Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40298 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40298 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SANT’NOME (Na) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI (Na) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVERSA (Na) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI (Na) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANT’NOME (Na) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANT’NOME (Na) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANT’NOME (Na) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME per il rigetto;
letti i motivi nuovi e la memoria di replica dell’AVV_NOTAIO, presentati nell’interesse di COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli Sezione Misure di Prevenzione, con decreto in data 20/9/2022, depositato 1’11/1/2023, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, emesso il . 30/10/2019, ha revocato con effetto ex nunc la misura di prevenzione personale disposta nei confronti di COGNOME NOME e ha confermato nel resto la confisca dei beni nei confronti dello stesso COGNOME NOME e dei terzi DI
COGNOME NOME, moglie del proposto, COGNOME NOME (figlio del proposto), COGNOME NOME (figlio del proposto), COGNOME NOME (nipote del proposto), COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quale rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE
2. Il Tribunale di Napoli ha applicato ad NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti dello stesso e della moglie NOME COGNOME (per gli immobili acquistati nel biennio 1994-1995 e poi per quelli successivi agli anni 2000, in specifico gli anni 2004 – 2007 e poi 2009 2010), della moglie e del figlio NOME COGNOME (delle quote della RAGIONE_SOCIALE e di un immobile, intestato al solo figlio), del figlio NOME COGNOME e della nipote NOME COGNOME (di alcuni immobili acquistati successivamente all’anno 2004) e di NOME e NOME COGNOME (delle quote e del compendio aziendale della RAGIONE_SOCIALE).
La pronuncia, avverso la quale le difese hanno presentato ricorso, è stata nella sostanza confermata dalla Corte di appello che ha però escluso che la ritenuta pericolosità di NOME sia attuale, così disponendo la revoca con effetto ex nunc della misura personale.
Nello specifico la Corte territoriale, ripercorrendo il provvedimento del primo giudice, ha evidenziato che NOME COGNOME era stato sottoposto una prima volta a processo per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e per numerosi reati fine per condotte che risalivano agli anni ’80 del secolo scorso.
Per tali fatti, a seguito dei quali era stata anche disposta la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, il proposto, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. e dichiarati prescritti i reati fine, era stato però assolto nell’anno 1999 e la confisca revocata con provvedimento del 3/3/2009.
Lo stesso proposto è nel frattempo stato sottoposto nuovamente a processo per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e, dopo l’applicazione di una misura cautelare, è stato condannato per il reato di concorso esterno ad associazione mafiosa con condotta fino all’anno 2013.
Sulla base di tali elementi, quindi, la Corte territoriale, richiamate anche alcune parti della motivazione della sentenza del giudice di merito, ha ritenuto infondata le doglianze in ordine alla sussistenza della pericolosità che ha, però, considerato non essere attuale, indicando in un ventennio il periodo e individuando l’anno 2013 come termine ultimo al quale perimetrare la pericolosità ai fini della successiva valutazione per l’applicazione della misura patrimoniale.
Prese le mosse da tale aspetto la Corte ha ritenuto che tutte le censure dedotte dalle parti in merito alle misure patrimoniali fossero infondate e le ha pertanto rigettate.
Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, il proposto e i terzi interessati.
AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME.
4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 27, comma 2 e 10, comma 3 Digs 159/2011 e 649 cod. proc. pen. e, in ogni caso, dell’art. 125, comma 3 cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione limitatamente ai beni siti in Sant’NOME, foglio 2, particella 1087, 1088, 1089. Nel primo motivo la difesa, fatto riferimento ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità anche in ordine alla peculiare operatività del divieto di bis in idem nel procedimento di prevenzione, rileva che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare quanto alla specifica questione posta con «motivi nuovi, qualificabili comunque come memoria, dedotti nel corso dell’appello.
4.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 27, comma 2 e 10, comma 3 D.Igs 159/2011 4 e 18 D.Lgs 159/2011 e, in ogni caso, dell’art. 125, comma 3 cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione limitatamente ai beni siti in Sant’NOME, foglio 2, particella 1087, 1088, 1089. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alla c.d. perimetrazione temporale della pericolosità quanto al periodo antecedente all’anno 2000, necessaria al fine di verificare l’applicabilità della misura di prevenzione patrimoniale ai beni indicati.
AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, moglie e figlio del proposto.
5.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 24 D.Igs 159/2011 e 125 cod. proc. pen. In un unico articolato motivo di ricorso la difesa censura il provvedimento impugnato evidenziando che il giudice dell’appello di prevenzione, applicando erroneamente i criteri di valutazione di cui all’art. 192 cod. proc. pen., avrebbe omesso di motivare quanto alla riferibilità della società RAGIONE_SOCIALE ad NOME, violando così le norme e quanto delineato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento della titolarità o meno di beni ai terzi estranei al procedimento di prevenzione. Ad analoghe conclusioni, poi, si dovrebbe pervenire quanto all’immobile sito a Sant’NOME di proprietà del solo NOME COGNOME. Anche quanto a tale bene, infatti, la motivazione del provvedimento impugnato, acquistato con assegni tratti dal conto di NOME COGNOME, sarebbe del tutto assente.
AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente figlio e nipote del proposto.
6.1. Violazione di legge in relazione alla confisca operata in danno di terzi interessati. In un unico articolato motivo, facendo riferimento ai due beni immobili di proprietà dei ricorrenti sottoposti a confisca, la difesa rileva la totale carenza di motivazione evidenziando che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la consulenza tecnica prodotta dalla difesa e con gli argomenti comunque esposti nell’impugnazione. Con specifico riferimento ad NOME COGNOME, poi, il giudice d’appello, non avrebbe considerato che la ricorrente è stata assolta dal reato di intestazione fittizia dell’immobile con la formula perché il fatto non costituisce reato.
AVV_NOTAIO per NOME COGNOME, in proprio e quale rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME.
7.1. Violazione di legge in relazione all’art. 52 in combinato disposto con l’art. 26 del D.Lgs 159/2011 con riferimento all’art. 125, comma 3 cod. proc. pen. quanto alla valutazione del compendio indiziario correlato all’intestazione fittizia e alla mancata analisi della buona fede dei terzi.
7.2. Violazione di legge in relazione all’art. 24 D.Lgs 159/2011 in ordine al presupposto della sproporzione reddituale.
7.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 4, 16, 20, 24 D.Lgs 159/2011 e assoluta mancanza di motivazione in ordine al principio di correlazione temporale tra il manifestarsi della pericolosità qualificata del proposto e il presunto investimento nelle quote della società.
In data 4 giugno 2023 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi nei quali l’AVV_NOTAIO, difensore nominato da NOME COGNOME e NOME COGNOME quale difensore e procuratore speciale, premesso che la società è del tutto estranea al proposto e che il padre degli attuali ricorrenti è solo un omonimo dello stesso, evidenziato l’interesse a impugnare di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, evidenzia che non sussisterebbe alcuna statuizione penale dalla quale risulti che NOME (o NOME) COGNOME siano fittizi intestatari della RAGIONE_SOCIALE; che tale circostanza è stata ampiamente documentata dalla relazione tecnica redatta dalla RAGIONE_SOCIALE, acquisita sin dalla prima fase di giudizio; che il decreto impugnato non si confronta con i documenti acquisiti e con le circostanze indicate dalla difesa che sono incompatibili con l’affermazione che i NOME COGNOME sono intestatari fittizi di NOME COGNOME; che le affermazioni circa la carenza di capacità economica dei ricorrenti sarebbero del tutto prive di fondamento e il decreto impugnato sarebbe sul punto apodittico, ciò anche quanto al presunto versamento della somma di 500.000 euro.
In data 5 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO, evidenziato che la Corte territoriale ha risposto a tutte le censure ora nella sostanza reiterate, chiede che i ricorsi siano rigettati.
In data 12 giugno 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale da parte dell’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di NOME COGNOME, della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, ribadito che i due ricorrenti non sono mai stati sottoposti a processo per l’intestazione fittizia della società e che non sussistono elementi dai quali poter inferire che la società sia riferibile al proposto, così che la motivazione del provvedimento impugnato è apparente sul punto, insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato e il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio limitatamente ai beni immobili siti in Sant’NOME (Na), Foglio 2, Particelle 1087, 1088 e 1089.
I ricorsi di NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e di NOME COGNOME sono fondati e il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio.
I ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili.
Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi degli artt. 10 e 27 D.Lvo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge.
Il secondo comma dell’art. 27 cit., infatti, espressamente stabilisce che “per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10” che, a sua volta al comma terzo prevede che “avverso il decreto della Corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato e del suo difensore…”.
In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura
(cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, COGNOME, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, COGNOME, Rv. 237277; la limitazione del ricorso alla sola “violazione di legge” è stata tra l’altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole con sent. n. 321 del 2004).
Tanto in breve premesso.
2. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato.
Il ricorrente nei due motivi di impugnazione, con esclusivo riferimento ai beni immobili siti in Sant’NOME (Na), Foglio 2, Particelle 1087, 1088 1089, deduce la violazione di legge rilevando la carenza totale di motivazione in ordine al divieto di ne bis in idem e alla perimetrazione temporale della pericolosità quanto al periodo antecedente all’anno 2000, necessaria al fine di verificare l’applicabilità della misura di prevenzione patrimoniale ai beni indicati.
Nel primo motivo la difesa, fatto riferimento ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità anche in ordine alla peculiare operatività del divieto di bis in idem nel procedimento di prevenzione, rileva che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare quanto alla specifica questione posta con i motivi nuovi, qualificabili comunque come memoria, dedotti nel corso dell’appello.
Nello specifico il ricorrente evidenzia che nell’atto prodotto aveva rappresentato che il periodo precedente l’anno 1998 era stato oggetto del processo per il quale il proposto era stato assolto e che la pericolosità in ordine a tale periodo era stata già oggetto di specifica valutazione nel procedimento di prevenzione allora instaurato. Il citato procedimento, celebrato anche con riferimento ai beni oggetto dell’attuale misura, infatti, si era originariamente concluso con l’applicazione della confisca che, però, dopo che era divenuta irrevocabile l’assoluzione, era stata revocata con decreto del 2010 nel quale si è riconosciuto che NOME COGNOME non era pericoloso per tale periodo e i beni gli sono stati pertanto restituiti.
La doglianza è fondata.
A fronte di tale specifica deduzione, che si riferiva espressamente alla misura di prevenzione patrimoniale, infatti, il Tribunale, con un mero accenno contenuto a pag. 15, si è limitato a escludere l’operatività del divieto per la sola misura personale, senza affrontare alcuno degli specifici argomenti contenuti nella memoria (allegata al ricorso, come il decreto di revoca).
Ad analoghe conclusioni, d’altro canto, si deve pervenire anche con riferimento alla censura oggetto del secondo motivo.
La Corte territoriale, infatti, ha omesso di motivare anche in ordine alla c.d. perimetrazione temporale della pericolosità quanto al periodo antecedente all’anno 2000, necessaria al fine di verificare l’applicabilità della misura di prevenzione patrimoniale ai beni indicati.
Per le ragioni esposte, rilevata la violazione di legge costituita dalla totale assenza di motivazione in ordine a una specifica censura sollevata dalla difesa in ordine a un elemento decisivo per la decisione, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio affinché la Corte di appello di Napoli, senza vincoli nel merito, proceda a un nuovo giudizio.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in merita ai ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e di NOME COGNOME.
3.1. Nei motivi la difesa evidenzia che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine ai presupposti della misura di prevenzione con specifico riferimento alla riferibilità della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al proposto, ciò in relazione alla totale assenza di elementi quanto all’intervento dello stesso nella costituzione della società e in ordine al presunto conferimento di 500.000 euro alla stessa. Il giudice dell’appello, poi, non avrebbe tenuto in alcun conto le caratteristiche della società e della gestione della stessa che, attualmente, è nella esclusiva disponibilità di NOME COGNOME, che non ha alcun rapporto con NOME COGNOME. Ciò anche in quanto in atti non vi sarebbe prova di rapporti tra i due titolari della società e il proposto e le intercettazioni indicate, nelle quali ricorrenti non sono mai presenti, sarebbero prive di qualsivoglia rilievo.
