Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24538 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CISANO BERGAMASCO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso l’ordinanza del 19 settembre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Brescia, con la quale è stata a lui concessa la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla pena di ani 4 di reclusione per il delitto di bancarotta commesso nel 2013.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, pur avendo concesso la misura alternativa della detenzione domiciliare, avrebbe ingiustamente previsto alcune prescrizioni che – di fatto hanno impedito al condannato di svolgere la propria attività lavorativa.
In particolare, il ricorrente contesta la prescrizione di uscire dal proprio domicilio solo dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (nell’ambito del solo territorio del Comune di residenza) e per le sole necessità di vita, con divieto di guidare veicoli a motore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova in diritto evidenziare che, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 4, Ord. pen., «il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall’art. 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni posso essere modificate dal Magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare».
Nel caso di specie, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto manifestare le proprie necessità avanzando apposita istanza al Magistrato di sorveglianza e non limitarsi a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza ha concesso la misura alternativa alla detenzione richiesta, seppur con l’applicazione di prescrizioni ritenute ingiuste.
Per tali ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Casa delle
ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricors senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/02/2024