Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12740 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12740 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE NOME
avverso il decreto del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
FATTO E DIRITTO
1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Messina, sezione misure di prevenzione, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito della sentenza n. 10160/22, pronunciata dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione in data 16.11.2021, in parziale riforma del decreto del tribunale di Messina del 28.9.2013, a sua volta parzialmente riformato dalla stessa corte di appello con decreti del 29.9.2017 e del 4.6.2020, revocava la confisca dei beni nella disponibilità di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché dei beni nella disponibilità di COGNOME NOME e dei conti correnti bancari intestati a quest’ultima, confermando nel resto l’impugNOME decreto.
Avverso il decreto della corte territoriale, di cui ch.edono l’annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, con un unico atto di impugnazione COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“; “RAGIONE_SOCIALE“; “RAGIONE_SOCIALE.
Due i motivi di ricorso prospettati dai ricorrenti, ben sintetizzati dalla requisitoria scritta del sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, cui ci si riporta per ragioni di sintesi.
“Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ribadita sussistenza del giudizio di sproporzione reddituale nei confronti di COGNOME NOME, in particolare segnalando la mera ripetizione del percorso logico già censurato n1 giudizio rescindente, evidenziando, in particolare, la valorizzazione di un prospetto di calcolo già utilizzato dal Tribunale, ma completamente rivisto dalla Corte di Appello con il decreto con il quale era stata revocata la confisca della RAGIONE_SOCIALE, così, peraltro, violando il giudicato formatosi su tale decisione di merito.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione alla posizione di COGNOME NOME ed alla disposta confisca di un compendio immobiliare acquistato da quest’ultima dalla RAGIONE_SOCIALE il vizio di motivazione e la
violazione di legge, non avendo tenuto conto la Corte di Appello del fatto che, già con il decreto del 4.6.2020, la confisca della summenzionata società era stata revocata”.
Con la suddetta requisitoria scritta del 29.9.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede i ricorsi vengano accolti, limitatamente al primo motivo di impugnazione, apparendo infondato il secondo motivo.
Con memoria del 31.10.2023, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, insiste per l’accoglimento del ricorso.
Con memoria e motivi nuovi del 6.11.2023, pervenuti a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, insiste per l’accoglimento del ricorso.
I ricorsi appaiono fondati e vanno accolti per le seguenti ragioni.
Al riguardo vanno ribaditi i principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente, sicché è inammissibile il ricorso con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione ovvero diretto a far valere vizi che non rendano la motivazione del tutto c:arente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da risultare meramente apparente (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 17.1/2011, n. 5838; Cass., sez. I, 12.1.2011, n. 5117; Cass., sez. I, 10.12.2010, n. 580).
Tale orientamento ha ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, che, in un condivisibile arresto, hanno affermato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di
sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 6C6, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. Cass, sez. U., 29.5.2014, n. 33451, rv. 260246, nonché, in senso conforme, Cass., Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). Ciò posto, appare evidente la fondatezza del primo motivo di ricorso, posto che, con particolare riferimento al giudizio di sproporzione reddituale espresso nei confronti di COGNOME COGNOME, la corte territoriale ha ritenuto la non incidenza della disposta revoca della confisca della società “RAGIONE_SOCIALE“, sulla base di un prospetto di calcolo, già utilizzato ab origine dal tribunale, ma successivamente del tutto rivisto nel giudizio di secondo grado.
Non appare revocabile in dubbio, pertanto, che ci si trovi di fronte , a una motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da risultare meramente apparente, che impone, come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella richiamata requisitoria del 29.9.2023, una nuova valutazione, alla luce della intervenuta revoca della confisca della società “RAGIONE_SOCIALE” e della avvenuta rivisitazione, da parte della stessa corte di appello, dell’originario prospetto di calcolo utilizzato dal Tribunale.
Fondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto, come correttamente rilevato dalla ricorrente, la corte territoriale, nell’adempiere al dictum della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, che aveva rilevato l’assoluta mancanza di motivazione in ordine ai rilevi articolati dalla COGNOME in sede di appello, non ha considerato che, a differenza di quanto affermato dalla stessa corte territoriale, che la riteneva uno schermo della persona del COGNOME, la società “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, venditrice dei beni pervenuti nella disponibilità della ricorrente, già con il decreto emesso
dalla corte di appello il 4.6.2020 era stata ritenuta nella legittima disponibilità dei fratelli COGNOME NOME e NOME, tanto da essere restituita a questi ultimi, previa revoca della relativa confisca.
Anche in questo caso, dunque, ricorrono gli estremi di una motivazione apparente, nei sensi chiariti in precedenza.
6. Sulla base delle svolte considerazioni l’impugNOME decreto va pertanto annullato con rinvio alla corte di appello di Messina per un nuovo giudizio sui punti indicati, necessario al fine di colmare le evidenziate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugNOME con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Messina.
Così deciso in Roma il 22.11.2023.