Motivazione Apparente: La Cassazione Annulla un’Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35470 del 2024, ha riaffermato un principio cardine del nostro ordinamento giuridico: l’obbligo per ogni giudice di fornire una motivazione effettiva, comprensibile e non meramente formale. Il caso in esame riguarda un’ordinanza annullata proprio per il vizio di motivazione apparente, un difetto che si verifica quando la giustificazione di una decisione è solo di facciata e non permette di comprendere l’iter logico seguito dal giudice.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un’istanza presentata da un condannato al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Messina. L’uomo contestava il calcolo della pena residua da scontare, così come determinato dal Pubblico Ministero in un decreto di cumulo. In particolare, lamentava che il calcolo non tenesse adeguatamente conto del riconoscimento della continuazione tra i reati e del periodo di pena già sofferto (il cosiddetto presofferto).
Il Giudice dell’Esecuzione, tuttavia, ha respinto l’istanza. Nella sua ordinanza, anziché affrontare nel merito le specifiche critiche sollevate dal condannato, si è limitato a fare generico riferimento alla correttezza del computo effettuato in precedenza dal Pubblico Ministero.
Il Ricorso per Cassazione e il Vizio di Motivazione Apparente
Ritenendo l’ordinanza gravemente carente, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando una violazione di legge e, soprattutto, un vizio di motivazione. La difesa ha sostenuto che la motivazione del Giudice fosse meramente apparente. Invece di fornire una risposta puntuale alle doglianze, il provvedimento si era limitato a un richiamo acritico all’operato di un altro organo (il Pubblico Ministero), eludendo di fatto i temi sollevati nell’incidente di esecuzione. Questo comportamento, secondo il ricorrente, svuota di significato l’obbligo di motivazione e si traduce in una mera formalità priva di sostanza.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente le argomentazioni del ricorrente, giudicando il ricorso fondato. Gli Ermellini hanno chiarito che la motivazione dell’ordinanza impugnata era effettivamente inesistente dal punto di vista sostanziale. Non permetteva in alcun modo di comprendere le ragioni fattuali e giuridiche che avevano portato al rigetto dell’istanza.
La Corte ha sottolineato che un giudice non può sottrarsi al suo dovere di motivare semplicemente ‘sposando’ le conclusioni di un’altra parte processuale, come il Pubblico Ministero. Deve, al contrario, esporre un proprio percorso logico-argomentativo che dimostri di aver preso in esame e valutato le questioni sottoposte. Il mero richiamo a un altro atto, senza un’analisi critica e autonoma, costituisce una motivazione apparente, che equivale a una motivazione omessa e rende nullo il provvedimento.
Conclusioni: L’Importanza di una Giustizia Trasparente
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale dello Stato di Diritto: ogni provvedimento che incide sui diritti fondamentali della persona, come la libertà personale, deve essere supportato da una motivazione reale ed effettiva. Non sono ammesse scorciatoie o formule di stile che mascherano l’assenza di un vero esame critico del caso. Annullando l’ordinanza e rinviando gli atti al Tribunale di Messina per un nuovo giudizio, la Suprema Corte ha inviato un messaggio chiaro: la funzione giurisdizionale richiede un esame approfondito e una spiegazione trasparente, elementi indispensabili per garantire il diritto di difesa e la credibilità stessa della giustizia.
Può un Giudice dell’Esecuzione rigettare un’istanza limitandosi a confermare la correttezza del calcolo del Pubblico Ministero?
No. Secondo la Corte di Cassazione, un mero richiamo all’operato del Pubblico Ministero, senza esporre le ragioni in fatto e in diritto che fondano la decisione, costituisce una motivazione apparente e invalida il provvedimento.
Cos’è una ‘motivazione apparente’ in un provvedimento giudiziario?
È una motivazione che esiste solo in apparenza ma che, in realtà, non spiega il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Ciò accade quando è talmente generica o si limita a richiamare atti di altri soggetti da non permettere di comprendere le ragioni della decisione.
Qual è stata la conseguenza della motivazione apparente in questo caso?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione e ha rinviato il caso allo stesso ufficio giudiziario per un nuovo esame, che dovrà essere supportato da una motivazione effettiva e completa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35470 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 17 aprile 2024 il GIP del Tribunale di Messina – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da COGNOME NOME. In motivazione si compie riferimento alla correttezza del computo operato dal Pubblico Ministero in sede di redazione del decreto di cumulo.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 II ricorrente evidenzia che la motivazione è meramente apparente, limitandosi il GE a richiamare il contenuto del provvedimento oggetto di contestazione. Vengono ribadite ed illustrate le doglianze, in rapporto al computo della pena residua da espiare, dovendosi tener conto del riconoscimento della continuazione e del presofferto.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 La motivazione della decisione non consente di comprendere le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento del diniego. Il mero richiamo alla correttezza dell’operato del Pubblico Ministero finisce con eludere i temi di critica introdotti con l’incidente di esecuzione e realizza una mera apparenza di motivazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina – Ufficio GIP .
Così deciso in data 1 luglio 2024
O 4 8