Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 864 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 864 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nata a Pannarano il 18/05/1936
avverso l’ordinanza del 31/03/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Depositata in Cancelleria
Oggi,
I O GEN. 2024
RITENUTO IN FATTO E CONSIIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 31 marzo 2023, il Tribunale di Napoli, decidendo quale giudice dell’esecuzione sulla richiesta, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna contumaciale emessa nei suoi confronti per reato edilizio, ha rigettato l’istanza sul rilievo che non era stato rispettato il termine previsto dall’art. 175 cod. proc. pen.
Avverso il provvedimento di rigetto, a mezzo del difensore fiduciario, l’istante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 175, comma 2, 178 e 179 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per essere stata l’istanza ritenuta tardiva senza aver il giudice effettuato alcuna verific sulla sua tempestività. La ricorrente allega che la richiesta è stata depositata nel termine previsto dall’art. 175 cod. proc. pen.’ essendo ella venuta a conoscenza dell’esistenza di una sentenza di condanna a suo carico per violazioni edilizie soltanto nel giugno 2014, allorquando era stata autorizzata a consultare il fascicolo relativo all’ingiunzione alla demolizione notificatole nel maggio 2014 ed in cui si faceva riferimento ad un provvedimento di condanna penale nei suoi confronti emanato in contumacia. La scarna motivazione del provvedimento impugnato – si lamenta – non consente di comprendere l’iter logico argomentativo che ha condotto alla determinazione assunta.
Il ricorso è fondato, recando l’ordinanza una motivazione apparente, incomprensibile e, dunque, inesistente (cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263100).
3.1. Va in primo luogo osservato che il provvedimento impugnato attesta che l’istante aveva lamentato la mancata notificazione della sentenza di condanna nei suoi confronti resa, sentenza pronunciata in contumacia, secondo l’allegazione dell’interessata non disattesa dallo stringato provvedimento.
A quanto è dato comprendere, l’istanza avanzata al Tribunale di Napoli è dunque riconducibile alla previsione di cui all’art. 670 cod. proc. pen., e non potrebbe essere diversamente, perché, altrimenti, la rnera richiesta di restituzione in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. si sarebbe dovuta rivolgere al giudice competente per l’impugnazione ai sensi del quarto comma di tale disposizione.
Prima di esaminare la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, disattendendola per ritenuto mancato rispetto del termine previsto a pena di decadenza dall’art. 175 cod. proc. pen. nella previgente versione, qui pacificamente applicabile ratione temporis, il giudice dell’esecuzione avrebbe
pertanto dovuto verificare se il titolo esecutivo si fosse o meno regolarmente formato con la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di cui all’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., nella versione precedente alle modifiche intervenute con I. n. 67/2014. Ed invero, le disposizioni c:he disciplinano la competenza del giudice dell’esecuzione in ordine all’esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo si distinguono da quelle in tema di restituzione nel termine, che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell’interessato. Per quanto qui rileva, le prime sono dunque invocabili quando si lamenti l’omessa notifica al condannato – nel rispetto della disciplina processuale – dell’estratto contumaciale della sentenza (Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Kolaj, Rv. 284678).
Di questa preliminare valutazione l’ordinanza impugnata non reca traccia, ma la ricorrente non si è di ciò specificamente doluta, sicché il profilo non può formare oggetto di giudizio in questa sede.
3.2. Data per assodata, dunque, la valida formazione del titolo, il giudice dell’esecuzione ha valutato la richiesta di rirnessione in termini in applicazione dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen.
Il rigetto di tale istanza, tuttavia, è avvenuto con una motivazione ictu ()culi meramente apparente – e dunque censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) e 125, comma 3, cod. proc. pen. – non essendo stato in alcun modo argomentato, e non essendo dunque comprensibile, per quale ragione la richiesta di rimessione in termini per proporre impugnazione depositata il 10 luglio 2014 sarebbe stata presentata decorsi trenta giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento, conoscenza che l’istante ha temporalmente collocato al giugno del 2014, allorquando fu autorizzata a consultare il fascicolo della procedura esecutiva avviata con l’ingiunzione alla demolizione.
3.3. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 29 novembre 2023.