Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40964 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40964 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza emessa il 16/05/2023 dal Tribunale di Torino;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, attraverso il proprio difensore, impugna l’ordinanza del Tribunale di Torino in epigrafe indicata, che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero a norma dell’art. 310, cod. proc. pen., ha sostituito il divieto di dimora in Mondovì, originariamente impostogli, con l’obbligo di dimora nel territorio del comune di residenza, con l’ulteriore prescrizione di non
allontanarsi dal domicilio nelle ore notturne, altresì confermando l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, già ulteriormente applicatogli.
La sua difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, in quanto la decisione del Tribunale sarebbe irrispettosa dei principi di proporzionalità ed adeguatezza delle misure cautelari; rileva, inoltre, il difetto di attualità del ritenu pericolo di recidiva, in quanto egli svolge regolare attività lavorativa, ha un solo ed aspecifico precedente penale per fatto di modestissima rilevanza ed ha sempre rispettato le prescrizioni cautelari sin qui impostegli.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nella parte in cui lamenta la violazione dei principi normativi di proporzionalità ed adeguatezza delle misure cautelari, esso è del tutto aspecifico, limitandosi all’enunciazione della censura, senza spiegare perché, nel caso particolare, quelle regole normative sarebbero state violate.
La doglianza riguardante il difetto di attualità del pericolo di recidiva, invece, non è consentita, trattandosi di questione che la difesa avrebbe dovuto eventualmente devolvere al Tribunale del riesame, impugnando anch’essa sul punto l’ordinanza cautelare genetica: ciò che, però, non risulta aver fatto.
L’àmbito di cognizione di questa Corte, dunque, non può estendersi al di là di quello del giudice d’appello, nello specifico limitato alla scelta della misura cautelare e non anche alla verifica dell’esistenza o meno di esigenze cautelari.
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2023.