Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5662 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5662 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a XXXXX il XXXXXXXXXX
in cui Ł parte civile: XXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 08/11/2024 della Corte d’appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di condanna resa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 7 luglio 2022, nei confronti di NOME alla pena, condizionalmente sospesa, di quindici giorni di arresto in relazione al reato di cui all’art 660 cod. pen., per avere, per biasimevole motivo, recato molestia a XXXXXXXXXXX, inviandole sul social network Facebook numerosi messaggi con i quali manifestava con insistenza l’intenzione di conoscerla, ed inviandole da ultimo fotografie dall’esplicito contenuto sessuale; fatto commesso in Perugia nei primi giorni di novembre 2021.
Ricorre per cassazione NOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che articola i motivi che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o errata applicazione dell’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., e manifesta illogicità della motivazione.
Ha errato la Corte di appello nel ritenere provato che il profilo Facebook utilizzato per consumare la molestia appartenesse effettivamente all’imputato. In particolare, la Corte ha reso una motivazione illogica, dal momento che, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal medesimo XXXXX alla polizia giudiziaria in sede di identificazione, i Giudici di appello hanno ancorato la prova della riconducibilità all’imputato del profilo Facebook ad accertamenti solo presuntivamente effettuati dalla polizia giudiziaria (in ordine alla professione di promotore finanziario svolta dal XXXXX, ed alla coincidenza delle fattezze fisiche dall’uomo raffigurato nelle foto oscene inviate alla persona offesa, con
R.G.N. 17829/2025
l’imputato stesso), ma il cui espletamento non trova invece riscontro nell’informativa di polizia giudiziaria del 10/11/2021, nØ in altri atti di indagine.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o errata applicazione dell’art. 660 cod. pen., nonchØ violazione dell’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., e manifesta illogicità della motivazione.
La Corte di appello, nel respingere il motivo di gravame con cui si denunciava la mancanza di prova della ricezione dei messaggi molesti a mezzo del telefono e della immediata e diretta percezione degli stessi da parte della destinataria, ha reso una motivazione illogica. La Corte ha infatti ritenuto che le comunicazioni via social si svolgessero in modalità sincrona, sulla base di una mera illazione, sfornita da alcuna aggancio probatorio.
La decisione si pone peraltro in contrasto con il principio di diritto sancito da Sez. 1, n. 40033 del 06/06/2023, D., Rv. 285371 – 01, per cui non integra la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone l’invio di messaggi mediante le applicazioni ” instagram” e ” facebook “, le cui notifiche, in quanto disattivabili con i sistemi di ” alert ” o ” preview “, dipendono da una scelta del destinatario, che può sottrarsi all’interazione immediata con il mittente.
Il reato pertanto, nel caso in esame, non Ł configurabile nella sua dimensione oggettiva, dal momento che indipendentemente dall’esistenza nell’apparecchio telefonico di sistemi di alert o preview delle relative comunicazioni, i messaggi inviati attraverso sistemi telematici, quale quello di Facebook , hanno una invasività minore rispetto a quella dei messaggi effettuati a mezzo del telefono, e ciò in quanto il destinatario della comunicazione ha la possibilità di sottrarsi all’interazione immediata con il mittente e di porre un filtro alla comunicazione a distanza, decidendo di non essere raggiunto dalla stessa se non in un momento in cui decide liberamente di farlo.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Difesa ha depositato una memoria con la quale insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso, che contiene anche censure inammissibili, Ł nel complesso infondato e va pertanto respinto.
2.Il primo motivo Ł inammissibile in quanto generico, aspecifico e manifestamente infondato.
La riferibilità all’imputato del profilo Facebook utilizzato per l’invio dei messaggi emerge da un compendio indiziario unitario e coerente, fondato sulla coincidenza del nominativo associato all’ account , sulla corrispondenza tra le immagini presenti sul profilo e le fattezze dell’imputato, nonchØ sugli accertamenti svolti mediante l’incrocio delle informazioni dichiarate sulla pagina social – inclusa la professione – con i dati risultanti dalla banca dati SDI.
