Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10081 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10081 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Taranto 1’8/07/1964
avverso l’ordinanza emessa il 29 agosto 2024 dal Tribunale di Taranto
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. lette le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Taranto ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 3 cod. pen.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione e, premesso di aver
rinunciato ai motivi di riesame sui gravi indizi di colpevolezza, ha dedott motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivaz
2.1. Mancanza di motivazione sulla idoneità esclusiva della misura applica e sulla richiesta di sostituzione della misura con l’interdizione dall’eserci professione forense e sulla richiesta di autorizzazione all’allontanament domicilio. In particolare, si rileva l’erronea valutazione delle “rinunce” “revoche” degli incarichi, reputati come “aggravanti, anziché come sintomo ravvedimento”.
2.2 Violazione di legge in relazione alla valutazione di sussistenza esigenze cautelari ed alla idoneità di misure più blande al contenimento ricorrente. In particolare, si rileva che l’ordinanza ha considerato un peri inquinamento probatorio non ravvisato dal Pubblico ministero. Si insiste, ino per l’adeguatezza della misura dell’obbligo di dimora o della misura interdi alla luce della produzione documentale attestante la cancellazione del ricor dall’Albo Speciale di Taranto, «la sospensione del Consiglio dell’Ordine d avvocati» e «l’avvio della procedura di radiazione».
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi di ricorso, da valutare congiuntamente in quanto tra l logicamente connessi, sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
L’ordinanza impugnata, infatti, pur motivando adeguatamente sulla sussistenza delle esigenze cautelari, in ragione della gravità della con della personalità del ricorrente, desunta dai precedenti penali, anche spe non ha motivato adeguatamente sulla adeguatezza della misura cautelar applicata e sulla inidoneità di una misura meno afflittiva, alla luc produzione documentale relativa non solo alle revoche e rinunce agli incari conferiti al ricorrente, ma anche alla sua cancellazione dall’Albo speciale sospensione dall’esercizio della professione forense disposta in sede discip nonché all’avvio del procedimento per la sua radiazione dall’albo degli avvocat
Tale documentazione, infatti, è stata valutata in termini frammentari tratti, meramente congetturali: si è, infatti, esclusa la rilevan cancellazione dall’elenco dei professionisti presso il Tribunale di Tara considerazione della possibilità di iscrizione negli elenchi di altri Tr omettendo, però, di valutare congiuntamente la eventuale incidenza d provvedimenti adottati in sede disciplinare nei confronti del ricorrente.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l’annullame dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sulla adeguatezza del
misura cautelare applicata al Tribunale di Taranto, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 17 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il President