Morte del Ricorrente: la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità del Ricorso
Quando un imputato muore nel corso di un procedimento penale, quali sono le conseguenze giuridiche per il ricorso da lui presentato? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, chiarendo come la morte del ricorrente rappresenti una causa di inammissibilità dell’impugnazione, con effetti diretti sull’intero giudizio. Questo principio, consolidato nella giurisprudenza, estingue di fatto il procedimento.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale del Riesame, che aveva parzialmente accolto la richiesta di un imputato, sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Avverso tale decisione, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
Il procedimento seguiva il suo corso, ma, prima che la Corte Suprema potesse pronunciarsi, si verificava un evento decisivo e irreversibile: il decesso del soggetto che aveva proposto il ricorso.
L’Impatto della Morte del Ricorrente sul Processo
L’elemento centrale della decisione della Corte è l’evento della morte del ricorrente, documentato da una nota dei Carabinieri e da un certificato di morte. Questo evento, intervenuto dopo la proposizione del ricorso ma prima della sua decisione, modifica radicalmente lo scenario processuale.
La Corte di Cassazione, richiamando il proprio orientamento costante, ha stabilito che la morte dell’imputato nel corso del giudizio di legittimità ha un effetto perentorio: rende l’impugnazione inammissibile. La ragione è logica e giuridica: il rapporto processuale penale ha natura strettamente personale e, con la morte del reo, viene meno il suo principale soggetto. Di conseguenza, lo Stato perde il suo interesse a perseguire l’azione penale.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione su un principio consolidato. La morte dell’imputato non solo estingue il reato, ma determina anche l’impossibilità di proseguire il giudizio di impugnazione. Qualsiasi valutazione sul merito del ricorso diventa superflua e giuridicamente impossibile.
Un’importante conseguenza di questa dichiarazione di inammissibilità è l’esclusione di qualsiasi condanna accessoria. La Corte ha specificato che non è possibile condannare gli eredi al pagamento delle spese processuali né applicare la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La fine del rapporto processuale per un evento naturale come il decesso preclude ogni ulteriore statuizione di natura patrimoniale legata al procedimento penale. La sentenza si allinea a precedenti pronunce che hanno costantemente affermato come il decesso dell’imputato paralizzi l’impugnazione e ne impedisca l’esame.
Conclusioni
In conclusione, la pronuncia in esame riafferma un caposaldo del diritto processuale penale: la morte del ricorrente è una causa sopravvenuta di inammissibilità del ricorso. Questo evento non solo estingue il reato, ma chiude definitivamente il procedimento penale, senza possibilità di esaminare il merito delle questioni sollevate e senza alcuna conseguenza economica per gli eredi. La giustizia penale, essendo intrinsecamente legata alla persona dell’imputato, si arresta di fronte alla sua scomparsa.
Cosa accade a un ricorso per cassazione se l’imputato muore durante il procedimento?
Secondo la sentenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La morte dell’imputato, avvenuta dopo la presentazione del ricorso ma prima della decisione, estingue il reato e fa venir meno l’oggetto stesso del giudizio di impugnazione.
In caso di morte del ricorrente, gli eredi possono essere condannati al pagamento delle spese processuali?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che la dichiarazione di inammissibilità per morte dell’imputato esclude la possibilità di una condanna al pagamento delle spese processuali e dell’applicazione di sanzioni pecuniarie, come quella a favore della Cassa delle ammende.
Perché il decesso dell’imputato rende il ricorso inammissibile?
Il ricorso diventa inammissibile perché il rapporto processuale penale ha natura strettamente personale. Con la morte dell’imputato, viene meno il soggetto principale del procedimento, e di conseguenza cessa l’interesse dello Stato a proseguire l’azione penale. Ogni valutazione nel merito diventa quindi impossibile e priva di scopo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32787 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32787 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo italiano
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME
– Presidente –
Sent.n.sez.1254/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
CC – 23/09/2025
R.G.N. 19912/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Mezzolombardo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 27/05/2025 dal Tribunale di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Trento ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la misura interdittiva disposta nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, con ordinanza del 15 aprile 2025 e, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta avverso la medesima ordinanza, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dalla nota dei Carabinieri della Stazione di Trento dell’11 giugno 20254 e dal certificato di morte agli atti, risulta che il ricorrente è deceduto in data 10 giugno 2025, dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, la morte del ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, rende inammissibile l’impugnazione ed esclude la possibilità della condanna alle spese e della applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 1, n. 42313 del 11/11/2010, COGNOME, Rv. 249026 – 01; conf. Sez. 7, n. 23354 del 18/04/2023, Cari, Rv. 284745 – 01).
Alla stregua, di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 23/09/2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME