Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39564 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Putignano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Bari il I dicembre 2023, il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME volta ad ottenere la revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal difensore, articolando un unico motivo, con il quale censura violazioni di legge e vizio di motivazione, in ordine alle esigenze cautelari, attesa la ritenuta irrilevanza dell’assoluzione del ricorrente dal reato associativo, nonostante questa abbia un’evidente incidenza sulla sua posizione cautelare, anche attesa la risalenza dei fatti a gennaio 2019, il lungo periodo di detenzione (dall 11 luglio 2020) e la condanna inflittagli di 7 anni e 9 mesi di reclusione utile a valutare il presofferto patito.
Peraltro, il provvedimento impugnato non ha adeguatamente considerato la personalità ed il percorso di disintossicazione di COGNOME all’interno del carcere, come risulta dalla relazione del SERD di Lecce, escludendo l’applicabilità degli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 89, connnna 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e la circostanza che da anni non fa più uso di stupefacenti e ha precedenti assai risalenti.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, come successivamente modificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare soltanto se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio e se sia completo e logico, nei passaggi necessari, il provvedimento impugnato tanto da rendere comprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura cautelare.
Il controllo della Suprema Corte non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento circa l’attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritt che governano la valutazione delle risultanze allorché vengano considerati gli elementi indizianti nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (tra le altre, Sez.6, n.19863 del 04/05/2021, COGNOME, Rv. 281273; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
A detti principi di diritto si è rigorosamente attenuto il Tribunale di Bari in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ha fornito congrua e l motivazione allorchè ha ritenuto che alla luce dell’art. 299 cod. proc. pen. l’ elemento “nuovo”, ai fini di una rivalutazione in positivo del trattamento caute per il contenimento del pericolo di recidiva, è costituito dall’intervenuta cond di secondo grado alla pena di 7 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione.
3.1. Alla luce di questo dato, cui si aggiunge la personalità di COGNOME, di è stato valorizzato non solo il ruolo assunto nel procedimento, ma la sua carat criminale derivante dall’essere stato sottoposto alla sorveglianza speciale e precedenti plurimi per reati in materia di stupefacenti, anche in forma associ oltre che altri delitti contro la persona e contro il patrimonio, il provvedi impugnato ha ritenuto recessiva l’avvenuta assoluzione dal reato associativo ch per quanto rileva in questa sede, è idonea soltanto ad escludere la dop presunzione di cui all’art. 275, connma 3, cod. proc. pen.
3.2. In ordine alla censurata assenza di proporzionalità ed adeguatezz della misura cautelare massimamente afflittiva, deve darsi atto che, come risul dal certificato del NUMERO_DOCUMENTO, nelle more della decisione la custodia in carcere è s sostituita con la misura degli arresti domiciliari, originariamente richiesta da al Tribunale del riesame, così venendo meno, limitatamente a detto profilo l’interesse del ricorso proposto dall’imputato.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento d spese del procedimento e non anche ad ulteriore sanzione processuale, in ragion della sopravvenienza parzialmente favorevole.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali.
Così deciso il 27 settembre 2024
La AVV_NOTAIO estensora
Il Preslente