Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29519 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29519 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Casavatore il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli dell’11.2.2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, previa riqualificazione del ricorso in opposizione.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 11.2.2025, il Tribunale di Napoli ha revocato il beneficio dell’indulto concesso a NOME COGNOME con provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata in data 17.9.2007, per effetto della commissione di un nuovo reato nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della L. n. 241 del 2006.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 666, 674, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. Pen.
Il ricorso lamenta che la revoca del beneficio sia avvenuta senza che a NOME fosse stato notificato l’avviso dell’udienza, notificato a mezzo pec al solo difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 666, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen. comporta una nullità di ordine AVV_NOTAIO e a carattere assoluto.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto che, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667 comma 4 cod. proc. pen., venga disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che in data 14.5.2025 il difensore del ricorrente ha trasmesso il certificato di morte – rilasciato dal Comune di Napoli – di NOME COGNOME, deceduto in data 28.4.2025.
Di conseguenza, la morte del condannato, sopravvenuta alla proposizione del ricorso
– Relatore –
Sent. n. sez. 1695/2025
CC – 15/05/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
per cassazione, determina l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato (Sez. 7, n. 27794 del 26/5/2022, COGNOME, Rv. 283324 – 01; Sez. 7, n. 23516 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, non massimata), trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni eventuale pronuncia nel merito (Sez. 4, n. 16819 del 20/4/2022, COGNOME, Rv. 283206 – 01; Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, COGNOME, Rv. 267384 – 01).
La morte del condannato ha fatto venire meno uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento di esecuzione e, dunque, anche la decisione sulla questione strumentale alla definizione della regiudicanda principale resta interdetta, presupponendo la decisione del gravame l’esistenza del soggetto che l’ha proposto e che ad esso Ł interessato (cfr. Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi, Rv. 217245 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, per morte del ricorrente.
Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME