Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2839 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2839 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Belluno Sabino, nato a Pagani il 22/03/1978
avverso l’ordinanza emessa il 10/06/2024 dal Tribunale di Salerno;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno ha confermato l’ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Belluno Sabino a cui sono contestati più fatti di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra ottobre e dicembre 2022 a Maiori.
Ha proposto ricorso l’indagato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto al giudizio sulle esigenze cautelari e, in particolare, al pericolo di recidiva.
I fatti risalirebbero al 2022 e l’indagato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, sarebbe estraneo a circuiti di criminalità organizzata e avrebbe mutato il
.f proprio stile di vita trasferendosi ad Ascoli Piceno, cioè a centinaia di chilometri dal luogo in cui i fatti per cui si procede sarebbero stati commessi, città in cui ha trovato anche uno stabile lavoro presso una determinata impresa
Dunque, una valutazione errata da parte del Tribunale, della attualità e concretezza del pericolo di recidiva, tenuto anche conto, in particolare, della produzione della busta paga relativa al mese di aprile 2024.
2.2. Con il secondo periodo si lamenta vizio di motivazione GLYPH quanto alla proporzionalità ed adeguatezza della misura in corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato.
In tema di misure cautelari il principio di adeguatezza esprime l’esigenza che vi sia una necessaria corrispondenza tra le ragioni cautelari da tutelare nel caso concreto e la misura da adottare o adottata.
Tale necessaria corrispondenza deve sussistere costantemente, in ogni stato e grado del procedimento; la misura cautelare, cioè, deve essere sempre quella che appare più adeguata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto e che restringa la libertà personale dell’indagato nella sola misura necessaria e sufficiente a tale scopo, senza sacrifici inutilmente vessatori.
Il principio di adeguatezza si ricollega infatti a quello di gradualità ed assume riliev durante tutto l’iter cautelare, dalla richiesta di applicazione della cautela, alla istanza revoca o sostituzione; l’art. 277 cod. proc. pen. dispone in tal senso che le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti delle persone ad esse sottoposte, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.
La vicenda cautelare presuppone cioè una visione unitaria e diacronica dei presupposti che la legittimano, nel senso che le condizioni cui l’ordinamento subordina l’applicabilità di una determinata misura devono sussistere non soltanto all’atto della applicazione del provvedimento cautelare, ma anche per tutta la durata della relativa applicazione.
Adeguatezza e proporzionalità devono quindi assistere la misura, “quella” specifica misura, non soltanto nella fase genetica, ma per l’intero arco della sua “vita” nel processo, giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione della libertà personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che essa deve soddisfare con evidente compromissione del quadro costituzionale di cui si è innanzi detto (così testualmente, Sez. U., n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324).
Il Tribunale di Salerno non ha fatto corretta applicazione di detti principi.
In particolare il Tribunale, dopo aver messo in evidenza la non occasionalità dei fatti contestati e la “pendenza” di altri procedimenti penali per fatti pregressi di cui, tuttavia non è dato sapere alcunchè, ha ritenuto, da una parte, non provata la circostanza che 1″indagato abbia una stabile attività lavorativa, considerando al riguardo non sufficiente la produzione della busta paga relativa al mese di aprile del 2024, e, dall’altra, inadeguata ogni altra misura cautelare a neutralizzare i propositi criminali di Belluno.
Si tratta di una motivazione obiettivamente viziata non essendo stato spiegato: a) perché sarebbe irrilevante la circostanza che l’imputato si sia trasferito in un’altra citt distante centinaia di chilometri dai luoghi in cui avrebbe commesso i fatti per cui si procede; b) in cosa consisterebbero i fatti oggetto degli altri procedimenti penali a cui sarebbe sottoposto l’odierno ricorrente e, soprattutto, quale sarebbe lo stato di detti procedimenti; c) perché non sarebbe rilevante la comprovata circostanza che l’indagato ha trovato un’attività lavorativa di cui ha fornito adeguata documentazione.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata; il Tribunale, applicando i principi indicati, formulerà ad un nuovo giudizio quanto al pericolo di recidiva e alla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare adottata.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell’art.309, comma 7, cod. proc., pen.
Così deciso in Roma I’l ottobre 2024
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