La deduzione difensiva secondo cui il profilo potrebbe appartenere a un omonimo non trova alcun riscontro nelle risultanze processuali. La Corte d’appello ha infatti evidenziato come la presenza, allegata alla denuncia, delle fotografie dell’autore dell’invio delle immagini costituisca un ulteriore e autonomo elemento di conferma dell’identificazione.
Non appare determinante la circostanza che i giudici di merito abbiano ritenuto le dichiarazioni dell’imputato rese alla polizia giudiziaria in sede di identificazione – relative, tra l’altro, alla professione e all’uso esclusivo del profilo – inutilizzabili; la ricostruzione operata
dalla Corte territoriale non poggia infatti su tali dichiarazioni, ma sugli accertamenti condotti dagli operanti attraverso l’incrocio dei dati forniti dalla persona offesa, delle informazioni ricavabili dal profilo Facebook e delle verifiche effettuate tramite la banca dati SDI.
Si tratta di un apparato indiziario logicamente coordinato, idoneo a fondare un giudizio di responsabilità individualizzante e non congetturale; nØ, come sostiene il ricorrente, era necessario effettuare accertamenti ulteriori, dovendosi dare continuità al principio per cui ‘Ai fini dell’affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione, l’accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell’indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non Ł necessario, a condizione che il profilo “facebook” sia attribuibile all’imputato sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l’argomento del “forum” sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del “post” dalla bacheca virtuale dell’imputato con utilizzo del suo “nickname”‘ (Sez. 5, n. 38755 del 14/07/2023, L., Rv. 285077).
Le doglianze difensive si risolvono, pertanto, nella sollecitazione di una rivalutazione del compendio probatorio, inibita in sede di legittimità.
3.Il secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta la configurabilità sul piano oggettivo della contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen., Ł infondato.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per integrare la contravvenzione prevista e punita dall’art. 660 cod. pen., devono concorrere, oltre alla condotta molesta del soggetto attivo, l’ulteriore requisito alternativo della pubblicità o dell’apertura al pubblico del luogo dell’azione ovvero l’impiego del telefono come mezzo del reato; e il mezzo telefonico rileva proprio in quanto consente un’intrusione diretta nella sfera privata del destinatario, che non può sottrarsi alla ricezione se non disattivando l’apparecchio, con conseguente compressione della libertà di comunicazione ex art. 15 Cost. Proprio muovendo da tali presupposti, la giurisprudenza- nel rispetto del principio di tipicità ha precisato che allo strumento del telefono possono essere equiparati altri mezzi di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni purchØ imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente (Sez. 1, n. 36779 del 27/9/2011, COGNOME e altro, Rv. 250807). In tale prospettiva, la Corte ha già chiarito come, con l’evoluzione tecnologica, un telefono ‘attrezzato’ sia idoneo non solo a trasmettere e ricevere sms e messaggi di testo ( sms o WhatsApp ), ma anche posta elettronica, la quale giunge al dispositivo con modalità spesso analoghe, se accompagnata da segnale acustico o visivo di immediata percezione (Sez. 1, n. 28680 del 26/06/2004, Modena, Rv. 229464).
¨ stato anche affermato che l’evento di turbamento della vittima, pur necessario, non Ł sufficiente in sØ se non accompagnato dalle specifiche modalità tipizzate dalla norma; e che la locuzione ‘col mezzo del telefono’ ricomprende tutte le comunicazioni sincrone, cioŁ quelle che determinano un’immediata interazione, anche se non veicolate da un telefono in senso stretto ma tramite strumenti equivalenti (quali, ad esempio, il citofono). La sentenza COGNOME ha però superato il criterio meramente sincronico/asincronico, ritenendolo non decisivo, e affermando che ciò che conta Ł la capacità intrusiva del mezzo, idonea a produrre una sgradita intromissione nella sfera del destinatario ogni volta che la comunicazione arrivi accompagnata da un avvertimento sonoro o visivo tale da condizionarne la tranquillità. Sviluppando tale percorso ermeneutico, si Ł precisato che ciò che la norma intende punire non Ł solo il messaggio che il destinatario ‘deve ascoltare’ in senso stretto, ma ogni messaggio che egli Ł ‘costretto a percepire’, sia de auditu sia de visu , essendo entrambi idonei a turbarne la quiete psichica.
