Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47662 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47662 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2023 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento il tribunale del riesame di Milano ha dichiarato inammissibile per carenza d’interesse l’impugnazione proposta dall’imputato avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano con cui era stata rigettata l’istanza di revoc misura cautelare in corso o la sua sostituzione con altra meno afflittiva.
Con unico motivo si lamenta violazione o errata applicazione degli artt.300, 310, 656 657 cod. proc. pen. sostenendosi l’ammissibilità del ricorso in materia di misura caute anche nell’ipotesi in cui la sentenza di condanna nel procedimento di merito sia passata giudicato. Il AVV_NOTAIO Generale ha inviato memoria con cui chiede l’inammissibilità ricorso.
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e per carenza di interesse.
Va al riguardo osservato che le misure cautelari svolgono nel processo una funzione servente, che è destinata a venire meno in concomitanza con l’irrevocabilità di una sentenza condanna a pena detentiva che risulti in concreto eseguibile. In tale ipotesi infatti si fase esecutiva che impedisce la possibilità di remissione in libertà (Cass. Sez. U. n. 31524 14/7/2004, Litteri, rv. 228167). D’altro canto, se per un verso le misure coercitiv
custodiali non possono trovare ulteriore applicazione, essendo venuta meno la loro (sul punto Cass. Sez. U. n. 18353 del 31/3/2011, Maida, rv. 249480, che ha reputato irrilevanti le indicazioni rivenienti dall’art 300 cod. proc. pen.), per l’altro creare soluzioni di continuità tra l’applicazione di misure custodiali e l’ese condanna comporta che per disposizione del legislatore lo stato restrittivo per possibilità di sospensione, in caso di pregressa applicazione della custodia in car art. 656, comma 9, lett. b, cod. proc. pen.), o nonostante la sospensione dell’esecu al momento della decisione del tribunale di sorveglianza, nel caso in cui fosse esecuzione la misura degli arresti domiciliari (arg. ex art. 656, comma 10, cod. pr dimostrazione dell’insensibilità della restrizione alla dinamica ordinaria dell cautela, a prescindere dalla circostanza che sia stato o meno emesso il carcerazione.
In definitiva, secondo la regola generale, l’interesse alla decisione va va momento della proposizione della domanda quanto al momento della decisione st dovendo il giudice, ai fini della valutazione richiesta, tener conto dei fat sopravvenuti.
Va aggiunto che un ulteriore elemento idoneo a rafforzare la proposta ricost desumibile dall’art. 310 cod. proc. pen., che legittima all’impugnazione «de liber imputato (o il suo difensore) e non anche il condannato, nel presupposto che la definitiva di condanna a pena detentiva eseguibile dia ingresso ad una fase ontolo incompatibile con la tipica verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautela 10786 del 09/02/2018, Rv. 272764 – 01; Sez. 6, n. 14753 del 31/01/2018, Rv. 272983
Sulla scorta di quanto precede deve ritenersi che l’appello cautelare pro ricorrente sia stato correttamente dichiarato inammissibile e che l’inammissibilità destino del presente ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagament spese processuali e, in relazione ai profili di colpa sottesi alla causa dell’ina quello della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. All’inammis del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella cart del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Ma cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, 26 ottobre 2023
Il Corlrgliere relatore