Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40841 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40841 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME, nato in Messico il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/7/2025 emessa dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale la Corte di appello rigettava la richiesta di dichiarare inefficace la misura cautelare, sul presupposto dell’omesso invio da parte dello Stato estero RAGIONE_SOCIALE domanda di estradizione, ovvero, in subordine, di sostituire la misura custodiale con quella RAGIONE_SOCIALE arresti domiciliari.
Avverso tale decisione, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo censura la violazione RAGIONE_SOCIALE artt.7 e 12 del Trattato di estradizione tra Italia e Messico, nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 24 Cost e 715 cod. proc. pen.
Premette il ricorrente di essere stato tratto in arresto a seguito di mandato di cattura internazionale emesso il 10 gennaio 2015 dall’autorità giudiziaria messicana. A seguito dell’arresto d’urgenza disposto dalla polizia di frontiera e RAGIONE_SOCIALE successiva convalida, la Corte di appello si limitava a dare atto dell’avvenuta trasmissione dell’istanza di estradizione pervenuta al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza altro aggiungere in ordine al contenuto di tale istanza. Ciò avrebbe comportato l’elusione di qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misura cautelare.
Sostiene la difesa che l’autorità richiedente si sarebbe limitata a trasmettere il mandato di cattura, senza che sia noto se l’atto sia in forma autentica o meno.
Vi sarebbe, inoltre, una grave carenza di elementi probatori a supporto RAGIONE_SOCIALE richiesta di consegna, posto che l’estradizione conterrebbe il solo riferimento all’individuazione fotografica eseguita dalla presúnta persona offesa del reato di frode informatica.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. relativamente all’omessa motivazione in ordine alla inidoneità RAGIONE_SOCIALE misura cautelare RAGIONE_SOCIALE arresti donniciliari, non essendosi la Corte di appello confrontata con i plurimi elementi posti a sostegno RAGIONE_SOCIALE richiesta di sostituzione e, in particolare, con la disponibilità del rico: -rente a sottoporsi a controllo elettronico.
L’ordinanza impugnata, inoltre, non aveva in alcun modo valutato l’avvenuto pagamento di una cauzione con conseguente sospensione RAGIONE_SOCIALE misura cautelare nell’ambito del procedimento pendente nello Stato richiedente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha dichiarato l’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia RAGIONE_SOCIALE misura, segnalando l’avvenuto invio al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE richiesta di estradizione.
In base all’art. 12, comma 4, del Trattato di estradizione tra Italia e Messico, l’arresto provvisorio e le eventuali misure cautdari imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta giorni successivi all’arresto déila persona richiesta, l’Autorità
Centrale dello Stato richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione.
L’art.6, comma 2, del medesimo Trattato prevede, inoltre, che per la Repubblica italiana l’Autorità centrale, individuata quale soggetto deputato alla ricezione e invio delle richieste di estradizione, è il RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base di tale premessa, deve ritenersi che, a seguito dell’arresto provvisorio disposto in data 23 maggio 2025, l’inVio RAGIONE_SOCIALE richiesta di estradizione doveva intervenire entro i successivi sessanta giorni e, quindi, entro il 22 luglio 2025.
La Corte di appello dà atto che in data 21 luglio 2025, il RAGIONE_SOCIALE ha comunicato l’avvenuta ricezione dell’istanza di estradizione, trasmettendola alla Corte di appello.
Quanto detto consente di ritenere che il termine di sessanta giorni, previsto a pena di inefficacia RAGIONE_SOCIALE misura, è stato rispettato,. né rileva che l’estradizione sia stata inviata al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Esteri, anziché a quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come sarebbe dovuto avvenire in base al citato art. 6 del Trattato.
Invero, il dato dirimente è che la richiesta di estradizione è ugualmente giunta all’autorità giudiziaria procedente, consentendo alla stessa di verificare l’avvenuto rispetto del termine previsto a pena di inefficacia RAGIONE_SOCIALE misura provvisoriamente disposta.
L’individuazione delle Autorità centrali ha la funzione di agevolare l’attività di trasmissione e ricezione delle richieste di estradizione, salvo restando che il dato essenziale, ai fini RAGIONE_SOCIALE validità RAGIONE_SOCIALE procedura, è che tale richiesta sia inoltrata dall’autorità estera e recepita da quella italiana con modalità idonee a garantirne la conformità all’originale.
In linea AVV_NOTAIO, si ritiene che l’onere di invio RAGIONE_SOCIALE atti nel termine P previsto, gravante sullo Stato richiedente, deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che garantisca l’attendibilità e la conformità agli originali dei documenti inoltrati dall’autorità straniera, quali che siano le forme di trasmissione adottate, salvo che la violazione delle usuali forme di trasmissione sia talmente grave da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza RAGIONE_SOCIALE documentazione o alla sua autenticità (Sez.6, n. 51610 del 13/1272019, Sak, Rv. 51610; si veda anche Sez.U, n. 4614 del 30/1/2007, COGNOME, Rv. 235347; per un fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame si veda Sez.2, n. 26588 dell’1/4/2011, COGNOME, Rv. 250883, in cui la documentazione richiesta veniva ricevuta dal RAGIONE_SOCIALE dell’Interno, non deputato a riceverla, ma comunque trasmessa all’autorità giudiziaria procedente).
Quest’ultima affermazione consente anche di superare l’obiezione difensiva in ordine all’ipotizzata carenza di attestazione di conformità all’originale del mandato
di cattura, posto che l’inoltro per via diplomatica consente di superare tale problematica.
2.2. Le ulteriori doglianze sollevate con il prii – no motivo sono manifestamente infondate, posto che, in base agli artt.7 e 12 . del Trattato di estradizione, il mandato di arresto provvisorio deve contenere l’esposizione dei fatti costituenti reato, l’indicazione del luogo e RAGIONE_SOCIALE data di commissione e la loro qualificazione giuridica, ma non anche l’analitica indicazione RAGIONE_SOCIALE elementi probatorie a supporto RAGIONE_SOCIALE richiesta.
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Occorre premettere che, in base all’art. 71 . 9 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi alle misure cautelari è consentito esclusivamente per violazione di legge, vizio in cui rientra anche l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE motivazione apparente.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha fornito una motivazione basata non già su una specifica valutazione delle esigenze cautelari e dell’idoneità, in ragione dell’intensità delle prime, di misure meno afflittiv:e rispetto alla custodia cautelare in carcere.
La ragione sottesa al rigetto dell’istanza, infatti, si fonda sull’assunto secondo cui la disponibilità da parte del ricorrente di un alloggio ove sottostare agli arresti donniciliari dimostrerebbe “una singolare capacità di organizzazione e di una rete di sostegno”; al contempo, si è affermato che il pericolo di fuga deriverebbe dall’assenza di radicamento in Italia del ricorrente e che la dimostrata propensione per gli spostamenti comproverebbe una notevole disponibilità finanziaria, oltre che l’esistenza di supporti logistici affidabili.
Si tratta di affermazioni che, invero, fondano più su meri e generici elementi di sospetto che su una effettiva valutazione del caso concreto.
A fronte RAGIONE_SOCIALE richiesta di ottenere quanto meno gli arresti domiciliari, la motivazione si sarebbe dovuta confrontare con l’inidoneità di tale misura, evidentemente non scalfita dal semplice fatto che il ricorrente è soggetto aduso a spostarsi tra varie nazioni e che dispone di disponibilità finanziarie, essendo questi elementi potenzialmente neutri.
Pur se in ambito estradizionale il presupposto del periculum tollera una valutazione meno rigorosa, rispetto a quella ordinariamente imposta dall’art. 275 cod. proc. pen., ciò non toglie che l’adeguatezza di misure cautelari meno afflittive rispetto alla custodia in carcere va comunque valutata sulla base di elementi concreti e non in virtù di pretese massime di esperienza.
Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio al fine di consentire una
valutazione dell’idoneità di misure meno afflittive, basata su tutti gli elementi a disposizione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello, ivi compreso il tipo di reato per il quale si procede, la stabilità RAGIONE_SOCIALE collocazione abitativa nel caso di concessione RAGIONE_SOCIALE arresti domiciliari, l’individuazione dei rapporti personali che il ricorrente può vantare in Italia e che gli consentono / da un lato, di disporre di un alloggio e di risorse con le quali mantenersi agli arresti domiciliari e che, per contro, potrebbero agevolarne la fuga.
In assenza di tali valutazioni, la motivazione finisce per essere meramente apparente, nella misura in cui si fonda su elemehti ambivalenti e di indimostrata sussistenza.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo.
Manda alla GLYPH ncelleria per gli adempimenti .di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente