Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49056 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49056 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VOGHERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, il 23/11/2022, ha confermato la decisione del 20 giugno 2022, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva condannato NOME COGNOME alla pena di quattro mesi di arresto per il reato di cui all’art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159/2011, consistito nell’aver violato, in data 22 ottobre 2018, la prescrizione di rincasare entro le ore venti.
La Corte di merito ha confutato il motivo di gravame dedotto in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, osservando che a nulla rilevasse la circostanza che l’imputato aveva telefonato ai Carabinieri, entro le ore 20, per comunicare dove si trovasse; quanto al trattamento sanzionatorio, i Giudici dell’appello hanno osservato che la pena inflitta era prossima ai minimi edittali ed era stata già ridotta per le concesse attenuanti generiche;
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso NOME COGNOME, per il tramite del difensore, che ha dedotto, con due motivi, violazione di legge, rispettivamente, in ordine al tema della responsabilità, per difetto dell’elemento soggettivo e inoffensività della condotta, e a quello della mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo si traduce in una mera contestazione, in punto di fatto, della motivazione addotta dalla Corte di merito; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, ricorrendo all’utilizzo di argomentazioni destinate a restare immuni da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, in quanto scevre da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, oltre che coerenti con il contesto normativo di riferimento: l’imputato, a pochi minuti dalle ore 20,00 – orario entro il quale gli era prescritto di rincasare – si trovava in un Comune di verso da quello di residenza, in precarie condizioni per assunzione di alcool; la circostanza che il COGNOME avesse telefonato ai Carabinieri, cercando di farsi accompagnare nella sua abitazione, non elide la rilevanza penale del fatto.
A fronte di un apparato motivazionale congruente, logico e privo della pur minima forma di contraddittorietà, l’impugnazione non ha oltrepassato la soglia della mera critica reiterativa e versata in fatto, invocando sostanzialmente una nuova valutazione in fatto (operazione ovviamente non consentita in sede di legittimità).
3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato: il reato è stato commesso in data 22/10/2018: allo stesso si applica il termine prescrizionale di anni 5,
computato l’aumento di cui all’art. 161, comma 2 cod. proc. pen. – l’ultimo evento interruttivo è costituito dalla sentenza di primo grado, pronunciata il 20/06/2022.
Alla data della pronuncia della sentenza d’appello, il 23/11/2022, il termine prescrizionale massimo non era quindi decorso.
3.3. Va infine osservato che, a fronte di motivi manifestamente infondati, che precludono l’instaurarsi di un corretto rapporto processuale avanti questa Corte (Sez. Un. 22.3.2005, n. 23428, Bracale), l’intervenuto decorso della prescrizione successivamente alla sentenza di secondo grado è del tutto ininfluente.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente