Morte del Ricorrente: Quando l’Appello in Cassazione Diventa Improcedibile
Il percorso di un procedimento giudiziario può essere interrotto da eventi imprevisti. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 19720/2024 affronta una di queste eventualità: la morte del ricorrente dopo la proposizione del ricorso ma prima della sua discussione. Questo evento, come chiarito dai giudici, ha un impatto definitivo sulla procedibilità dell’appello, estinguendo il rapporto processuale e impedendo qualsiasi valutazione di merito. Analizziamo nel dettaglio questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Dall’Istanza al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine in fase esecutiva. Un individuo, già condannato con due sentenze distinte, aveva presentato un’istanza al Tribunale, in qualità di giudice dell’esecuzione, per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati. L’obiettivo era unificare le pene in un’unica sanzione più favorevole, come previsto dall’articolo 671 del codice di procedura penale.
Il Tribunale, tuttavia, rigettava la richiesta. Avverso tale provvedimento, il condannato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento. Il procedimento era quindi validamente instaurato e in attesa della fissazione dell’udienza di discussione. In questo lasso di tempo, però, si verificava un evento dirimente: il ricorrente decedeva. Il suo difensore depositava prontamente una memoria difensiva allegando il certificato di morte.
La Decisione della Corte sulla Morte del Ricorrente
Di fronte a questa nuova circostanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso. La formula utilizzata nel dispositivo è “non luogo a provvedere sul ricorso per morte del ricorrente”.
Questa pronuncia non entra nel merito dei motivi di ricorso presentati. La Corte non valuta se la decisione del Tribunale fosse corretta o meno. L’analisi si ferma a un livello puramente processuale, prendendo atto che la scomparsa di uno dei soggetti del rapporto giuridico impedisce la prosecuzione del giudizio.
Le Motivazioni: Perché la Morte del Ricorrente Ferma il Processo?
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione su un principio consolidato. La morte dell’imputato o del condannato determina il venir meno di uno dei soggetti essenziali del rapporto processuale. Senza il ricorrente, il giudizio di impugnazione non può più proseguire.
I giudici richiamano un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 30 del 2000), relativo alle misure cautelari. In quel caso, si stabilì che la morte dell’imputato durante l’appello contro una misura cautelare rendeva il ricorso improcedibile. La Corte estende questo principio anche al procedimento di esecuzione.
Il ragionamento è lineare: il processo è stato validamente avviato quando il ricorrente era in vita, ma il suo decesso successivo ha estinto il rapporto processuale. Di conseguenza, è preclusa qualsiasi pronuncia sui motivi dell’impugnazione, poiché presupporrebbe l’esistenza del soggetto che l’ha proposta. Emettere una sentenza nel merito significherebbe, paradossalmente, giudicare nei confronti di una persona non più esistente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La sentenza in esame ribadisce un cardine del nostro sistema processuale: la necessità dell’esistenza in vita delle parti affinché un giudizio possa avere corso. La morte del ricorrente agisce come un interruttore che spegne il procedimento di impugnazione, cristallizzando la situazione giuridica al provvedimento impugnato.
In pratica, la decisione del giudice dell’esecuzione, che aveva negato la continuazione, non viene né confermata né annullata nel merito dalla Cassazione; semplicemente, l’impugnazione contro di essa si estingue per un evento naturale. Questa pronuncia serve a ricordare che le vicende umane, come la morte, hanno un impatto diretto e ineludibile sulle dinamiche della giustizia, determinandone la prosecuzione o, come in questo caso, la definitiva conclusione.
Cosa succede se una persona che ha presentato ricorso in Cassazione muore prima dell’udienza?
La Corte di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso. Il procedimento si conclude senza che i giudici esaminino le ragioni dell’appello, poiché il decesso della parte estingue il rapporto processuale.
La Corte può comunque analizzare i motivi del ricorso dopo il decesso dell’appellante?
No. La sentenza stabilisce chiaramente che non è consentito alcun approfondimento dei motivi di ricorso, in quanto si tratterebbe di una pronuncia resa nei confronti di una persona deceduta, il che è processualmente inammissibile.
Questo principio vale anche per i ricorsi che riguardano la fase di esecuzione della pena?
Sì. La Corte di Cassazione ha applicato lo stesso principio valido per i procedimenti di merito anche alla fase esecutiva. Il decesso del condannato che ha impugnato una decisione del giudice dell’esecuzione comporta l’improcedibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19720 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di VELLETRI
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluse per il rigetto del udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso;
letta la memoria difensiva cui è allegato il certificato di morte del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da NOME COGNOME per ottenere a continuazione in sede esecutiva tra i giudicati con due sentenze.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Il difensore ha depositato memoria con la quale 1 – ia documentato il decesso del condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per la morte del ricorrente avvenuta in data 3 dicembre 2023, dopo la presentazione del ricorso.
Nelle more della fissazione dell’udienza di discussione del ricorso proposto dal difensore di fiducia, il ricorrente è deceduto (è stato acquisito agli atti relativo certificato).
2.1. Nel caso delle misure cautelari, le Sezioni unite di questa Corte – con la pronuncia n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245 – hanno precisato che, nel procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari reali, atteso il tenore dell’art. 317 cod. proc. pen., secondo cui gli effe del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a gravame, è inibito alla Corte di cassazione accertare l’esistenza della causa estintiva del reato costituita dalla morte dell’imputato verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso, dovendo la relativa declaratoria essere pronunciata’ alla stregua della disposizione predetta, dal giudice del procedimento principale, con conseguente perdita di efficacia della misura solo nel momento in cui la sentenza diviene irrevocabile; tuttavia, poiché la morte dell’imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, in tale ipotesi resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell’impugnazione, presupponendo la relativa decisione l’esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l’improcedibilità (orientamento in epoca più recente confermato dalla sentenza Sez. 3, n. 8989
del 09/02/2011, COGNOME, Rv. 249612; Sez. 5, n. 27005 del 10/09/2020, COGNOME, Rv. 279472).
2.2. Il principio deve essere applicato anche nel procedimento di esecuzione quando il rapporto processuale, validamente instaurato con la proposizione del ricorso mentre il condannato era in vita, venga meno per il sopravvenuto decesso del ricorrente.
Si deve pertanto adottare, anche nell’odierno caso concreto, la formula processuale indicata dalla citata sentenza delle Sezioni unite dell’improcedibilità del ricorso per l’intervenuta morte del ricorrente.
Non è ovviamente consentito alcun approfondimento (perché sarebbe reso nei confronti di persona deceduta) dei motivi di ricorso.
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per morte del ricorrente. Così deciso il 28 marzo 20024.