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Misure cautelari non custodiali: la Cassazione chiarisce

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di alcuni imputati, chiarendo il calcolo dei termini di durata massima per le misure cautelari non custodiali. La sentenza conferma che, in caso di sostituzione di una misura con un’altra di tipo non detentivo, i termini non si sommano. Ogni nuova misura fa decorrere un nuovo e autonomo termine di fase, a differenza di quanto avviene per le misure detentive, consolidando un importante principio di procedura penale.

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Pubblicato il 8 novembre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Misure Cautelari Non Custodiali: La Cassazione sul Calcolo dei Termini

La gestione dei termini di durata massima delle misure cautelari è un pilastro del diritto processuale penale, a garanzia della libertà personale dell’individuo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 11833 del 2024, è intervenuta per ribadire un principio fondamentale relativo alle misure cautelari non custodiali: in caso di sostituzione di una misura con un’altra, i termini di fase non si cumulano, ma decorrono autonomamente. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.

Il Contesto del Caso

La vicenda processuale riguarda un gruppo di imputati sottoposti a una serie di misure cautelari. Inizialmente, alcuni di loro erano soggetti a una misura custodiale, poi sostituita con il divieto di dimora in una determinata regione. Successivamente, per tutti gli imputati, tale misura è stata a sua volta sostituita con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il Tribunale Penale, in prima istanza, aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura per decorso dei termini di fase, accogliendo la tesi difensiva secondo cui i periodi delle diverse misure non custodiali andavano sommati. Tuttavia, il Tribunale del riesame ha annullato questa decisione, ritenendo che ogni misura avviasse un nuovo e distinto termine di durata. Gli imputati hanno quindi proposto ricorso in Cassazione.

La Questione Giuridica: Cumulo dei Termini per le Misure Cautelari Non Custodiali?

Il cuore della controversia legale era stabilire se il principio di “fungibilità”, che permette di sommare i periodi di diverse misure cautelari, fosse applicabile anche alla successione di misure cautelari non custodiali. Secondo i ricorrenti, il termine di fase avrebbe dovuto iniziare a decorrere dalla prima misura non detentiva e proseguire senza interruzioni, anche dopo la sua sostituzione con un’altra misura della stessa natura.

Questa interpretazione si scontra però con l’orientamento consolidato della giurisprudenza, che distingue nettamente il regime delle misure detentive da quello delle misure non detentive.

La Decisione della Corte e il Ragionamento Giuridico

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza, confermando la decisione del Tribunale del riesame. Le motivazioni della Corte si basano su principi chiari e consolidati.

Autonomia dei Termini di Fase

La Corte ha ribadito che, secondo l’art. 297, comma 2, del codice di procedura penale, il termine iniziale per l’efficacia di una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere decorre dalla sua esecuzione o notifica. Di conseguenza, l’applicazione successiva di più misure coercitive non custodiali non comporta un cumulo dei periodi. Ogni misura ha un proprio termine di fase che viene calcolato autonomamente dal momento in cui la rispettiva ordinanza diventa efficace.

Inapplicabilità della Fungibilità

Il principio della “fungibilità”, previsto dall’art. 284, comma 5 c.p.p., è applicabile esclusivamente alle misure cautelari personali detentive. Per queste ultime, il termine di fase prosegue in caso di passaggio da una misura all’altra (es. dal carcere agli arresti domiciliari). Per le misure cautelari non custodiali, invece, questa regola non vale. Al contrario, per esse si applica il principio del raddoppio dei termini di fase, come previsto dall’art. 308, comma 1, c.p.p., proprio in considerazione della loro minore afflittività.

Esclusione della “Contestazione a Catena”

I giudici hanno inoltre escluso l’applicabilità dell’istituto della cosiddetta “contestazione a catena” (art. 297, comma 3, c.p.p.). Tale norma, che consente di retrodatare l’efficacia di una misura, presuppone che nei confronti dell’indagato siano state adottate più ordinanze che dispongono la “medesima misura”, condizione non verificatasi nel caso di specie, dove si è assistito a una successione di misure eterogenee (divieto di dimora e obbligo di presentazione).

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

La sentenza 11833/2024 non introduce novità, ma consolida un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza pratica. La decisione chiarisce in modo inequivocabile che la sostituzione di una misura cautelare non custodiale con un’altra comporta l’inizio di un nuovo e autonomo termine di durata massima. Questo significa che, a differenza delle misure detentive, non vi è un cumulo dei periodi trascorsi. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia rafforza la certezza giuridica sul calcolo dei termini, sottolineando la netta distinzione normativa e concettuale tra misure che privano della libertà personale e misure che la limitano soltanto.

In caso di sostituzione di una misura cautelare non custodiale con un’altra, i periodi di tempo si sommano?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’applicazione successiva di più misure coercitive non custodiali non comporta il cumulo dei periodi. Ogni misura ha un proprio termine di fase che viene computato autonomamente dal momento in cui l’ordinanza viene notificata.

Il principio della “fungibilità” dei termini si applica alle misure cautelari non custodiali?
No, il principio della “fungibilità”, rilevante per la determinazione del termine di fase, vale solo per le misure cautelari personali detentive (come la custodia in carcere). Per quelle non detentive, ogni termine decorre in modo autonomo e non si somma al precedente.

Quale regola si applica alla durata dei termini di fase per le misure non custodiali?
In tema di misure cautelari personali non custodiali, si applica la regola del raddoppio dei termini di durata massima previsti dall’art. 303 del codice di procedura penale, in ragione della loro minore afflittività rispetto alle misure detentive.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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