Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47432 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47432 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CHIVASSO il DATA_NASCITA
NOME NOME nato a CHIVASSO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15/6/2023, il Tribunale di Torino, su appello del P.M., ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha applicato a COGNOME NOME e COGNOME NOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in sostituzione di quella già in atto dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza per i reati di partecipazione ad un’associazione finalizzata alla commissione di furti e per una pluralità di episodi di furto in abitazione.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli indagati, articolando un motivo unico di doglianza nel quale deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
La difesa censura il provvedimento con il quale il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, ha sostituito la misura cautelare dell’obbligo di dimora con la più grave misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Lamenta come il provvedimento adottato non sia congruamente motivato e non risponda alle concrete specificità del caso, le quali non giustificherebbero tale aggravamento. In proposito rileva che, ai fini dell’aggravamento della misura, sarebbe stato erroneamente valutato il possibile trattamento sanzionatorio applicabile alle fattispecie in contestazione all’esito dell’eventuale giudizio, senza considerare che l’entità della pena non influisce sulla considerazione del pericolo di fuga, dell’inquinamento probatorio e della reiterazione del reato.
Le modalità di esecuzione delle condotte e la personalità degli indagati erano già state valutate ampiamente in sede di applicazione dell’obbligo di dimora. Tali aspetti non avrebbero dovuto formare oggetto di ulteriore valutazione in sede di appello.
Peraltro le modalità di realizzazione del fatto non presentano peculiarità tali da denotare particolare allarme sociale e la necessità di adozione di misure più stringenti.
Si censura, inoltre, la diversità del trattamento riservato al coindagato COGNOME e l’omessa considerazione dell’intenzione manifestata dagli imputati di accedere ad un rito alternativo, da reputarsi come una forma di collaborazione e segno di resipiscenza. Deporrebbero ancora in favore degli indagati il lasso di tempo trascorso dall’applicazione della misura dell’obbligo di dimora, durante il quale i ricorrenti hanno dimostrato di comportarsi correttamente e la faciltà dei controlli praticabili nel piccolo centro in cui risiedono.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza delle doglianze proposte.
In tema di appello cautelare, qualora il Tribunale adotti un provvedimento sfavorevole all’indagato, in assenza di sopravvenienze che mutino la piattaforma indiziaria, è tenuto a fornire una motivazione maggiormente incisiva delle ragioni poste a fondamento della decisione (cfr. Sez. 6, n. 17581 del 08/02/2017, Pepe, Rv. 269827, così massimata:”In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all’indagato della decisione impugnata richiede al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, che deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa, giustificando adeguatamente il diverso rilievo attribuito ai dati acquisiti; tuttavia, diversamente dalla sentenza di condanna che riforma quella assolutoria, non è indispensabile una piena confutazione delle ragioni del provvedimento riformato, in quanto il criterio di giudizio non è la piena prova della responsabilità, ma soltanto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza”).
Il principio espresso in relazione alla gravità indiziaria, può essere esteso anche al profilo delle esigenze cautelari, che rileva in questa sede, avendo il difensore limitato le proprie doglianze all’aspetto della valutazione delle esigenze cautelari.
Per altro verso, il principio devolutivo in questo ambito non può essere inteso in modo rigoroso e limitato al solo motivo di impugnazione, investendo gli aspetti e le questioni connesse al motivo di appello. Si veda in questo senso, ex multis, Sez. 5, n. 30828 del 29/05/2014, Rv. 260484, così massimata: «La cognizione del giudice dell’appello cautelare è limitata, in applicazionetl principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata ma non all’ambito dei motivi dedotti e ciò soprattutto quando i punti investiti dal gravame si trovano in rapporto di pregiudizialità, dipendenza, inscindibilità o connessione con altri non oggetto di gravame, così da rendere necessaria, per il giudice del gravame, una completa “cognitio causae” nell’ambito del “devoluto”».
In motivazione si è precisato: “Pur non essendo in discussione, nell’appello cautelare, il principio tantum devolutunn quantum appellatum, con la conseguenza che i motivi posti dalla parte a sostegno dell’impugnazione determinano l’oggetto del giudizio, circoscrivendo la cognizione del Tribunale della libertà ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura, va tuttavia precisato che il suddetto principio ha, nel procedimento ex art. 310 c.p.p., un rilievo assai minore rispetto a quello che gli viene riconosciuto in sede di impugnazione avverso decisioni sul merito dell’accusa, giacché, essendo la
decisione in materia de libertate emessa rebus sic stantibus ed essendo funzionale alla tutela degli specifici interessi tutelati dall’art. 274 c.p.p cognizione del giudice d’appello – che sia investito dall’impugnazione dell’indagato o del Pubblico Ministero – deve, per assolvere alla sua funzione, esplicarsi con la completezza richiesta dalla natura della decisione invocata, e quindi riguardare tutti gli elementi richiesti per l’applicazione, il mantenimento o la sostituzione della misura”.
Alla luce dei principi richiamati risultano manifestamente infondate le doglianze con cui la difesa lamenta la erronea rivalutazione da parte del giudice del riesame delle modalità di esecuzione dei reati contestati e della personalità degli indagati, dovendo, al contrario, il Tribunale confrontarsi con la motivazione espressa dal giudice che aveva applicato la misura dell’obbligo di dimora.
Non si individuano nella motivazione i vizi lamentati dalla difesa.
Il Tribunale del riesame ha correttamente ripercorso la vicenda nella sua interezza, ponendo in rilievo la particolare gravità delle condotte ascritte agli indagati, la loro ripetizione, l’intima contraddittorietà della motivazione espressa dal giudice della cautela, il quale, pur riconoscendo elevata professionalità nell’agire illecito, aveva ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con l’imposizione dell’obbligo di dimora.
Nel porre in rilievo la gravità dei fatti in contestazione, il Tribunale h sottolineato le accurate modalità di svolgimento degli stessi e la spiccata organizzazione che connotava le azioni predatorie. Ha argomentato sull’inadeguatezza della misura cautelare in essere a determinare una cesura netta con il contesto delinquenziale di riferimento, rimarcando come l’obbligo di dimora consentisse piena libertà di movimento agli indagati.
All’esito del lungo e dettagliato excursus, al quale, evidentemente, non poteva ritenersi estranea la considerazione delle plurime condotte contestate, ha ritenuto che la misura “minimamente idonea” a tutela delle esigenze cautelari fosse da reputarsi quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Ha offerto logica spiegazione della diversità del trattamento adottato per il coindagato COGNOME in ragione del diverso ruolo rivestito da questi nella vicenda.
La difesa, pure al cospetto di una motivazione esaustiva e coerente dal punto di vista logico, si limita a prospettare una diversa ricostruzione e ricognizione degli aspetti considerati rilevanti dal Tribunale, pretendendo una non consentita rivalutazione dell’apprezzamento fattuale compiuto dai giudici del merito cautelare.
Come è noto, il controllo di legittimità, specie nella materia che occupa, deve rimanere circoscritto nell’ambito dell’esame del contenuto dell’atto
impugnato per verificare le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni a sostegno del decisum.
Da quanto precede discende l’inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). Si dispongono gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2023