Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15957 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15957 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Mazzarino il 08/06/1983
avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d’appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata per essere il reato estinto per morte del reo;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/11/2024, la Corte d’appello di Genova, per quanto qui interessa, confermava la sentenza del 31/03/2022 del Tribunale di Genova con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 420,00 di multa per il reato di ricettazione di un assegno bancario.
Avverso tale sentenza del 18/11/2024 della Corte d’appello di Genova, ha proposto ricorso per cassazione l’avv. NOME COGNOME nella sua qualità di difensore di fiducia di NOME COGNOME il quale ha dedotto, in relazione all’art 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale, in particolare, dell’art. 150 cod. pen., e la
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte d’appello di Genova confermato la condanna dell’imputato nonostante lo stesso – come era stato rappresentato in sede di conclusioni scritte per il giudizio di appello, depositate il 15/11/2024 -, fosse deceduto il 17/06/2022, quindi prima della decisione della Corte d’appello di Genova (che, come si è indicato nell’epigrafe, è del 18/11/2024).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, l’impugnazione e, in particolare, il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell’imputato dopo la morte dello stesso è inammissibile per difetto di legittimazione, perché, se è vero che l’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., attribuisce al difensore dell’imputato un autonomo potere d’impugnazione, tale legittimazione a impugnare viene meno con la morte dell’imputato, atteso che questo evento determina l’estinzione del mandato che era stato a suo tempo conferito al difensore (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850-01; Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 276860-01; Sez. 2, n. 25738 del 20/03/2015, COGNOME, Rv. 264136-01).
Come è stato precisato da tali tre pronunce, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso non può comportare la condanna alle spese né della parte privata (che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinatario di tale statuizione), né del difensore (che, ancorché non legittimato all’impugnazione, poiché rappresenta la difesa tecnica, non è egli stesso parte, sicché non è soggetto al principio della soccombenza).
2. Ciò posto, come è stato chiarito da Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019, COGNOME, cit., la sentenza che, come nella specie, sia stata emessa dopo la morte dell’imputato si deve ritenere giuridicamente inesistente (in tale senso, anche: Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 269865-01; Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006, COGNOME, Rv. 233636-01), in quanto mancava il soggetto processuale nei cui confronti fare valere la pretesa punitiva, cioè il presupposto essenziale del processo penale, con la conseguenza che la medesima sentenza è una mera realtà di fatto che non acquista autorità di cosa giudicata.
Ne consegue che, qualora si accerti tardivamente che l’imputato è deceduto prima della decisione, la sentenza deve essere emendata, da parte del giudice che l’ha pronunciata, con il procedimento di correzione degli errori materiali, di cui all’art. 130 cod. proc. pen. Procedura che è applicabile estensivamente per porre rimedio alla mancata conoscenza del suddetto fatto storico e per rilevare una
situazione alla quale non si può riconnettere alcun effetto giuridico, essendo, in tale caso, la sentenza, come si è detto, una mera realtà di fatto che non acquista
autorità di cosa giudicata (Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019, COGNOME, cit. Nello stesso senso, tra le successive pronunce non massimate: Sez. 6, n. 23634 del
17/04/2024, COGNOME; Sez. 2, n. 34352 del 12/04/2022, COGNOME).
3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’appello di Genova per i provvedimenti di cui all’art.
130 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Genova per quanto di competenza ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
Così deciso il 08/04/2025.