Motivazione Apparente: Quando il Giudice non Spiega Davvero il Perché della Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro ordinamento: ogni condanna deve essere supportata da un ragionamento chiaro e comprensibile. Non basta affermare la colpevolezza; il giudice deve spiegare il percorso logico che lo ha portato a quella conclusione. Il caso in esame riguarda una condanna per il reato di cui all’art. 391-ter c.p., annullata proprio per una motivazione apparente, un vizio che rende la sentenza nulla.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato dal Tribunale di Napoli. Ritenendo la sentenza ingiusta, non tanto nel merito quanto nel modo in cui era stata scritta, decideva di impugnarla direttamente davanti alla Corte di Cassazione con un ricorso definito ‘per saltum’, saltando cioè il giudizio d’appello. 
Il motivo della doglianza era uno e molto specifico: la totale mancanza di motivazione. Secondo la difesa, il giudice di primo grado si era limitato a riassumere lo svolgimento del processo per poi concludere, in modo sbrigativo, che la colpevolezza emergeva ‘dallo stato degli atti’ e ‘dal fascicolo del Pubblico Ministero’, senza però indicare quali fossero questi elementi decisivi e senza analizzarli minimamente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, definendo la motivazione della sentenza di primo grado come ‘del tutto apparente’. I giudici hanno sottolineato come una semplice affermazione di colpevolezza, basata su un generico rinvio agli atti del fascicolo, non costituisca una motivazione valida. Questo tipo di argomentazione si risolve in una mera clausola di stile che non permette di comprendere l’iter logico seguito dal giudice.
La conseguenza è stata l’annullamento della sentenza impugnata. Tuttavia, la Corte ha specificato un punto procedurale di grande importanza: il caso non doveva tornare al giudice di primo grado. La causa è stata invece rinviata alla Corte di Appello competente per un nuovo giudizio.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra i diversi tipi di nullità di una sentenza. La Corte di Cassazione ha chiarito che la mancanza assoluta di motivazione, o la sua natura meramente apparente, non rientra tra i casi per cui il Codice di Procedura Penale (art. 604) prevede la ‘regressione’ del processo al primo grado.
Al contrario, la Corte d’Appello possiede pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto. Questo significa che il giudice di secondo grado può, e deve, redigere integralmente la motivazione mancante, analizzando nel dettaglio le prove e le argomentazioni. Questa soluzione, secondo la giurisprudenza consolidata, non lede il diritto dell’imputato a un doppio grado di giudizio, perché il giudizio d’appello svolge pienamente la sua funzione di riesame completo della vicenda.
In pratica, la Cassazione ha ritenuto che inviare il caso alla Corte d’Appello fosse il rimedio corretto per sanare il vizio della motivazione apparente senza appesantire inutilmente l’iter giudiziario con un ritorno al primo grado.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce l’obbligo per ogni giudice di rendere conto delle proprie decisioni attraverso una motivazione effettiva, logica e comprensibile. Non sono ammesse scorciatoie o formule generiche. Per gli avvocati e gli imputati, ciò rappresenta una garanzia fondamentale del giusto processo.
Inoltre, la decisione chiarisce che il rimedio a una sentenza con motivazione apparente non è la regressione al primo grado, ma un nuovo e completo esame da parte della Corte d’Appello. Questo principio mira a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, assicurando al contempo che nessuna condanna possa reggersi su fondamenta logiche inesistenti o inespresse.
 
Cosa si intende per ‘motivazione apparente’ di una sentenza?
Si intende una motivazione che, pur essendo formalmente presente, è così generica, vaga o tautologica da non spiegare il percorso logico-giuridico che ha condotto il giudice alla sua decisione. Di fatto, equivale a una motivazione mancante.
Se la motivazione di una sentenza di primo grado è completamente assente, il processo deve tornare al primo giudice?
No. Secondo questa sentenza, la mancanza assoluta di motivazione non è uno dei casi che impongono la ‘regressione’ del processo al giudice di primo grado. Il caso passa alla Corte d’Appello, che ha il potere di scrivere e integrare la motivazione mancante.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna del Tribunale e ha rinviato il caso alla Corte di Appello di Napoli per la celebrazione del giudizio di secondo grado, durante il quale dovrà essere formulata una motivazione completa ed esaustiva.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32841 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 32841  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato ad Acerra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 5/12/2024 emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugnata per saltum la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli lo ha condannato in relazione al reato di cui all’art. 391-ter cod. pen..
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in ordine /2—–
7,
all’omessa motivazione della sentenza di condanna, nella quale il giudice di primo grado si è limitato a riassumere lo svolgimento del processo, per poi affermare la sussistenza del reato, senza indicare alcun elemento a supporto di tale conclusione.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La motivazione resa dal giudice di primo grado si articola in una analitica, quanto superflua, descrizione di elementi processuali non strettamente necessari, per poi esaminare nel merito l’accusa affidandosi alla seguente locuzione «dallo stato degli atti id est ovvero sulla base degli atti e dei dirimenti elementi contenut nel fascicolo del P. M. è emersa evidente la sussistenza del reato di cui al DC ascritto all’imputato e considerato che tale reato così circostanziato diviene, come giusto che sia, punibile con la reclusione», per poi procedere alla quantificazione della pena.
Pur considerando che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato, la motivazione sopra richiamata è del tutto apparente, risolvendosi nella mera affermazione della sussistenza di elementi per addivenire alla condanna, senza che questi siano stati minimamente descritti e analizzati.
Premessa la nullità della sentenza, deve ribadirsi che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità dell sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l’imputato di un grado del giudizio (Sez.6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Diana, Rv. 287505).
Ne consegue che l’annullamento della sentenza impugnata non comporta la regressione del giudizio in primo grado, dovendosi disporre il rinvio dinanzi alla Corte di appello competente (Sez.5, n. 1076 del 21/10/2022, dep. 2023, Rv. 283894).
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di appello alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso 1’11 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente