Morte dell’imputato in appello: le conseguenze sul processo
Cosa accade quando un imputato decede durante il corso del processo e, in particolare, prima che venga pronunciata la sentenza di secondo grado? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla procedura da seguire, sottolineando un principio fondamentale: la morte dell’imputato estingue il mandato difensivo, con importanti conseguenze sulla validità degli atti successivi. Analizziamo insieme questa pronuncia e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso: Decesso non Rilevato in Appello
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un avvocato avverso una sentenza della Corte di appello. La particolarità della vicenda risiede in un fatto cruciale, emerso solo successivamente: l’imputato era deceduto quasi nove mesi prima della pronuncia della sentenza d’appello. La Corte d’appello, ignara dell’evento, aveva deciso il caso nel merito.
L’avvocato, venuto a conoscenza della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, è proprio questo atto a essere stato messo in discussione dalla Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione sulla morte dell’imputato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile attraverso una procedura semplificata, cosiddetta de plano, senza quindi la necessità di un’udienza formale. La decisione si basa su due pilastri fondamentali.
Inammissibilità del Ricorso
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per un vizio insanabile: il difetto di legittimazione del difensore. L’avvocato, infatti, non aveva più il potere di rappresentare il suo assistito al momento della proposizione del ricorso.
Estinzione del Mandato Difensivo
Il fulcro della questione è che il mandato conferito dall’imputato al suo avvocato si estingue automaticamente con la morte del primo. Questo evento fa venir meno il rapporto di rappresentanza legale, privando il difensore della facoltà di compiere qualsiasi atto processuale in nome e per conto del defunto, inclusa la presentazione di un’impugnazione.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un principio consolidato in giurisprudenza. Quando la morte dell’imputato interviene prima della decisione del giudice d’appello e quest’ultimo non ne viene a conoscenza, la sentenza pronunciata deve essere corretta, non annullata. La procedura corretta da seguire è quella della correzione degli errori materiali, prevista dall’articolo 130 del codice di procedura penale. Di conseguenza, l’eventuale ricorso presentato dal difensore del defunto contro tale sentenza è inammissibile. Il mandato si è estinto con il decesso e, pertanto, il difensore non è più legittimato a impugnare. La Corte ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’appello, affinché quest’ultima possa procedere alla correzione della propria sentenza, prendendo atto del decesso dell’imputato e dichiarando l’estinzione del reato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante regola procedurale con significative implicazioni pratiche. La morte dell’imputato non è un evento irrilevante, ma un fatto giuridico che interrompe il rapporto processuale e priva di efficacia gli atti compiuti dal difensore successivamente al decesso. La soluzione non è l’annullamento della sentenza emessa per errore, ma la sua emendazione. Per i professionisti del diritto, ciò significa prestare massima attenzione alla ‘vita’ del proprio mandato e agire di conseguenza, mentre per i cittadini sottolinea come il processo penale sia strettamente legato alla persona dell’imputato e non possa proseguire dopo la sua scomparsa.
Cosa succede se un imputato muore prima della sentenza d’appello e il giudice non lo sa?
La sentenza emessa dalla Corte d’appello non è nulla, ma deve essere corretta. La Corte di Cassazione, se investita della questione, dichiara inammissibile il ricorso e rinvia gli atti al giudice d’appello affinché proceda alla correzione secondo l’art. 130 cod. proc. pen.
Perché il ricorso dell’avvocato viene dichiarato inammissibile in caso di morte dell’imputato?
Il ricorso è inammissibile perché il mandato difensivo si estingue automaticamente con la morte del cliente. Di conseguenza, l’avvocato non ha più la legittimazione, ovvero il potere legale, per compiere atti processuali in nome e per conto del defunto.
Quale procedura deve seguire la Corte d’appello dopo la decisione della Cassazione?
La Corte d’appello deve attivare la procedura di correzione degli errori materiali prevista dall’art. 130 del codice di procedura penale. Dovrà emendare la propria sentenza, prendendo atto del decesso e dichiarando l’estinzione del reato per morte del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23634 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME, nato DATA_NASCITA a Riccia, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 08/11/2023
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che dal certificato allegato al ricorso risulta che COGNOME NOME è deceduto Roma il 13 febbraio 2023, dunque prima della pronuncia della sentenza di appello.
Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Infatti, la morte dell’imputato intervenuta prima del decisione del giudice d’appello e non rilevata da quest’ultimo, richiede che la relativa sente sia emendata da parte del giudice che l’ha pronunciata con la procedura di cui all’art. 130 co proc. pen., applicabile estensivamente (in tal senso da ultimo, Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019 Raciti, Rv. 276860 – 01, nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del difen dell’imputato già deceduto, per difetto di legittimazione per essersi il mandato estinto p morte dell’imputato, e ha disposto la trasmissione degli atti alla corte d’appello per quant competenza ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.).
A tale declaratoria segue dunque la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma pe quanto di competenza.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e dispone trasmettersi copia degli atti alla Corte di ap di Roma per quanto di competenza ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
Così deciso il 17 aprile 2024
JGonsigliere estensore
· Il Presidente