Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12145 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12145 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a Messina il 09/06/1964
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante
avverso l’ordinanza emessa il 3 ottobre 2024 dal Tribunale di Messina
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
L’Avv. NOME COGNOME quale difensore di fiducia di NOME COGNOME indagato in relazione al reato di cui al capo B) dell’imputazione, nonché quale procuratore speciale della società RAGIONE_SOCIALE, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale dì Messina che ha rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca dei sequestro preventivo delle tre navi “Ulisse”, “Helga” e “Bridge”.
Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di mancanza ed apparenza della motivazione relativa al punto devoluto con l’atto di appello, ovvero la permanenza del
periculum in mora sia in relazione alle risultanze della relazione ispettiva del 14/6/23 che alla conformità delle imbarcazioni ai requisiti indicati nel bando e nel capitolato di gara.
Quanto al primo profilo di censura, sostiene il ricorrente che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale – in merito alla permanenza delle criticità sulle caratteristiche delle rampette impiegate per raggiungere il ponte passerella e sui locali WC per le persone con mobilità ridotta (P.M.R.) – sono frutto del travisamento per omissione della relazione ispettiva del 14.6.2023, allegata al ricorso, dalla quale emergono le modifiche apportate in ciascuna nave, con la realizzazione di un ascensore dedicato alle P.M.R. dal ponte coperta al ponte salone, e, soprattutto, la presenza dei servizi igienici destinati ai passeggeri disabili o con mobilità ridotta. Dall’esame dell’ordinanza impugnata risulta, infatti, che il Tribunale, pur dando atto di talune modifiche apportate sulle tre imbarcazioni, ha omesso di riportare proprio la parte relativa a tali decisive innovazioni, giungendo, così, all’erronea conclusione che le navi sarebbero inidonee al trasporto delle P.M.R. proprio a causa della mancanza di servizi igienici a loro dedicati.
Quanto al secondo profilo di censura, si rileva la mancanza di motivazione in relazione all’ulteriore doglianza dedotta con l’atto di appello cautelare, relativa alla insussistenza della concretezza ed attualità del pericolo, e ciò in ragione del fatto che le navi oggetto di sequestro, grazie agli ammodernamenti apportati, sono del tutto conformi a quanto previsto nel bando e nel capitolato di gara, tanto è vero che esse sono dotate di certificati di sicurezza pienamente efficaci.
Il Procuratore Generale nella sua requisitoria ha rilevato l’assenza di motivazione sui motivi devoluti con l’atto di appello sia in relazione alle migliorie riscontrate dagli ausiliari di polizia giudiziaria che alla rilevanza sulla permanenza del periculum del rilascio dei certificati di sicurezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, rileva il Collegio che l’ordinanza impugnata omette completamente di specificare quale sia la condotta criminosa per cui si procede e, conseguentemente, la relazione esistente con la misura cautelare reale in esecuzione, di cui non si chiarisce se sia stata disposta in funzione impeditiva o funzionale alla confisca. Tale lacuna si riflette anche sulla valutazione dell’esatta natura del periculum, come inizialmente valutato con il provvedimento genetico, e della sua attuale persistenza, nonché della eventuale incidenza degli elementi dedotti dai ricorrenti.
Ma anche a prescindere dalla carenza di tali informazioni, che già di per sè impedisce di comprendere il percorso logico seguito dal Tribunale, l’ordinanza impugnata appare fondata su una valutazione parziale della relazione ispettiva del 14/6/2013, in
quanto omette di valutare l’incidenza sulla permanenza del periculum delle migliorie strutturali riscontrate con la citata ispezione, avuto riguardo, soprattutto, alla presenza nel salone di ciascuna nave di un servizio igienico appositamente approntato per i passeggeri disabili o con mobilità ridotta, ritenuto dagli ispettori ben strutturato e idoneamente collocato. A fronte di tale rilievo, chiaramente emergente dalla relazione ispettiva, l’ordinanza impugnata, pur dando atto della positiva verifica relativa alla sicurezza delle tre imbarcazioni e di parte delle modifiche strutturali riscontrate dagli ispettori (ascensori, postazioni per carrozzine), afferma, invece, da un lato che permangono le criticità delle caratteristiche delle “rampette” (rispetto alle quali gli ispettori hanno rilevato delle modifiche) e, soprattutto, in termini, peraltro, meramente apodittici e apparentemente in contrasto con la relazione ispettiva, che proprio in ragione delle «criticità riscontrate nei locali WC», ai passeggeri con mobilità ridotta non sarebbe possibile fruire dei servizi igienici durante la navigazione.
Stante l’omessa analisi di un elemento potenzialmente decisivo, la motivazione del provvedimento impugnato deve, dunque, ritenersi meramente apparente (cfr. Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284).
Alla luce delle considerazioni sora esposte, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. Così è deciso il 29 gennaio 2025
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