Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50592 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50592 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Considerato che, con il provvedimento impugNOME, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna, resa nei confronti di NOME COGNOME, alla pena di mesi otto di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d. ;g n. 159 del 2011.
Reputato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (violazione o erronea applicazione di legge, nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – primo motivo; violazione o erronea applicazione di legge nonché mancanza, contraddittonetà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione – secondo motivo) sono inammissibili in quanto devolvono censure riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica (primo motivo, cfr. p. 2 ove si evidenzia con ragionamento non manifestamente illogico che l’allontanamento in ore notturne deve essere reputato comportamento non tenue ma di palese contrasto e di grave violazione della misura di prevenzione) e, comunque, manifestamente infondate, perché inerenti al trattamento punitivo benché giustificato da sufficiente e motivazione non manifestamente illogica (cfr. p. 2), nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive devolute con il gravame.
Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibiità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente