Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29586 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 29586 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: NOME
Il difensore di NOME propone ricorso avverso l’ordinanza emessa il 6 marzo 2025 dal Tribunale di Salerno che ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. nei confronti dell’ordinanza resa il 7 febbraio 2025 dalla Corte di appello di Salerno che respingeva l’istanza di revoca o di sostituzione della misura degli arresti domiciliari attualmente in corso. Data Udienza: 05/06/2025
Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione degli artt. 274 e 299 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Dopo aver ricordato che, in sede di appello, sono state riconosciute all ‘ imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva semplice, la difesa lamenta che il Tribunale abbia omesso di valutare gli elementi sui cui si era fondato l ‘ atto di appello, rappresentati dal decorso del tempo trascorso in regime cautelare (quasi un anno e tre mesi) e da una condotta corretta e rispettosa delle prescrizioni durante tutto il relativo periodo. Ha, in particolare, evidenziato che l ‘ imputato, in data 16 aprile 2024, era stato autorizzato dal Gip del Tribunale di Salerno a svolgere attività lavorativa presso un minimarket, con mansioni di commesso al banco, ove, pur avendo avuto rapporti costanti con terze persone, ha evitato ricadute nel reato in contestazione; e che, comunque, dopo detta esperienza, conclusasi per via della cessione del minimarket, egli gode di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la ditta individuale della compagna ove conta di svolgere la propria attività lavorativa una volta venuta meno la misura coercitiva.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L’ordinanza impugnata non si è confrontata con gli elementi evidenziati dalla difesa dell ‘ imputato, essendosi esclusivamente limitata ad enfatizzare la gravità del fatto allo stesso ascritto. Le affermazioni del Tribunale rispetto alle circostanze richiamate nell ‘ atto di appello, infatti, costituiscono mere tautologie che si concretano, per l ‘ appunto, nell ‘ utilizzo di parole che non spiegano nulla, senza svolgere valutazioni o collegamenti logici ulteriori, in sostanza senza una reale argomentazione. Invero, nel provvedimento impugnato si legge, con riguardo al decorso del tempo, che esso è «fisiologico all ‘ esecuzione della misura
cautelare e come tale rilevante esclusivamente sotto il profilo dei termini di fase»; con riguardo alla correttezza del comportamento dell ‘ imputato anche nello svolgimento dell ‘ autorizzata attività lavorativa, si sostiene semplicemente come esso sia «doveroso». Affermazioni che si autogiustificano, ma non dimostrano nulla. Si è pertanto al cospetto di una motivazione apodittica perché meramente assertiva, che prescinde del tutto dai temi posti dalla difesa e che rende privo del necessario sostegno argomentativo l ‘ assunto secondo cui non sarebbero «stati prospettati fatti idonei ad elidere o ad attenuare l ‘ individuata esigenza cautelare ( … ) »
Si impone, pertanto, l ‘ annullamento dell ‘ ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell ‘ art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l ‘ ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell ‘ art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso il 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME
Il Presidente NOME COGNOME