Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40919 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40919 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Loreto il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila in data 12/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottob 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12/12/2022, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo in data 4/02/2022 con la quale NOME COGNOME era stata condannata, con le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva contestata, alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e di 8.500,00 euro di multa in quanto riconosciuta colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 76 e 80, d.lgs. n. 159 del 2011, pe avere omesso, pur essendo sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con decreto del Tribunale di Teramo del 9/05/2005, con obbligo di comunicare, ex art. 80, d.lgs. n. 159 del 2011, le variazioni
patrimoniali superiori alla soglia di 10.329,14 euro intervenute nei dieci anni successivi, di comunicare, entro il 6/10/1016, la variazione patrimoniale relativa sia all’acquisto, in data 7/09/2011, dietro il corrispettivo di 19.000,00 euro, dell proprietà di un locale in Mosciano Sant’COGNOME in Teramo, sia alla vendita dello stesso immobile, entro il 15/05/2018, dietro il corrispettivo di 30.000 euro.
Avverso la sentenza dì appello ha proposto ricorso per cassazione la stessa COGNOME COGNOME COGNOME del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettament necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta configurabilità del reato contestato.
Sotto un primo profilo, si opina che il principio di diritto affermato dalle Sezion unite, secondo cui il delitto di cui agli art. 76, comma 7, e 80, d.lgs. 6 settembr 2011, n. 159 resterebbe integrato anche quando la misura di prevenzione sia stata applicata prima dell’entrata in vigore della norma che ha introdotto l’obbligo di comunicazione, non si riferirebbe alle misure per le quali l’obbligo fosse scaduto alla data della sentenza de qua, ma solo alle misure di prevenzione per le quali l’obbligo fosse ancora in essere al 31/01/2019. Pertanto, nel caso in esame, la sentenza citata non potrebbe essere applicata, atteso che sebbene la misura di prevenzione fosse stata disposta il 9/05/2005 e fosse divenuta definitiva il 1/10/2008, la violazione sarebbe stata commessa il 24/04/2018, in epoca antecedente alla sentenza della Suprema Corte.
Sotto altro aspetto, si osserva che, al tempo della scadenza del decennio, NOME COGNOME non poteva essere a conoscenza della decisione delle Sezioni unite, pronunciata successivamente, sicché il suo comportamento sarebbe privo di dolo, atteso che, in precedenza, la giurisprudenza si sarebbe attestata su un indirizzo differente.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, in particolare, del principio della idoneità scusante dell’errore inevitabile sul precett penale da parte dell’imputato. Dopo avere ribadito che, configurando la pronuncia delle Sezioni unite un’ipotesi di ius superveniens, la COGNOME non sarebbe stata edotta degli obblighi relativi alle comunicazioni obbligatorie, il ricorso sostiene ch l’errore nel divieto in cui sarebbe incorsa l’imputata sarebbe scusabile, versando la stessa in uno stato inevitabile d’ignoranza del precetto penale, posto che la COGNOME è nata e vive in un «contesto rom», con un livello di istruzione che non le avrebbe permesso di essere a conoscenza degli obblighi di legge, che avrebbero dovuto esserle rappresentati dal notaio all’atto della compravendita dell’immobile
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o, comunque, attraverso una comunicazione da parte dell’Ente tributario dal momento della registrazione dell’atto o dell’eventuale preliminare.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al principio di buona fede, invocato al capo 3) dell’atto di appello, avendo NOME COGNOME posto in essere le condotte alla stessa ascritta in quanto convinta della loro liceità i considerazione dell’affidamento ingenerato dall’avere seguito le indicazioni di un notaio, figura professionale qualificata. Dunque, la COGNOME non avrebbe inteso sottrarsi all’obbligo di comunicazione, come dichiarato dall’imputata all’udienza del 5/11/2021 e confermato dal teste COGNOME in data 4/01/2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’art. 30, legge 13 settembre 1982, n. 646, nella sua originaria formulazione, stabiliva che le persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e i condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’art. 416-bis cod. pen., sono tenu comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo RAGIONE_SOCIALE che ha compiuto gli accertamenti di cui all’art. 2-bis, legge 31 maggio 1965, n. 575, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad un certo importo; termine decennale decorrente dalla data del decreto, ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. E l’omessa comunicazione era sanzionata dall’art. 31 della stessa legge.