Sotto altro profilo, inoltre, i ricorrenti rilevano che i giudici della prevenzione non si sarebbero adeguatamente confrontati con gli elaborati delle consulenze tecniche che escluderebbero qualsiasi intestazione fittizia della società, costituita nel 1993 dal padre dei ricorrenti con capitale proprio e, poi, successivamente intestata agli stessi utilizzando sempre risorse proprie e pienamente compatibili con la capacità reddituale dichiarata, senza che, per i terzi estranei, possa neanche farsi riferimento alla presunzione di illecita accumulazione patrimoniale che riguarda solo il soggetto ritenuto socialmente pericoloso. La totale autonomia della società rispetto al proposto, ancora, risulterebbe ulteriormente provata dalla successiva intestazione dell’intero capitale sociale al solo NOME COGNOME, circostanza questa che sarebbe incompatibile con una intestazione fittizia. Nessun flusso di denaro in entrata alla società, peraltro, sarebbe emerso,
circostanza anche questa incompatibile con il presunto “investimento” che il proposto avrebbe effettuato.
Del tutto mancante, infine, sarebbe anche la motivazione in ordine al principio di correlazione temporale tra il manifestarsi della pericolosità qualificata del proposto e il presunto investimento nelle quote della società. La Corte territoriale, infatti, non avrebbe neanche indicato il periodo di inizio della pericolosità del proposto, avrebbe del tutto omesso di verificare e motivare la corrispondenza temporale tra i presunti investimenti, la costituzione, la modifica di attribuzione delle quote e come sarebbe avvenuto anche l’ipotizzato e non riscontrato versamento di una non meglio precisata somma di circa cinque o seicento mila euro, e il periodo di pericolosità qualificata.
Argomenti questi poi ripresi nei motivi nuovi e nella memoria di replica nei quali, premesso che la società è del tutto estranea al proposto e che il padre degli attuali ricorrenti è solo un omonimo dello stesso, ribadito l’interesse a impugnare di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, si evidenziano i seguenti ulteriori argomenti:
-non sussisterebbe alcuna statuizione penale dalla quale risulti che NOME (o NOME COGNOME siano fittizi intestatari della RAGIONE_SOCIALE in quanto i due ricorrenti non hanno mai subito alcun processo in merito a tale fatto, circostanza questa che non consente che si possa ritenere che sul punto vi sia un accertamento;
-le quote della società sono nella esclusiva disponibilità, ora, di NOME COGNOME e tale circostanza è stata ampiamente documentata dalla relazione tecnica redatta dalla RAGIONE_SOCIALE, acquisita sin dalla prima fase di giudizio, sul punto, inoltre, sono significative le vicende relative all’acquisizione delle quote da parte dei ricorrenti;
-il decreto impugnato non si confronta con i documenti acquisiti e con le circostanze indicate dalla difesa che sono incompatibili con l’affermazione che i NOME COGNOME sono intestatari fittizi di NOME COGNOME, sul punto, d’altro canto, il decreto non individua neanche il momento in cui si sarebbe determinata la pretesa titolarità fittizia;
-le affermazioni circa la carenza di capacità economica dei ricorrenti sarebbero del tutto prive di fondamento e il decreto impugnato sarebbe sul punto apodittico, ciò anche quanto al presunto versamento della somma di 500.000 euro.
3.2. Le doglianze sono fondate.
La Corte territoriale, al di là del riferimento agli spezzoni di alcune conversazioni alle quali ha partecipato NOME COGNOME, ha del tutto omesso di confrontarsi con gli elementi acquisiti e con le argomenti evidenziati dalla difesa. ‘
Nella motivazione, infatti, non vi è alcun riferimento all’anno e alle modalità di costituzione, alle successive acquisizioni di quote da parte dei ricorrenti e, nello specifico, ai modi e ai tempi nei quali NOME COGNOME, attraverso un non meglio specificato versamento, avrebbe acquisito il controllo della società e questa sarebbe entrata nella sua effettiva e concreta disponibilità, rimanendo solo fittizia l’intestazione a NOME e NOME COGNOME, solo omonimi del proposto.
Sotti tale profilo, pertanto, per la totale assenza di confronto con la consulenza in atti e di valutazione delle vicende della società, la motivazione risulta apparente in ordine a elementi decisivi per la decisione e il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio affinché la Corte di appello di Napoli, senza vincoli nel merito, proceda a un nuovo giudizio.
