Morte dell’Imputato: Quando la Sentenza Diventa Inesistente
Nel processo penale, esistono presupposti fondamentali la cui assenza impedisce al giudice di procedere. Uno dei più basilari è l’esistenza in vita del soggetto accusato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze drastiche che derivano dalla morte dell’imputato avvenuta prima della deliberazione di una sentenza, soprattutto quando il giudice ne viene a conoscenza solo in un secondo momento. Questo evento, qualificato come ‘errore di fatto’, non si limita a viziare la decisione, ma la rende giuridicamente inesistente, imponendo allo stesso organo giudicante di revocarla.
Il Caso in Esame: Un Procedimento Contro Soggetti Già Deceduti
La vicenda processuale riguarda due persone condannate in primo grado dal Tribunale nel 2010. Il loro appello veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello nel 2015. Successivamente, anche la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2017, dichiarava inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati.
Tuttavia, emergeva un fatto cruciale: uno degli imputati era deceduto nel 2011 e l’altro all’inizio del 2017. Entrambi i decessi erano avvenuti prima che la Corte di Cassazione si pronunciasse nel maggio 2017. La Corte, ignara di questi eventi, aveva quindi emesso una decisione nei confronti di soggetti non più in vita.
La Morte dell’Imputato come Causa di Inesistenza della Sentenza
La questione centrale affrontata dalla Corte è la natura del vizio che inficia una sentenza pronunciata nei confronti di un imputato già deceduto. Secondo i giudici, la mancanza del soggetto contro cui si esercita l’azione penale rappresenta l’assenza di un presupposto essenziale del processo. L’obbligo del giudice di accertare lo stato in vita dell’imputato è una condizione fondamentale di procedibilità.
Quando la conoscenza del decesso avviene tardivamente, non si tratta di un semplice errore di valutazione, ma di un ‘errore di fatto’ paragonabile a un errore materiale. Questo tipo di errore determina l’inesistenza giuridica della decisione, poiché il rapporto processuale si era già dissolto con la morte del soggetto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha specificato che una sentenza giuridicamente inesistente non può essere semplicemente ignorata o contestata tramite i normali mezzi di impugnazione. Deve essere formalmente rimossa dall’ordinamento giuridico. La competenza per farlo, secondo la Suprema Corte, non spetta al giudice dell’esecuzione, ma allo stesso giudice che ha commesso l’errore e ha deliberato la sentenza viziata.
Il ragionamento si basa sul principio che la dissoluzione del rapporto processuale, causata dalla morte dell’imputato, rende ogni successiva attività giurisdizionale priva di oggetto e, quindi, nulla. La sentenza emessa in queste condizioni è un atto abnorme, un ‘non-atto’ dal punto di vista giuridico, che deve essere formalmente revocato per ripristinare la corretta situazione processuale.
Le Conclusioni: Revoca e Annullamento Definitivo
Sulla base di queste premesse, la Corte di Cassazione ha adottato una decisione a due fasi. In primo luogo, ha revocato la propria precedente sentenza del 2017, riconoscendone l’inesistenza giuridica. In secondo luogo, una volta ripristinata la pendenza dei ricorsi, ha proceduto a decidere nel merito degli stessi. Poiché il reato si era estinto a causa della morte degli imputati, la Corte ha annullato senza rinvio sia l’ordinanza della Corte d’Appello sia la sentenza di condanna del Tribunale. Questo atto ha chiuso definitivamente il procedimento, riconoscendo che nessuna condanna poteva sussistere nei confronti di persone non più in vita.
Cosa succede se un imputato muore durante il processo e il giudice emette comunque una sentenza perché non ne è a conoscenza?
La sentenza pronunciata dopo la morte dell’imputato è considerata giuridicamente inesistente. La tardiva conoscenza della morte costituisce un ‘errore di fatto’ che obbliga lo stesso giudice che ha emesso la decisione a revocarla.
Chi è competente a dichiarare l’inesistenza di una sentenza emessa nei confronti di un imputato già deceduto?
Secondo la Corte di Cassazione, la dichiarazione di inesistenza e la conseguente revoca devono essere effettuate dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza viziata, e non dal giudice dell’esecuzione.
Qual è l’effetto finale della revoca della sentenza emessa per errore dopo la morte dell’imputato?
L’effetto finale è l’annullamento senza rinvio di tutte le sentenze di condanna precedenti. La Corte, una volta revocata la propria decisione errata, dichiara l’estinzione del reato per morte degli imputati, chiudendo definitivamente ogni procedimento a loro carico.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10915 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10915 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a POMPEI il 01/07/1935 COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 11/04/1940
avverso la sentenza del 09/05/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto la revoca della sentenza della Corte di Cassazione del 9 maggio 2017 e per l’effetto annullare senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 27 aprile 2015 per essere il reato estinto per more dell’imputato
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 9 maggio 2017 la terza sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME contro l’ ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 27 aprile 2015 di inammissibilità dell’appello presentato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Torre Annunziata del 15 giugno 2010.
A seguito della sollecitazione del Presidente della terza sezione della Corte di Appello di Napoli, è stato attivato il procedimento per la correzione della decisione adottata da questa Corte in data 9 maggio 2017, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME deceduto il 23 febbraio 2017, e di NOME COGNOME deceduta il 28 settembre 2011. Dai certificati di morte in atti risulta confermato l’avvenuto decesso di COGNOME e di COGNOME prima che la sentenza fosse deliberata.
La mancanza del soggetto nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del processo penale, GLYPH sicché incombe sul giudice l’obbligo di accertare lo stato in vita dell’imputato come fondamentale condizione di procedibilità. Poiché quest’obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di controllo, la tardiva conoscenza dell’evento morte, verificatosi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto, paragonabile all’errore materiale che determina l’inesistenza giuridica della decisione (Sez. 5, Ordinanza n. 5210 del 13/01/2006, COGNOME, Rv.233636).
In altri termini, la dissoluzione del rapporto processuale conseguente al decesso dell’imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata (Sez. 6, n. 31470 del 30/04/2003, Conti, Rv. 226207). Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell’esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza.
Ne consegue che deve essere revocata la sentenza di questa Corte in data 9 maggio 2017. Per effetto dell’annullamento, si devono esaminare i ricorsi e deve, pertanto, essere annullata l’ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata in data 15 giugno 2010 nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per essere i reati estinti per morte degli imputati
Revoca la sentenza di questa Corte in data 9 maggio 2017 e, decidendo sui ricorsi, annulla l’ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata in data 15 giugno 2010 nei confronti di COGNOME NOME e NOME per essere i reati estinti per morte degli imputati