2.1. Con l’entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 l’obbligo è stato esteso ai casi in cui la misura di prevenzione personale sia stata disposta per pericolosità generica. E in giurisprudenza si è affermato che il termine decennale di durata dell’obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali eccedenti il limite d legge decorra, anche in tal caso, dalla data di definitività del provvedimento applicativo, sempre che esso sia divenuto definitivo in data antecedente al 7/09/2010, data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Sez. 1, n. 33859 del 28/05/2019, Bardellino, Rv. 277323 – 01).
Indi, il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, all’art. 80, ha statuito che «le person già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (…) del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’ent nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14», decorrendo «il termine di dieci anni dalla data del decreto ovvero
dalla data della sentenza definitiva di condanna». Obbligo la cui violazione è sanzionata penalmente dall’art. 76, comma 7, del medesimo decreto legislativo.
2.2. Con l’entrata in vigore dell’art. 80, la giurisprudenza ha dovuto stabilire se gli obblighi previsti da tale disposizione operassero anche nei confronti dei soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale ex lege n. 1423 del 1956, quando il provvedimento che aveva disposto la misura fosse divenuto definitivo in data anteriore all’introduzione degli obblighi stessi. La questione è stata risolt dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che con sentenza n. 16896 del 2019 hanno affermato che l’art. 80, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativo all’obbligo per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è sanzionata dall’art. 76, comma 7, d.lgs. cit., si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all’introduzione di tale obbligo (Sez. U, n 16896 del 31/01/2019, Stangolini, Rv. 275080 – 01). Nessun dubbio, dunque, può sussistere, nel caso di specie, in relazione alla operatività dell’obbligo comunicativo in capo a NOME COGNOME nonostante l’avvenuta applicazione della misura di prevenzione prima dell’entrata in vigore dell’art. 80.
2.3. Secondo la difesa, tuttavia, l’obbligo di comunicazione incomberebbe soltanto sul sorvegliato speciale che abbia ancora in atto la misura.
Ritiene, nondimeno, il Collegio che tale opinione non abbia alcun fondamento normativo; e, anzi, la circostanza che l’obbligo permanga per dieci anni dalla data del decreto applicativo della misura finirebbe per escluderlo nella quasi totalità dei casi, posto che dovrebbe ipotizzarsi un’analoga durata della misura di prevenzione. Se, poi, il ricorrente intendesse affermare che gli obblighi previsti dall’art. riguardino le sole misure che erano in corso al momento dell’entrata in vigore della disposizione in parola, non potrebbe che rilevarsi come la già citata pronuncia delle Sezioni unite abbia, implicitamente, affermato l’infondatezza della tesi in parola, non distinguendo essa tra le due situazioni e non avendo la restrizione ipotizzata alcuna giustificazione dal punto di vista logico.
Nessun fondamento normativo ha nemmeno la tesi, affacciata con il secondo motivo, che l’art. 80 sia applicabile alle sole ipotesi in cui l’obbligo decennale no fosse ancora scaduto nel momento in cui era sopraggiunta la sentenza delle Sezioni unite. Tale decisione, invero, è intervenuta in un quadro giurisprudenziale nel quale la tesi fatta propria dalle Sezioni unite era stata, più volte, accolta dal giurisprudenza di legittimità, sicché nella specie non può nemmeno ipotizzarsi alcuna ipotesi di overruling, come invece sostenuto dalla difesa. Fermo restando che, quand’anche una siffatta ipotesi fosse nella specie configurabile, essa avrebbe rilievo unicamente in relazione all’elemento soggettivo e non certo con riguardo al profilo, prettamente oggettivo, della configurabilità degli obblighi comunicativi come sembra, invece, opinare la difesa ricorrente.
