Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50655 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50655 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da : COGNOME NOME nato a Biella il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino in data 16/2/2021; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO ha c l’annullamento senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; udite le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO NOME che ha chiesto l’annullamento sen rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino in data 16/2/2021 confermativa della sentenza del Tribunale di Vercelli in data 19/5/2021 che lo ha condannat per i delitti di cui agli artt. 660, 612, co.2, 635 , co 1, n.1 cod. pen.
1.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’erronea qualificazione giuridica del assumendo che le condotte da lui tenute, consistite in frasi offensive e sputi nei confro Bonetta Manuele, distribuite per venti volte nell’arco temporale dal 2017 al 2019, n integrerebbero gli estremi della molestia o del disturbo alle persone non ricorrendo petulanza o il biasimevole motivo.
1.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all’afferma di responsabilità per danneggiamento aggravato. Deduce l’insussistenza dell’aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede dato che la porta a vetri del locale, verso cui un bicchiere, infrangendola, si trovava sotto il controllo della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e va rigettato.
1.1.11 primo motivo con il quale il ricorrente denuncia l’erronea qualificazione giuridica del è inammissibile, avendo lo stesso natura meramente assertiva e confutativa dei contenuti dell motivazione della sentenza impugnata e risultando questa caratterizzata, alla luce d contenuto degli elementi di prova acquisiti al processo da essa menzionati, da motivazion immune da vizi di legittimità.
Contrariamente a quanto si assume nel ricorso, l’arco temporale nel quale si è sviluppata condotta ( dal 2017 al 2019), non porta ad escludere la sussistenza del reato per il ven dell’agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente dell’imputato, post reato di molestia di cui all’art. 660 cod. pen., pur non essendo necessariamente abituale, ta che può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirat da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agi pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri, pu anche assumere la forma del reato abituale, incompatibile con la continuazione, quando è proprio la reiterazione delle condotte a creare disturbo, come ritenuto nel caso di specie ( 1, n. 11514 del 16/03/2010, Rv. 246792; Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018, Rv. 276309).
In tale ordine di concetti, la sentenza impugnata ha osservato che la frequenza e caratteristiche delle condotte, consistite in quindici, venti passaggi davanti al local persona offesa in occasione dei quali il COGNOME profferì ingiurie e minacce, sputò sulla vet della persona offesa e della sua compagna, avevano assunto, nel complesso, le caratteristiche della molestia o disturbo alle persone di cui all’art. 660 cod. pen., ritenendo così esplicit configurabile un unico reato abituale ( cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
2. Infondato è il secondo motivo.
Si registra sul tema della sussistenza della circostanza aggravante dell’esposizione del be alla pubblica fede un’oscillazione giurisprudenziale : Sez. 2, Sentenza n. 26857 del 17/02/20 Rv. 270660 secondo cui “non integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell’art 635, comma secondo, n. 1, in relazione all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (fat commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un loc pubblico all’interno del quale sia presente il titolare, considerato che la “ratio” della m tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione all pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla partico situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del propr
NOME–
quindi, affidati interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto); mentre altro orientamento :Sez. 1, n. 8215 del 14/12/2018, Rv. 274916, ritiene che “integra un’ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un’abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all’ sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla p stessa, costantemente affidata all’altrui senso di rispetto”.
Ritiene il Collegio che le pronunzie esprimano concetti non distanti tra loro, posto entrambe valorizzano, come elemento distintivo ai fini della sussistenza dell’aggravante parola, la impossibilità di esercitare sulla cosa un controllo o la vigilanza.
Data questa premessa occorre considerare come, nel caso di specie, in cui si verte in tema di danneggiamento di una porta di ingresso di un locale, la presenza del proprietario all’inte dello stesso, non abbia avuto alcuna efficacia di vigilanza sul bene, che è rima costantemente esposto al rispetto dei terzi.
Questa Corte (cfr. Sez. 2 n. 42023 del 19/06/2019, Rv. 277046), ha evidenziato che intanto può escludersi l’esposizione dei beni a pubblica fede in quanto vi sia la concreta possibilit parte del titolare del bene oggetto dell’altrui azione aggressiva di esercitare una continu vigilanza sul bene stesso rimanendo la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione d bene irrilevante ai fini della configurabilità della citata aggravante qualora si tratti facile accesso.
Da tale premessa discende la decisività, per l’accertamento della caratteristica dell’esposizi dalla pubblica fede, della situazione di impossibilità, in concreto, per il titolare del proprietà sulla cosa oggetto dell’azione delittuosa, di esercitare una vigilanza conti Rispetto a questo approccio “funzionale”, la presenza del titolare del bene nel momento in cu viene posta in essere la condotta (di aggressione del bene), può divenir elemento che impedisce di ravvisare l’esposizione alla pubblica fede nella misura in cui tale circostanza rivelatrice della possibilità di esercitare in modo costante la vigilanza sul bene, possibil l’agente deve rappresentarsi; ove, invece, come nel caso di specie, l’agente abbia fat affidamento sull’impossibilità per il titolare del bene di sorvegliare costantemente la propria, essendo il titolare impegnato all’interno del locale a servire i indipendentemente dalla presenza della persona offesa al momento dell’azione aggressiva, l’esposizione alla pubblica fede va ritenuta sussistente (Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021, 281120).
Alla luce delle su esposte considerazioni deve rigettarsi il ricorso con conseguente condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, 10/11/2023