Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29192 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29192 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME AlfonsoCOGNOME nato a Salerno il 18/9/1971 COGNOME NOMECOGNOME nato a Roccadaspide il 17/3/1958
avverso l’ordinanza del 12/5/2025 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito l’Avvocato NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME che deposita nomina di difensore di fiducia, conclude per l’accoglimento del ricorso udito l’Avvocato NOME COGNOME il quale insiste nell’accoglimento dei ricorsi e si riporta alla memoria depositata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Vallo della Lucania
emetteva, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., l’ordinanza cautelare impugnata dagli odierni ricorrenti, disponendo gli arresti domiciliari nei confronti, tra gli al di NOME COGNOME per i reati di concorso in turbativa d’asta continuata e corruzione, e per NOME COGNOME per i soli reati di turbativa d’asta, tutti commessi in relazione ad appalti aggiudicati alla RAGIONE_SOCIALE da parte del Comune di Capaccio – Paestum.
In precedenza, analoga misura era stata disposta nei confronti dei predetti indagati dal g.i.p. del Tribunale di Salerno, successivamente confermata sia in sede di riesame che di ricorso in cassazione (si veda Sez.6, n.13843 del 14/2/2025, COGNOME e Sez.6, n.15922 del 14/2/2025, COGNOME).
A seguito di sentenza di incompetenza territoriale emessa il 24 aprile 2025 dal Tribunale di Salerno, la misura veniva rinnovata ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen.
Avverso tale misura gli indagati proponevano ricorso per saltum; nelle more del procedimento, nei confronti di COGNOME si provvedeva alla sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto di dimora.
I ricorsi possono essere congiuntamente sintetizzati, proponendo le medesime doglianze.
2.1. Con il primo motivo, entrambi i ricorrenti denunciano la motivazione apparente dell’ordinanza cautelare, rinnovata ex art. 27 cod. proc. pen., sostenendo che il g.i.p. si sarebbe limitato a riproporre le argomentazioni già poste a sostegno delle ordinanze emesse dall’autorità giudiziaria di Salerno. Il vizio, peraltro, risulterebbe particolarmente evidente ove si consideri che – rispetto all’adozione dei provvedimenti cautelari da parte del giudice successivamente ritenuto incompetente – vi erano rilevanti elementi sopravvenuti, rispetto ai quali manca qualsivoglia valutazione.
2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 274 lett.a) e c), cod. proc. pen., censurando l’affermata sussistenza delle esigenze cautelari, sia sotto il profilo del rischio di reiterazione di reati della medesi specie, sia del pericolo di inquinamento probatorio.
Per quanto attiene a quest’ultimo aspetto, si afferma che il rischio di inquinamento probatorio sarebbe al più stato individuato nei confronti di altro coindagato, NOME COGNOME per poi trasferire tale pericolo anche nei riguardi dei ricorrenti, senza che a loro carico fossero emersi elementi concreti ad incidere sulla genuinità della prova.
Per quanto concerne, invece, il rischio di reiterazione, i ricorrenti lamentano l’omessa valutazione della dismissione delle rispettive funzioni e cariche ricoperte
all’interno della RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Occorre premettere che il ricorso per saltum avverso l’ordinanza impositiva di misure cautelari personali è consentito esclusivamente per dedurre il vizio di violazione di legge, come espressamente previsto dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
Nel caso di specie, il secondo motivo proposto da entrambi i ricorrenti è solo formalmente proposto per violazione di legge ma, in concreto, contiene una censura di merito alla ricostruzione in fatto del requisito del periculum sotteso all’applicazione delle misure cautelari.
A ben vedere, infatti, l’ordinanza impugnata ha fornito un’ampia e argomentata motivazione in ordine alle ragioni fondanti la sussistenza delle esigenze cautelari, confrontandosi anche con la sopravvenuta dismissione dei ruoli societari ricoperti dai ricorrenti.
A fronte di una motivazione che, sul punto, non può sicuramente ritenersi meramente apparente, qualsivoglia censura si traduce in una contestazione circa la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, in quanto tale non deducibile con il ricorso per saltum.
Il primo motivo di ricorso, invece, è stato correttamente formulato per violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricondurre sia la motivazione omessa che quella apparente.
A fronte dell’astratta ammissibilità del motivo, tuttavia, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, posto che la motivazione resa dal giudice nell’ordinanza ex art. 27 cod. proc. pen. non presenta sicuramente i profili che denotano la motivazione “apparente”, per tale non potendosi intendere quella che esamini compiutamente tutti i profili rilevanti ai fini della decisione, pur nel caso in c risulti del tutto aderente rispetto a precedenti decisioni rese sulla medesima res iudicanda.
Il fatto che il g.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania abbia ritenuto d , condividere in toto le considerazioni recepite dal Tribunale di Salerno, non darizu>lit luogo ad una motivazione apparente, bensì solo ad una motivazione conforme.
Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati
inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende
Così deciso il 15 luglio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Pre idente