Da qui l’affermazione che anche l ‘e-mail , quando giunta con segnale immediatamente percepibile, realizza l’intrusione richiesta dalla fattispecie (Sez. 1, n. 37974 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 282045 – 01).
4.Decisiva, dunque, Ł la manifestazione concreta della condotta: nel caso di specie, come ben spiegato dal primo Giudice «non vi Ł dubbio che la piattaforma messaggistica Messenger , la chat di Facebook utilizzata dall’imputato, era direttamente visionabile da
XXXXXXXXXXX dal suo telefono cellulare, e ciò emerge inequivocabilmente dalla visione degli screenshot acquisiti agli atti che riportano tutti in alto la barra di stato tipica di ogni apparecchio telefonico… L’attivazione della messaggistica Messenger consentiva anche la chiamata e la videochiamata, e ciò risulta evidente dalle relative icone che si possono vedere al di sotto della barra di stato. Trattasi di messaggistica per tutto equiparabile all’invio di sms e messaggi tramite whatsapp . Ciò posto, i messaggi istantanei con le fotografie inviate dall’imputato con Messenger pervenivano direttamente sul telefono cellulare della vittima, che così li poteva immediatamente percepire, tramite notifica dell’arrivo e verosimile anteprima del contenuto comparso sulla schermata di blocco… si tratta di messaggi scaricati contestualmente sul cellulare della donna e quindi direttamente da lei percepibili».
5.L’assunto difensivo, che contesta la configurabilità sul piano oggettivo della contestata contravvenzione ex art. 660 cod. pen., si fonda sull’arresto di Sez. 1, n. 40033 del 06/06/2023, D., Rv. 285371 – 01, che – valorizzando la possibilità di disattivare notifiche o filtri – esclude l’invasività tipica del ‘mezzo del telefono’ nelle comunicazioni veicolate tramite social network , ritenendo che il destinatario possa sottrarsi all’interazione immediata con il mittente. In particolare, secondo la citata pronuncia «in un sistema di messaggistica telematica che ormai, per effetto dell’ulteriore progresso delle telecomunicazioni, permette al destinatario di sottrarsi sempre all’interazione immediata con il mittente ponendo un filtro al rapporto con il soggetto che invia il messaggio molesto, la equiparazione tra la invasività delle comunicazioni moleste effettuate tramite sistemi di messaggistica telematica e quella delle comunicazioni tradizionali effettuate con il mezzo del telefono non si giustifica piø, perchØ la circostanza che il messaggio telematico abbia assunto quella maggiore invasività che lo rende assimilabile alla telefonata molesta ricevuta improvvisamente dipende non da una scelta del soggetto che invia, ma da una scelta del soggetto che riceve», giungendo ad affermare il seguenteprincipio di diritto«non integra la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone l’invio di messaggi mediante le applicazioni ” instagram ” e ” facebook “, le cui notifiche, in quanto disattivabili con i sistemi di ” alert ” o ” preview “, dipendono da una scelta del destinatario, che può sottrarsi all’interazione immediata con il mittente».
6.Tale orientamento non può essere condiviso.
Già con la sentenza Sez. 1, n. 37974 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 282045 – 01, questa Corte ha affermato che integra la molestia anche l’invio di messaggi telematici ( sms , WhatsApp o analoghi), poichØ ciò che rileva Ł la capacità della comunicazione di giungere direttamente al destinatario, non la possibilità di impedirne in futuro la ricezione. Diventa quindi irrilevante, ai fini dell’integrazione del reato de quo , la circostanza che la persona offesa non abbia attivato sul proprio apparecchio cellulare alcun sistema di blocco dei messaggi, in quanto «ciò che rileva Ł il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest’ultimo di interrompere o prevenire l’azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l’utenza non gradita».
