Morte dell’imputato: cosa succede al processo penale?
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 8900/2025 offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze della morte dell’imputato nel corso di un procedimento penale. Quando un evento così definitivo interviene dopo la proposizione del ricorso, il sistema giuridico prevede una soluzione netta: l’estinzione del reato e la fine del processo. Analizziamo insieme questo caso per capire il meccanismo processuale e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Perugia, che aveva confermato la responsabilità di un individuo per diversi episodi di spaccio di eroina, seppur qualificati come di lieve entità. La pena inflitta era di due anni e sei mesi di reclusione. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente la mancata concessione delle attenuanti generiche, che a suo dire erano giustificate dalla sua precaria condizione economica.
La Decisione della Cassazione e la Morte dell’Imputato
Mentre il ricorso era pendente davanti alla Suprema Corte, è sopraggiunta una notizia decisiva: la direzione della casa circondariale dove l’uomo era detenuto ha comunicato il suo decesso. Questo evento ha radicalmente cambiato le sorti del procedimento.
La Corte di Cassazione ha preso atto del decesso e, di conseguenza, ha annullato la sentenza di condanna senza disporre un nuovo giudizio (tecnicamente, un ‘annullamento senza rinvio’). La ragione è tanto semplice quanto perentoria: la morte dell’imputato estingue il reato.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto penale: la responsabilità penale è personale. Con la morte del reo, viene meno il soggetto su cui lo Stato può esercitare la propria pretesa punitiva. Il rapporto processuale si esaurisce e non ha più senso proseguire per accertare una colpevolezza che non potrebbe più sfociare in una sanzione.
La Suprema Corte richiama il proprio orientamento consolidato (citando la sentenza n. 23906/2016), secondo cui la morte dell’imputato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, impone l’annullamento della sentenza impugnata. Questo esito processuale, previsto dall’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale, preclude qualsiasi ulteriore valutazione sul merito della vicenda. Anche se il ricorso avesse sollevato questioni che avrebbero potuto portare a un’assoluzione, il decesso dell’imputato prevale, chiudendo ogni possibile discussione.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce con chiarezza che la morte dell’imputato costituisce una causa di estinzione del reato che opera di diritto, troncando il processo in qualunque stato e grado si trovi. La decisione di ‘annullamento senza rinvio’ non è una valutazione nel merito della colpevolezza, ma una presa d’atto formale che il processo non può più continuare. Per il nostro ordinamento, la giustizia penale si ferma di fronte alla fine della vita della persona accusata, estinguendo con essa ogni pretesa punitiva dello Stato.
Cosa succede se un imputato muore dopo aver presentato ricorso in Cassazione?
Il reato si estingue. La Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna senza disporre un nuovo processo (‘annullamento senza rinvio’), dichiarando l’estinzione del reato a causa della morte dell’imputato.
Perché la Corte di Cassazione annulla la sentenza e non esamina il ricorso nel merito?
Perché la morte dell’imputato esaurisce il rapporto processuale. Poiché la responsabilità penale è personale, non è più possibile applicare una pena. Questo evento prevale su qualsiasi altra valutazione, impedendo alla Corte di pronunciarsi sui motivi del ricorso, come previsto dall’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale.
L’estinzione del reato per morte dell’imputato è una forma di assoluzione?
No, non è un’assoluzione nel merito. È una declaratoria di improcedibilità che prende atto della cessazione della pretesa punitiva dello Stato. Il processo si chiude senza un accertamento di colpevolezza o innocenza, semplicemente perché non può più proseguire.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8900 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8900 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME CUI 03LY5Q9 – DEC. 07/08/2024 nato in Tunisia il 20/07/1989
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8/3/2024, la Corte d’appello confermò la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile delle ipotesi di spaccio di eroina lui ascritte ai capi 2), 3) e 4) dell’imputazione, qualificati i termini di fatto lieve, e unificati i delitti, applicata la riduzione prevista per il l’aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Si deduce, infatti,
che le condotte accertate avevano trovato causa nelle disagiate economiche in cui l’imputato versava.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Direzione della Casa circondariale di Prato, in cui COGNOME era recluso, ha comunicato che l’imputato è deceduto il 7/8/2024.
A ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per morte dell’imputato, dovendosi richiamare in proposito la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Rv. 267384), secondo cui la morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione (come nel caso di specie), impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell’imputato.
Così deciso il 28/1/2025