I ricorsi proposti negli interessi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili in quanto le doglianze in questi dedotte, pure articolate e formulate nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, non sono consentite.
4.1. NOME COGNOME e NOME COGNOME, moglie e figlio del proposto, in un unico articolato motivo di ricorso censurano il provvedimento impugnato evidenziando che il giudice dell’appello di prevenzione, applicando erroneamente i criteri di valutazione di cui all’art. 192 cod. proc. pen., avrebbe omesso di motivare quanto alla riferibilità della società RAGIONE_SOCIALE ad NOME COGNOME, violando così le norme e quanto delineato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento della titolarità o meno di beni ai terzi estranei al procedimento di prevenzione.
Ad analoghe conclusioni, poi, si dovrebbe pervenire quanto all’immobile sito a Sant’NOME di proprietà del solo NOME COGNOME. Anche quanto a tale bene, infatti, la motivazione del provvedimento impugnato, acquistato con assegni tratti dal conto di NOME COGNOME, sarebbe del tutto assente.
Le doglianze non sono consentite.
Nel decreto impugnato la Corte territoriale, con gli specifici riferimenti alla costituzione della società, all’intestazione della stessa a due stretti congiunti del tutto impreparati e impossidenti, all’esito delle intercettazioni dalle quali emerge che ogni decisione era demandata ad NOME COGNOME, che ha pure ammesso di avere intestato tutto ai figli per il timore di subire sequestri, ha dato conto degli elementi posti a fondamento della decisione (cfr. pagine 18 e 19 del decreto impugnato).
La motivazione così resa sul punto, anche considerando gli argomenti contenuti nella consulenza tecnica depositata fuori udienza dalla difesa, risulta adeguata e non può certo ritenersi inesistente.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle censure relative all’immobile di proprietà del solo NOME COGNOME.
Anche in relazione alla riferibilità di tale immobile ad NOME COGNOME il giudice dell’appello, infatti, ha mostrato di avere tenuto conto delle censure della difesa pure contenute nella consulenza COGNOME quanto agli atti stipulati e alle modalità di pagamento con assegni, fornendo sul punto adeguata e coerente risposta (cfr. pag. 20 del decreto impugnato).
Ragioni queste per le quali le attuali censure, nella sostanza reiterative di quelle già proposte negli atti di appello e tese a sollecitare una diversa e non alternativa lettura degli elementi emersi, non sono consentite.
4.2. NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente figlio e nipote del proposto, in un unico articolato motivo, rilevano la totale carenza di motivazione in ordine ai due beni immobili di proprietà dei ricorrenti sottoposti a confisca evidenziando che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la consulenza tecnica prodotta dalla difesa e con gli argomenti comunque esposti nell’impugnazione. Con specifico riferimento ad NOME COGNOME, poi, secondo la difesa, il giudice d’appello non avrebbe considerato che la ricorrente è stata assolta dal reato di intestazione fittizia dell’immobile con la formula perché il fatto non costituisce reato.
Le doglianze non sono consentite.
Anche in merito alle specifiche posizioni di NOME e NOME COGNOME, infatti, la motivazione del decreto impugnato, con gli specifici riferimenti alle operazioni effettuate e alle modalità con le quali queste si sono svolte, all’incapacità reddituale dei ricorrenti, alla documentazione in atti, anche a quella prodotta dalla difesa e alla ricostruzione del consulente COGNOME, e alla mancanza di prove a sostegno delle tesi difensive, ha fornito adeguata risposta alle censure contenute nelle rispettive impugnazioni (cfr. pagine 20 e 21 del decreto impugnato).
Ciò anche con specifico riferimento all’assoluzione di NOME COGNOME dall’imputazione di intestazione fittizia dell’immobile per assenza dell’elemento psicologico, laddove, di contro il medesimo reato è stato ritenuto sussistente, anche se dichiarato prescritto, per NOME COGNOME (cfr. pag. 22 del decreto impugnato).
In presenza di una motivazione tutt’altro che assente ovvero apparente, pertanto, i motivi ora proposti non sono consentiti e i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
4.3 All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di COGNOME NOME limitatamente ai beni immobili siti in Sant’NOME (Na), Foglio 2, Particelle 1087, 1088 e 1089, nonché nei confronti di NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 giugno 2023 Il Consialiere estensore