Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31243 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31243 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME nato il 07/10/2001 a PALERMO avverso l ‘ordinanza in data 28/04/2025 del TRIBUNALE DI PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ; letta la nota dell’Avvocato NOME COGNOME che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 28/04/2025 del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in relazione al delitto di lesioni aggravate e confermando la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai
reati di rapina pluriaggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo.
Deduce:
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.
Secondo il ricorrente la motivazione è contraddittoria nella parte in cui esclude il pericolo di inquinamento probatorio in relazione alle lesioni aggravate e al contempo riconosce il pericolo di recidiva per tutti gli altri reati contestati, giacché tutti commessi nel medesimo contesto temporale.
Si sostiene che l’ordinanza impugnata non indica sulla base di quali criteri di carattere logico e giuridico è stato ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio in relazione alle due rapine.
La contraddittorietà della motivazione viene denunciata anche nella parte in cui viene sostituita la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari rispetto al reato di lesioni e, al contempo, si conferma la misura carceraria per gli ulteriori reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il tribunale ha ricavato il pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati della stessa specie dalle modalità della condotta e dalla personalità dell’indagato. In particolare, ha rilevato che COGNOME ha diversi precedenti penali specifici, ha commesso reati gravi in pieno giorno e in concorso con soggetti pregiudicati, mostrando professionalità e violenza.
In particolare, ha rimarcato che l ‘indagato ha tentato di rapinare un cliente con violenza, dopo aver rubato dalla cassa e ha dimostrato disprezzo per le regole, incapacità di autocontrollo e spiccata pericolosità sociale.
Ha altresì osservato che l’indagato vanta f requentazioni con altri soggetti pericolosi (COGNOME, COGNOME Giovanni).
I giudici hanno osservato che nessuna circostanza attenuante significativa è stata prospettata dalla difesa.
La misura della custodia in carcere è stata ritenuta necessaria in relazione alle rapine e ai reati in materia di armi perché i reati sono gravi e non consentono benefici e, inoltre, non è possibile formulare una prognosi positiva, mentre i precedenti penali escludono l’efficacia di misure meno afflittive e fanno ritenere necessario un controllo penetrante, mentre la misura degli arresti domiciliari con braccialetto, pur segnalando violazioni, non impedisce la reiterazione del reato, specialmente per soggetti indifferenti alle prescrizioni.
Tale indifferenza è stata dimostrata da COGNOME che ha precedenti per evasione, che rafforzano la prognosi negativa.
Da ciò il tribunale ha tratto che la custodia in carcere si presentava come l’unica misura proporzionata e adeguata a contenere le esigenze cautelari, ancorché sostituita con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico soltanto per il delitto di lesioni personali, osservando che la cornice edittale di tale reato non consentiva l’applicazione della mis ura carceraria.
A fronte di una motivazione adeguata, completa, logica e non contraddittoria, il ricorrente, si duole genericamente della contraddittorietà della motivazione e del fatto che il tribunale ha applicato per tutti i reati la misura della custodia cautelare in carcere e per il delitto di lesioni la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, senza tuttavia dedurre argomenti astrattamente riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.
Tanto colloca l’impugnazione fuori dal perimetro del giudizio di legittimità, dovendosi ricordare che, in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 -01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 -01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME Rv. 252178).
1.2. L’impugnazione, peraltro, è manifestamente infondata anche nella parte in cui assume che la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di diversificare la misura cautelare, applicando la custodia cautelare in carcere per tutti i reati, tranne che per il delitto di lesioni personali, in relazione al quale ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
In realtà, per come già anticipato, il tribunale, pur tenendo ferme le esigenze cautelari unitariamente considerate, ha applicato la misura degli arresti domiciliari per le lesioni personali in ragione del divieto posto dall’art. 280, comma 2, cod. proc. pen., che non consente la misura carceraria per i delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Da ciò la manifesta infondatezza della denuncia di contraddittorietà della motivazione sul punto.
1.3. L’impugnazione, infine, è inammissibile anche perché aspecifica nella parte in cui si duole dell’omessa motivazione in punto di riconoscimento del pericolo di inquinamento probatorio.
In realtà il tribunale ha ritenuto soltanto il pericolo di reiterazione dei reati e non anche quello di inquinamento probatorio, così che l’impugnazione si mostra priva di correlazione con la motivazione del provvedimento impugnato.
Da ciò discende l’aspecifictà del motivo, in quanto difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 22 luglio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME