Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39763 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39763 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Catania il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza in data 05/06/2025 del Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME
NOME, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
letta la memoria difensiva a firma dell’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame, con ordinanza in data 5 giugno 2025, rigettava l’appello proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina del 17 aprile 2025 di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, alla quale NOME COGNOME era stato sottoposto con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 10 luglio 2024.
Il Tribunale rigettava l’appello in quanto, considerato che l’imputato, in data 21 maggio 2025, era stato condannato per il delitto di rapina per il quale era sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, e per il concorrente delitto di lesioni aggravate, alla pena di anni sette e mesi uno di reclusione ed euro 3000,00 di multa, l’intervenuto giudizio di merito precludeva ogni diversa valutazione in punto di gravità indiziaria.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale rigettava l’appello considerando che, essendo l’imputato soggetto a misura custodiale a decorrere dall’11 luglio 2024, il decorso del tempo dal momento in cui la misura cautelare era stata applicata non era elemento, di per sØ, suscettibile di essere positivamente esaminato ai fini della modificazione o della revoca della misura, nØ erano emersi altri ulteriori elementi idonei a ritenere affievolite le esigenze cautelari.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Mancanza ed illogicità della motivazione e violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lettere b) ed e), cod. proc. pen. in quanto il Tribunale aveva ritenuto di non dover esprimere alcuna valutazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, solo perchØ
NOME COGNOME era stato condannato per il reato per il quale era sottoposto alla misura cautelare e senza considerare che, in sede di appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., la difesa aveva argomentato come non sussistessero gravi indizi di colpevolezza poichØ la persona offesa, sentita quale testimone, non aveva riconosciuto l’imputato quale autore della condotta delittuosa.
2.2. Mancanza ed illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in merito alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, avendo il Tribunale motivato in merito alla sussistenza in termini di attualità del pericolo di reiterazione del reato, facendo unicamente riferimento alla non rilevanza del tempo trascorso dal momento della esecuzione della misura cautelare e senza indicare quali altri elementi potessero essere idonei a ritenere attenuata la pericolosità dell’imputato.
2.3. Con memoria datata 27 ottobre 2025, il difensore ha chiesto l’accoglimento del ricorso, ribadendo e meglio specificando i motivi di ricorso sopra illustrati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per i motivi qui illustrati.
Quanto al primo motivo di ricorso, la decisione del Tribunale, che ha ritenuto che la avvenuta condanna dell’imputato per il reato per il quale era sottoposto alla custodia cautelare in carcere precludeva ogni diversa valutazione in tema di gravità indiziaria, Ł conforme alla giurisprudenza di questa Corte in tema di rapporti tra procedimento cautelare e giudizio di merito e, dunque, non presenta vizi censurabili in questa sede.
Questa Corte ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell’ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all’affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela. Tale affermazione trova fondamento nel rapporto tra giudizio cautelare e decisione nel merito e nelle evidenti ragioni di certezza e razionalità del sistema, che pongono il procedimento cautelare in ‘funzione servente’ rispetto a quello di merito, rispetto al quale non può porsi come sede decisoria alternativa e potenzialmente in conflitto, con la conseguenza che la condanna intervenuta costituisce preclusione processuale ad una differente delibazione degli stessi fatti (Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, COGNOME, Rv. 275363-01; Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, COGNOME, Rv. 265544-01).
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di omessa motivazione in merito alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, Ł inammissibile.
3.1. In tema di misure cautelari personali, questa Corte ha chiarito che il giudice al quale Ł richiesta l’applicazione di una misura cautelare – anche se trattasi del giudice dell’appello cautelare, ex art. 310 cod. proc. pen. – dopo la pronuncia di una sentenza di condanna, di primo grado o di appello, ha il dovere, ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 275 cod. proc. pen., di tenere conto, sia nella valutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari che nei criteri di scelta RAGIONE_SOCIALE misure, degli elementi che emergono dalla sentenza di condanna (Sez. 6, Sentenza n. 19008 del 17/04/2012, Senese, Rv. 252875-01).
All’esito di una sentenza di condanna, l’esame RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari Ł condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, RAGIONE_SOCIALE modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna RAGIONE_SOCIALE esigenze indicate nell’articolo 274, comma 1, lettere b) e c) cod. proc. pen. L’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. detta, invero, i parametri ai quali fare riferimento dopo la
condanna pronunciata all’esito del giudizio di primo grado, i quali impongono una specifica regola di giudizio in ordine alle esigenze cautelari ancorata alle ‘modalità del fatto’ accertato nel giudizio di merito e ad elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulti sussistente taluna RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari indicate nell’art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. e quale ne sia la intensità.
3.2. Inoltre, questa Corte ha chiarito che, in tema di misure cautelari, a seguito della presentazione di istanza per la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, l’apprezzamento della pericolosità dell’indagato sottoposto alla misura coercitiva Ł un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01).
3.3. Nella fattispecie, il Tribunale ha motivando congruamente e logicamente in merito alla perdurante sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari dopo la sentenza di condanna, affermando che il mero decorso del tempo non Ł elemento di per sØ suscettibile di essere positivamente esaminato ai fini della modifica o della revoca della misura cautelare, e che può assumere rilievo solo se considerato unitamente ad altri eventuali ulteriori elementi, idonei a suffragare la tesi dell’affievolimento RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, dato quest’ultimo assente nel caso in esame, correttamente applicando i principi sopra richiamati.
3.4. Ne consegue che il giudizio del Tribunale sulla perdurante sussistenza di esigenze cautelari, essendo congruamente e logicamente motivato, Ł incensurabile nel presente giudizio di legittimità.
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
PoichØ dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, RAGIONE_SOCIALE disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchØ provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 11/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME