Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10915 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10915 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto la revoca della sentenza della Corte di Cassazione del 9 maggio 2017 e per l’effetto annullare senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 27 aprile 2015 per essere il reato estinto per more dell’imputato
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 9 maggio 2017 la terza sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME contro l’ ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 27 aprile 2015 di inammissibilità dell’appello presentato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Torre Annunziata del 15 giugno 2010.
A seguito della sollecitazione del Presidente della terza sezione della Corte di Appello di Napoli, è stato attivato il procedimento per la correzione della decisione adottata da questa Corte in data 9 maggio 2017, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, deceduto il 23 febbraio 2017, e di NOME COGNOME, deceduta il 28 settembre 2011. Dai certificati di morte in atti risulta confermato l’avvenuto decesso di COGNOME e di COGNOME prima che la sentenza fosse deliberata.
La mancanza del soggetto nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del processo penale, GLYPH sicché incombe sul giudice l’obbligo di accertare lo stato in vita dell’imputato come fondamentale condizione di procedibilità. Poiché quest’obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di controllo, la tardiva conoscenza dell’evento morte, verificatosi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto, paragonabile all’errore materiale che determina l’inesistenza giuridica della decisione (Sez. 5, Ordinanza n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv.233636).
In altri termini, la dissoluzione del rapporto processuale conseguente al decesso dell’imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata (Sez. 6, n. 31470 del 30/04/2003, Conti, Rv. 226207). Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell’esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza.
Ne consegue che deve essere revocata la sentenza di questa Corte in data 9 maggio 2017. Per effetto dell’annullamento, si devono esaminare i ricorsi e deve, pertanto, essere annullata l’ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata in data 15 giugno 2010 nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per essere i reati estinti per morte degli imputati
Revoca la sentenza di questa Corte in data 9 maggio 2017 e, decidendo sui ricorsi, annulla l’ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata in data 15 giugno 2010 nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per essere i reati estinti per morte degli imputati