Morte del ricorrente: cosa succede al ricorso cautelare
Quando un indagato sottoposto a misura cautelare decede, quali sono le sorti del ricorso pendente contro tale misura? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46140/2023, offre un chiaro principio procedurale: la morte del ricorrente durante il giudizio di impugnazione di un provvedimento cautelare determina l’improcedibilità del ricorso stesso. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un indagato avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame. Quest’ultimo aveva confermato la massima misura cautelare disposta nei suoi confronti per reati di eccezionale gravità, tra cui la partecipazione a un’associazione di stampo mafioso e la detenzione illecita di armi.
L’indagato, tramite il suo difensore, aveva impugnato l’ordinanza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla gravità degli indizi a suo carico.
L’Evento Interruttivo e la decisione della Corte
Prima che la Corte potesse decidere nel merito del ricorso, si è verificato un evento decisivo: il decesso del ricorrente, avvenuto presso la casa circondariale dove era detenuto. Questo evento ha cambiato radicalmente il quadro processuale.
La Suprema Corte, recependo la richiesta del procuratore generale, ha dichiarato il ricorso improcedibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la morte dell’accusato fa venir meno uno dei soggetti fondamentali del rapporto processuale, rendendo impossibile qualsiasi pronuncia sui motivi dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Cassazione: la morte del ricorrente nel processo cautelare
La Corte di Cassazione ribadisce una distinzione fondamentale tra il procedimento principale (quello volto ad accertare la colpevolezza o l’innocenza) e il procedimento incidentale (come quello relativo alle misure cautelari).
Nel procedimento principale, la morte dell’imputato determina l’estinzione del reato. Tale declaratoria, tuttavia, spetta al giudice del merito e diventa definitiva solo quando la sentenza passa in giudicato.
Diversamente, nel procedimento cautelare, che è accessorio e funzionale a quello principale, la morte del ricorrente non consente alla Corte di pronunciarsi sulla causa estintiva del reato. L’effetto immediato e diretto è l’interruzione del rapporto processuale relativo all’impugnazione. Poiché la decisione presuppone l’esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, il suo decesso rende il ricorso semplicemente improcedibile.
La Corte richiama un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui, anche in materia di misure cautelari reali, il decesso dell’imputato successivo alla proposizione del ricorso impedisce alla Cassazione di accertare la causa estintiva. La misura perde efficacia solo con la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice del procedimento principale.
Conclusioni
La sentenza in esame consolida un principio procedurale di grande importanza pratica. La morte del ricorrente in pendenza di un’impugnazione cautelare non porta a una pronuncia nel merito dei motivi di ricorso, né a una declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice dell’impugnazione. L’unica conseguenza possibile è la declaratoria di improcedibilità del ricorso, poiché il soggetto processuale che lo aveva attivato è venuto a mancare. La questione dell’estinzione del reato e la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare saranno invece affrontate e decise nell’ambito del procedimento principale.
Cosa succede a un ricorso contro una misura cautelare se il ricorrente muore prima della decisione?
Il ricorso viene dichiarato improcedibile. La morte dell’indagato fa venir meno uno dei soggetti del rapporto processuale e impedisce al giudice dell’impugnazione di pronunciarsi sui motivi del ricorso.
Perché la Corte di Cassazione non dichiara l’estinzione del reato in questo caso?
Perché la Corte, decidendo su un ricorso in materia cautelare, si trova in un procedimento incidentale. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato è di competenza esclusiva del giudice del procedimento principale (cioè quello di merito).
Qual è la differenza pratica tra l’effetto della morte nel procedimento cautelare e in quello principale?
Nel procedimento cautelare, la morte dell’indagato rende improcedibile l’impugnazione pendente. Nel procedimento principale, la morte dell’imputato causa l’estinzione del reato, che deve essere formalmente dichiarata dal giudice competente per quel procedimento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46140 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46140 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIRO’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/03/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per morte dell’indagato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME contro l’ordinanza che aveva applicato allo stesso la massima misura cautelare in relazione ai reati (a) di partecipazione all’associazione a delinquere di stampo mafioso – e precisamente alla consorteria mafiosa
di Cirò appartenente alla mafia storica denominata RAGIONE_SOCIALE – e (b) per il reato di detenzione illecita di armi e munizioni.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al gravità indiziaria dei reati contestati.
CONSIDERATO INI DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato improcedibile in quanto è stato accertato che NOME COGNOME è deceduto presso la Casa Circondariale di Roma-Rebibbia.
Il collegio riafferma infatti che il procedimento incidentale relativo al controllo d legittimità della misura cautelare deve essere dichiarato improcedibile quando interviene la morte dell’accusato.
Tale evento determina infatti il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, sicché resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell’impugnazione, presupponendo la relativa decisione l’esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l’improcedibilità.
Si afferma cioè, anche con riguardo al procedimento relativo alle misure cautelari, quanto già ritenuto relativamente al procedimento incidentale relativo alla cautela reale, ovvero che nel procedimento incidentale è inibito alla Corte di cassazione accertare l’esistenza della causa estintiva del reato costituita dalla morte dell’imputato verificata successivamente alla proposizione del ricorso, dovendo la relativa declaratoria essere pronunciata, alla stregua della disposizione predetta, dal giudice del procedimento principale, con conseguente perdita di efficacia della misura solo nel momento in cui la sentenza diviene irrevocabile; tuttavia, poiché la morte dell’imputato determina il veni meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, in tale ipotesi resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell’impugnazione presupponendo la relativa decisione l’esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l’improcedibilità (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000 Poggi Longostrevi, Rv. 217245 – 01).
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta morte del ricorrente. Così deciso in Roma, il giorno 19 ottobre 2023.