Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4139 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4139 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME‘COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
nei confronti di:
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
in relazione alla ordinanza della Corte di cassazione n. 46138 del 04/10/2023 udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Torino del 21/02/2023
per morte del reo.
RITENUTO IN FATTO
La Seconda sezione di questa Corte, con ordinanza n. 46138 del 04/10/2023, dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente da NOME COGNOME.
Con ordinanza del 23/09/2024, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del Pubblico Ministero di declaratoria della estinzione della pena, preso atto del decesso dell’COGNOME e dichiarata la propria incompetenza, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte di legittimità per le determinazioni di competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Risulta dagli atti che NOME Ł deceduto in data 25/07/2023, dunque, prima che questa Corte in data 04/10/2023 si pronunciasse sul ricorso da lui proposto.
La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell’imputato, rende inesistente la successiva ordinanza, che va pertanto revocata. Ed invero, il provvedimento emesso dopo la morte del reo Ł giuridicamente inesistente, mancando il soggetto processuale contro il quale deve essere fatta valere la pretesa punitiva e nei cui confronti il provvedimento stesso Ł pronunciato.
Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell’esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato il provvedimento (Sez. 1, n. 5837 del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285789 – 01; Sez. 5, ord. n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330 – 01; Sez. 1, n. 18692 del 10/6/2016, dep. 2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 269865 – 01; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, COGNOME, Rv. 246541 – 01).
Revocata l’ordinanza n. 46138 del 04/10/2023, va di conseguenza annullata senza rinvio la sentenza pronunciata il 21/02/2023 dalla Corte di appello di Torino, in ragione della morte dell’imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della decisione di questa Corte di legittimità.
P.Q.M.
Revoca l’ordinanza n. 46138/2023 emessa il 4/10/2023 dalla Seconda sezione di questa Corte nei confronti di NOME e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza pronunciata il 21/2/2023 dalla Corte d’appello di Torino perchŁ il reato Ł estinto per morte dell’imputato.
Così Ł deciso, 15/01/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME