Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19212 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentité le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D’AQUINO
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udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 ottobre 2023, il Tribunale di Salerno – Sezion per il riesame ha accolto l’appello proposto dal Pubblico Ministero avve l’ordinanza del Gip del Tribunale della medesima città che aveva rigett l’istanza di custodia in carcere o di arresti domiciliari avanzata dal P confronti di NOME COGNOMECOGNOME coindagata per il delitto di furto aggravat disposto la misura degli arresti domiciliari.
Il difensore di fiducia dell’indagata ricorre avverso la pred ordinanza e ne chiede l’annullamento proponendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta sia la violazione di legge sia il difetto di motivazione in relazio artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Deduce che il Tribunale, nel ravvisare le esi cautelari, avrebbe fondato il giudizio sulla personalità della COGNOME redatti successivamente all’ordinanza genetica e prodotti dal Pubblico Minist in allegato all’atto d’appello, senza garantire il diritto di difesa.
Il pericolo di reiterazione del reato sarebbe stato, poi, desunto modalità della condotta, dalla sussistenza a carico dell’indagata di un r precedente, dalla sua vicinanza al complice a sua volta gravato da numero precedenti e dall’assenza di attività lavorativa, elementi tutti non certo su a far ritenere, come invece afferma il Tribunale, che l’indagata sia «sog inserito in contesti criminali» .
Anche in merito alla scelta della misura cautelare, la motivazione sareb carente in quanto il ritenuto pericolo di reiterazione del reato avrebbe essere comunque contenuto disponendo l’obbligo di dimora, già applicato al ricorrente nell’ambito di altro procedimento. Infine, il Tribunale non avr considerato la possibilità per l’indagata, gravata da un unico preceden godere, all’esito del processo di merito, della sospensione condizionale pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Occorre preliminarmente e brevemente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, da cui questo Collegio non intende discostar secondo cui, con riferimento ai ricorsi afferenti i procedimenti de libertate avverso una misura di coercizione personale, in sede di giudizio di legitt sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requ minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logic afferma reiteratamente questa Corte di legittimità, deve rimanere all’intern provvedimento impugnato e gli elementi indizianti non possono costituir
oggetto di una nuova o diversa valutazione né è possibile procedere a un dive esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e a una div valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (così, Sez 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 e, da ultimo, Sez. 4, n. 17781 d 14/04/2021, Saleem .laved). Trattasi, invero, di apprezzamenti di mer rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applica misura e del tribunale del riesame. Il compito che spetta alla Corte di cassa è, dunque, quello di verificare se nel merito si sia dato conto, in modo ade e congruo, delle ragioni poste a fondamento dell’affermata gravità degli ind carico dell’indagato e della sussistenza delle esigenze cautelari motivazione sia logica e conforme ai principi di diritto.
Con riferimento al requisito dell’attualità del pericolo previsto dal 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. si è anche chiarito che esso non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel deli richiede, invece, da parte del giudice della cautela non la previsione di spec occasioni di recidivanza, bensì una valutazione prognostica sulla possibili condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie c che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, d’ella personali soggetto e del contesto socio-ambientale, analisi che deve essere tanto approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (così, da ul Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 5, n. 1154 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769).
2. Alla luce di siffatti principi, deve rilevarsi, con riferimento all censura mossa al provvedimento impugnato, che l’appello c:oncernente misure cautelari personali, poiché presuppone una valutazione globale della progn cautelare, attribuisce al giudice ad quem tutti i poteri qià rientranti nella competenza funzionale del giudice a quo, ivi compreso quello di decidere, sempre nel perimetro dei motivi prospettati, anche su elementi divers successivi rispetto a quelli utilizzati dall’ordinanza impugnata, e applicazione, anche a tale procedimento, delle disposizioni di cui all’art commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 44595 del 19/10/2021, Taleri Rv. 282228 – 01; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, R 249001 – 01 in motivazione; Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004; COGNOME, Rv 227357 – 01). Ne deriva che sono ammissibili, ove compatibili con la natu incidentale del procedimento e attuate assicurando il contradditto «l’acquisizione e la conseguente valutazione di elementi probatori racc successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, data la rilevanza de principio generale di necessaria e permanente attualità delle condiz 74 b …
legittimanti il trattamento cautelare» (Sez. 3, n. 7674 del 17/01/2002, COGNOME, Rv. 221152 – 01).
Orbene, nella vicenda che qui ci occupa, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, il giudizio sulla personalità dell’indagata non è stato «formulato pressoché esclusivamente su un’annotazione di servizio dei CC Campania Stazione di Salerno Duomo del 9/10/23», da cui risultavano precedenti penali rilevati dalla banca dati in uso alla Polizia giudiziaria e relativ fatti commessi in epoca successiva ai fatti in contestazione, inviata fuori udienza al Tribunale, non portata alla conoscenza del GIP, redatta dopo la stesura del provvedimento impugnato e allegata dal Pubblico Ministero dopo la fissazione dell’appello. A tal proposito, infatti, deve sottolinearsi che sulla relazione servizio indicata si è formato il contraddittorio, posto che essa è pervenuta in data 10 ottobre 2023 e successivamente è stata depositata la memoria difensiva dell’indagata con cui si metteva in rilievo che, comunque, la COGNOME doveva sostanzialmente considerarsi incensurata. In ogni caso deve essere evidenziarsi che l’ordinanza impugnata fonda il proprio convincimento non solo sulla predetta annotazione di servizio attestante «l’attuale dedizione al reati lucrogenetici di entrambi gli indagati che hanno continuato a cooperare nel crimine anche in epoca successiva al fatto in contestazione», ma anche su una serie di altri elementi da cui il Tribunale, con motivazione lineare e non manifestamente illogica, ha tratto il convincimento dell’intraneità della donna — già condannata a undici mesi di reclusione e alla multa di euro 3000 per de1:enzione, vendita e cessione illecita di sostanze stupefacenti e da ritenersi priva (attesa l’assenza di alcuna documentazione contraria prodotta dalla difesa), di attività lavorativa lecita – ai medesimi contesti criminali frequentati dal coindagato, soggetto «ben inserito in contesti criminali con i quali ha intessuto stretti legami, duratur continuativi, che necessariamente hanno condizionato il suo stile di vita, improntato, per l’appunto, alla commissione di condotte di elevato spessore criminale da cui ricavare, inevitabilmente, illeciti introiti». La donna, infatti sottolineato il Tribunale, con motivazione accurata e priva di sbavature logiche, al fine di stigmatizzare la personalità dell’indagata – non solo si è accompagnata a un soggetto pluripregiudicato, professionale nella realizzazione delle condotte criminose e che trae da queste i mezzi di sostentamento, ma ha «preso parte attiva del piano criminoso programmato a monte», ha coadiuvato il complice e ha rivestito un ruolo attivo nella perpetrazione del furto che, senza di lei, l’alt coindagato «non avrebbe di certo ho potuto commettere con le stesse modalità» Il Tribunale di Salerno, quindi, coerentemente, ha indicato i motivi in base ai quali ha ritenuto che nei confronti dell’indagata fossero configurabili ragioni di cautela connesse al rischio di recidiva e al pericolo, dunque, di reiterazione dei Corte di Cassazione – copia non ufficiale
reati avendo fatto riferimento anche alla gravità del fatto, non per astrattamente considerato, ma per come si è concretamente atteggiato.
Il percorso argomentativo seguito dal giudice del riesame non è quindi n contraddittorio né mancante, ma ricostruisce compiutamente i fatti concreti collega alle considerazioni sulla personalità e la pericolosità dell’indagata il risultato di tale analisi a prognosi futura dando contezza dell’incapaci remota, dell’indagata, di autolimitarsi avuto riguardo anche al difficile conte vita in cui si trova attesa l’assenza di attività lavorativa lecita. La concl è giunto il Tribunale del riesame è, quindi, conforme alle disposizioni d all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nella parte in cui preved giudizio sulla personalità dell’indagato o dell’imputato possa fond alternativamente, sui suoi precedenti penali o su comportamenti o atti concr da intendersi, in linea con il consolidato orientamento della giurispruden questa Corte, non necessariamente quali atti aventi rilievo penale. (Sez. 36330 del 07/06/2019, Monteleone, Rv. 277613; Sez. 5, n. 5644 del 25/9/2014, Iov, Rv 264212).
Non può poi dirsi mancante la motivazione posta a sostegno della scelta della misura degli arresti domiciliari avendo il Tribunale lucidamen analiticamente individuato le ragioni per cui l’obbligo o il divieto di dim anche di presentazione alla P.G., si appalesano del tutto inidonei a fronteg le finalità cautelari da prevenire.
Si rileva, infine, che la prognosi sulla pena da applicarsi all’es processo, non impedisce di adottare la misura cautelare degli arresti domici qualora ogni altra misura, come nel caso in esame, sia stimata inadeguata (S 3, n. 32702 del 27/02/2015, Jabbar iRv. 264261; Sez. 2, n. 46874 d 14/07/2016, Guastella, Rv. 268143; Sez. 3, n. 15025 del 18/12/2018, Manto Rv. 275860).
Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve ess dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spes di procedimento nonché al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa del ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es cod. proc. pen.
Roma, 16 gennaio 2024
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CORTE DI CASS – AZIONE
V SEZIONE PENALE