Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13601 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13601 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Ceglie Messapica il 21/11/1963, avverso l’ordinanza in data 10/10/2024 del Tribunale di Brindisi; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la memoria con cui l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse dell’Agenzia delle entrate, ha chiesto il rigetto del ricorso.
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10/10/2024, il Presidente del Tribunale di Brindisi ha rigettato l’opposizione, presentata nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME avverso il decreto con cui, il precedente 22/09/2023, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi aveva rigettato la richiesta del predetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, avv.to NOME COGNOME che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 76, 79, 96 e 98 d.P.R. n. 115 del 2002.
Sostiene in specie che, nell’ordinanza oggetto d’impugnativa, risulterebbe illegittimamente omessa la disposizione di accertamenti, ad opera della Guardia di Finanza, finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni, concernenti l proprie condizioni reddituali, rese dal richiedente nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per manifesta illogicità.
Assume in proposito che, nell’ordinanza del Tribunale di Brindisi, la denegata necessità di specifiche indagini circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente sulle proprie condizioni reddituali risulterebbe illogicamente motivata col rilievo che l’assenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio era già stata attestata in un’informativa dei Carabinieri, confluita nel procedimento recante n. R.G.N.R. 5161/2022.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nell legge n. 112 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Ragioni di ordine sistematico inducono ad esaminare, in primis, il secondo motivo di ricorso, il cui accoglimento, dovuto alla fondatezza della doglianza con esso dedotta, ha valenza assorbente rispetto alla disamina di quello ulteriore.
Nello specifico, con tale motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione per manifesta illogicità, sostenendo che, nell’ordinanza oggetto d’impugnativa, la denegata necessità di indagini sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in ordine alle proprie condizioni reddituali sarebbe stata illogicamente motivata col rilievo che l’assenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio era già stata certificata dai Carabinieri nel corpo di un’informativa confluita nel procedimento recante n. R.G.N.R. 5161/2022.
Ritiene il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso in disamina sia fondata.
E invero, nel provvedimento impugnato, il rigetto dell’opposizione avverso il provvedimento reiettivo del primo giudice è motivato con l’argomentazione di seguito riportata :
«Nel caso di specie, in effetti, non appare necessaria un’ulteriore indagine, giacché dalle indagini esperite nel differente procedimento n. 5161/22 R.G.N.R. è emerso che il COGNOME aveva già falsamente dichiarato di risiedere in INDIRIZZO e di essere l’unico componente del nucleo familiare, essendo viceversa emerso che egli risiedeva, unitamente alla moglie e al figlio, in INDIRIZZO/Montevecchio (ora INDIRIZZO), percependo peraltro per l’anno 2021 un reddito complessivo di oltre 17.000,00 euro annui, superiore al reddito massimo consentito per l’ammissione al beneficio.
Sulla scorta di quanto evidenziato, sussistono fondati motivi per ritenere che il NIGRO abbia nuovamente celato la reale composizione del nucleo familiare al fine di simulare una situazione reddituale disagiata, tale da consentirgli di accedere al chiesto beneficio».
Orbene, è del tutto evidente che le argomentazioni a corredo dell’ordinanza impugnata si risolvono in una motivazione apparente, facendosi riferimento in essa a circostanze – il non essere il COGNOME l’unico componente del suo nucleo familiare e l’essere lo stesso residente in luogo diverso da quello indicato segnalate in un’informativa dei carabinieri del cui oggetto e della cui finalità non è fornito alcun elemento identificativo, ove si consideri che risulta indicato il solo numero del registro generale di notizie di reato assegnato al diverso procedimento penale a carico del richiedente, in cui l’atto d’indagine era stato riversato l e che non vi è cenno alcuno a risultanze e/o acquisizioni e, quindi, agli elementi a fondamento della conclusione secondo cui il predetto avrebbe reso dichiarazioni da considerarsi inverosimili.
Tanto, in assenza di elementi ulteriori idonei a dar conto delle ragioni giustificative del provvedimento impugnato e, in specie, del percorso logico seguito dal giudice a quo per respingere, in base alle citate risultanze investigative, la proposta opposizione, induce a ritenere meramente apparente la sua motivazione.
Cò perché, come chiarito dalla Suprema Corte con enunciato espressamente riferito alle sentenze, ma di certo estensibile anche ai provvedimenti decisori aventi natura di ordinanza, «In tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile… quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè,
in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice ,a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (così: Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 263100-01, nonché, in precedenza, Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247682-01 e Sez. 6, n. 6839 dell’01/03/1999, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 214308-01).
L’indicato difetto argomentativo su tema non irrilevante, traducendosi in un vizio riconducibile al disposto dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., impone l’annullamento dell’ordinanza oggetto d’impugnativa, con rinvio, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Brindisi.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Brindisi. Così deciso il 12/02/2025