La recente pronuncia Sez. 1, n. 15256 del 19/02/2025, R., Rv. 288659 – 01 ha confermato tale impostazione, precisando che la consumazione del reato si perfeziona nel momento in cui il messaggio indesiderato perviene sul dispositivo della vittima e viene da
questa percepito come molesto; la facoltà di interrompere la comunicazione rileva, dunque, solo in un momento successivo e non incide sulla qualificazione giuridica del fatto.
Sulla stessa scia, si pone anche l’ancor piø prossimo arresto, Sez. 1, n. 32770 del 10/09/2025, N., Rv. 288762 – 01 che ha affermato che «Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 660 cod. pen. commesso tramite il telefono, ciò che rileva Ł il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest’ultimo di interrompere la condotta illecita, escludendo o bloccando il contatto o l’utenza non gradita, poichØ l’eventuale interruzione dell’azione molesta o disturbatrice tenuta per petulanza o per biasimevole motivo interviene comunque dopo che la stessa si Ł già realizzata».
Alla luce di tali condivisibili principi, il precedente del 2023 (Sez. 1, n. 40033 del 06/06/2023, D., Rv. 285371 – 01) richiamato dalla difesa – fondato su un criterio di distinzione meramente astratto tra messaggistica social e telefonica – deve ritenersi superato. Esso, infatti, non considera che anche i sistemi tradizionalmente ritenuti assimilati al ‘mezzo del telefono’ (SMS, WhatsApp ) consentono oggi la disattivazione delle notifiche, senza che ciò abbia inciso sulla loro qualificazione penalistica; nØ valorizza il dato fattuale essenziale costituito dalla effettiva immediatezza percettiva della comunicazione nel caso concreto.
7.Nel caso di specie, come puntualmente rilevato dal primo Giudice e confermato dalla Corte di appello, la piattaforma Messenger di Facebook Ł stata utilizzata in modo tale da raggiungere direttamente il telefono cellulare della persona offesa, la quale riceveva notifiche istantanee, con anteprima dei messaggi e delle immagini, in un contesto tecnologico del tutto analogo a sms o WhatsApp .
L’immediatezza percettiva risulta comprovata dagli screenshot acquisiti, dai quali emerge che la chat era direttamente visionabile dal telefono cellulare della persona offesa, con icone di chiamata e videochiamata e con la tipica barra di stato degli smartphone . Ne consegue che la distinzione operata dalla difesa – che confina la messaggistica social in un ambito ‘non telefonico’ – si appalesa anacronistica e non coerente con l’evoluzione dei mezzi di comunicazione: le notifiche sono disattivabili in ogni sistema, senza che ciò rilevi sul piano della tipicità; e la molestia si realizza quando la comunicazione giunge e viene percepita, non quando il destinatario decide se bloccare il mittente.
Va pertanto ribadito che l’invasività del mezzo, e non la sua forma tecnologica, Ł l’elemento determinante: la linea interpretativa che limita l’art. 660 cod. pen. ai soli sistemi sincroni tradizionali non tiene conto della progressiva multifunzionalità dei dispositivi telefonici moderni, che consentono di ricevere messaggi di ogni tipo ( sms, email, social ) con modalità ormai indistinguibili sul piano dell’intrusione.
Alla luce di tali principi, deve affermarsi che la molestia Ł configurabile anche quando la comunicazione Ł veicolata tramite Messenger , se – come nel caso di specie – i messaggi raggiungono direttamente il dispositivo della vittima e sono da questa immediatamente percepiti; e risulta del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia attivato sistemi di blocco, poichØ la possibilità di interrompere la condotta sorge solo dopo che la molestia si Ł già realizzata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 11/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.