2.3.1. Ne consegue che, sul piano dell’elemento oggettivo dei reati contestati, le fattispecie in parola devono ritenersi integrate, atteso che i dieci anni, calcola dall’1/10/2008 ovvero dal momento in cui il decreto applicativo era divenuto non più soggetto a impugnazione (così Sez. 1, n. 33859 del 28/05/2019, Bardellino, Rv. 277323 – .01), scadevano nel 2018, sicché sia l’atto pubblico del 7/09/2016, con cui la COGNOME aveva acquistato l’immobile di cui al capo A) della rubrica, sia l’atto pubblico del 16/04/2018, con cui ella aveva rivenduto il medesimo immobile, ricadevano nell’obbligo di compiere le relative comunicazioni, la cui omissione è idonea a integrare la fattispecie di reato in contestazione.
2.4. Il ricorso, tuttavia, ipotizza che il principio affermato dalle Sezioni uni essendo intervenuto in quadro di incertezza giurisprudenziale che aveva determinato il pronunciamento del massimo Consesso nomofilattico, non potrebbe applicarsi alle situazioni pregresse, non potendo formularsi alcun rimprovero al sottoposto alla misura, che non sarebbe stato consapevole di essere tenuto a provvedere alle comunicazioni in questione. Anche su questo punto, tuttavia, le Sezioni unite hanno ritenuto che, nella specie, non possa invocarsi un errore inevitabile della legge penale. Ciò in quanto l’incertezza derivante da contrasti giurisprudenziali non consente di invocare l’ignoranza inevitabile della legge penale, dal momento che una simile situazione deve indurre a un atteggiamento più attento, sino ad astenersi dalla condotta potenzialmente illecita, atteso che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato di invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza della illiceità della condotta (così Sez. 5, n. 2506 del 24/11/2016, dep. 2017, Incardona, Rv. 269074 – 01). Ne consegue, conclusivamente, la manifesta infondatezza della censura difensiva.
Le considerazioni che precedono impongono di considerare come manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui si prospetta l’inevitabile ignoranza del precetto penale da parte dell’imputata, in ragione del suo basso livello di istruzione, che non le avrebbe consentito di avere conoscenza della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 159 del 2011, essendo la pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta solo successivamente allo scadere dei 10 anni. Richiamate, sul punto, le osservazioni già svolte in ordine alla impossibilità di annettere un connotato di particolare novità alla pronuncia delle Sezioni unite e del conseguente onere, incombente sull’imputata, di informarsi sugli obblighi comunicativi, non può che rilevarsi il carattere meramente fattuale della deduzione difensiva, peraltro espressa in termini assolutamente generici, in particolare per quanto concerne la condizione di marginalità sociale che non le avrebbe consentito di avere cognizione di tali obblighi. In ogni caso, non appare superfluo evidenziare che sotto la vigenza della legge n. 646 del 1982, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che l’ignoranza dell’obbligo di
comunicare alla RAGIONE_SOCIALE giudiziaria le variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non escludesse il dolo del reato, in quanto l’art. 30 della stessa legge, che impone tale obbligo, è norma integratrice del precetto penale, sebbene la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31, sicché l’ignoranza in ordine a essa si traduce non in un errore sul fatto, bensì in una ignoranza della legge penale, rilevante solo in caso di sua inevitabilità (Sez. 6, n. 6744 del 7/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258991 01; Sez. 6, n. 33590 del 15/06/2012, Rv. 253200 – 01).
Meramente reiterativo è, infine, il terzo motivo, con il quale si ribadisce che l’errore in cui l’imputata sarebbe incorsa dovrebbe essere qualificabile come inevitabile, in quanto determinato dalla violazione degli obblighi informativi gravanti sul notaio che aveva rogato l’atto di compravendita.
Sul punto, il ricorso non si confronta con quanto osservato dal Collegio di secondo grado, che ha fatto rilevare come né dall’esame dell’imputata, né dalla deposizione resa dal teste COGNOME, suo compagno, fosse emerso che il notaio era a conoscenza della misura di prevenzione applicatale diversi anni prima, avendo, anzi, COGNOME riferito che ella, durante gli incontri con il professionista, si limitata a comunicare di avere dei precedenti penali, senza però specificare di quale natura essi fossero.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione GLYPH della GLYPH causa GLYPH di GLYPH inammissibilità», GLYPH alla GLYPH declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell W spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende. o c – N c,r) CU
Così deciso in data 15/09/2023