Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51235 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51235 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 07/07/2023;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore gene NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Firenze con ordinanza del 7 luglio 2023 (motivazion contestuale) ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza emessa il 5 giugno del 2023 dal Gip del Tribunale di Prato che, adito ex art. 299 cod. proc. pen., aveva respinto la richiesta dell’indagato di revoca o, in subordine, di sostituzione delle misure cautelari dell’o di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora (applicate cumulativament sostituzione degli arresti domiciliari).
Avverso l’ordinanza dell’appello cautelare ricorre, tramite il proprio difensore, l’in deducendo, quale unico motivo, l’illegittimità della applicazione cumulativa delle due misur atto in sostituzione di quella degli arresti domiciliari; ciò, infatti, violerebbe il princip da Sez. U, n. 29907 del 2006, che – come dimostrato da una significativa e recente pronuncia della Sezione 2 di questa Corte – non può ritenersi superato dalle modifiche normativ intervenute in materia di misure cautelari nel 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello con il quale l’indagato si è doluto de che la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata con l’ordinanza genetica, era sostituita ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. con l’obbligo di presentazione alla giudiziaria e con l’obbligo di dimora (applicate cumulativamente) e, quindi, con due misure.
2.1. A tale riguardo il ricorrente invoca un precedente di questa Corte (Sez. 2, n. 30900 08/09/2020, Vallese, Rv. 280003 – 01), secondo cui «In sede di sostituzione della misur cautelare personale con altra meno afflittiva, ai sensi dell’art. 299, comma 2, cod. proc. pe giudice non può disporre l’applicazione congiunta di più misure, ostandovi la previsione letter della norma stessa. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, a seguito della modifi introdotta dalla legge n. 47 del 2015, l’applicazione cumulativa di misure cautelari persona prevista soltanto in caso di prima applicazione in luogo della custodia cautelare ovvero in c di aggravamento delle esigenze, ipotesi da interpretarsi tassativamente)».
Questo Collegio condivide l’opposto – e prevalente – orientamento (v., da ultimo, Sez. n. 12777 del 27/03/2020, COGNOME, Rv. 279099 – 01; Sez. 6, n. 45063 del 13/10/2022, COGNOME, non massimata) secondo il quale, invece, è legittima la sostituzione della misu custodiale – carceraria o degli arresti domiciliari – con più misure coercitive non custodial
3.1. Il principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 29907 del 30/05/2006, La Stel Rv. 234138 – 01), al quale si richiama la sentenza “Vallese” prima citata, si fonda presupposto che «L’applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge agli artt. 276, comma primo, e 307, comma primo bis, cod. proc. pen.», essendosi anche precisato che, al di fuori dei casi in cui s espressamente consentite da singole norme processuali, non sono ammissibili né l’imposizione “aggiuntiva” di ulteriori prescrizioni non previste dalle singole disposizioni regolanti le misure, né l’applicazione “congiunta” di due distinte misure, omogenee o eterogenee, che pure siano tra loro astrattamente compatibili.
3.2. La successiva evoluzione giurisprudenziale sul punto è stata ben ricostruita da Sez. n. 12777 del 27/03/2020, COGNOME, cit. In particolare, Sez. 5, n. 6790 del 23/11/2016 –
2017, COGNOME, Rv. 269161, partendo dalle innovazioni introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, ha osservato come l’attuale primo periodo del comma 3 dell’art. 275 stabilisca che custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive interdittive, “anche se applicate cumulativamente”, risultino inadeguate; inoltre, l’art comma 4, cod. proc. pen., nell’attuale formulazione, prevede che, fermo quanto previsto dall’ar 276 cod. proc. pen., quando le esigenze cautelari risultino aggravate, il giudice, su richiest pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un’altra più grave ovvero ne dispo l’applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva interdittiva.
Successivamente, detto orientamento è stato confermato da Sez. 6, n. 10278 del 19/02/2019, Serio, Rv. 275203, ove si è evidenziato come le modifiche introdotte dalla legge n 47 del 2015 siano espressione di un più generale potere decisionale, riconosciuto al giudice, disporre l’applicazione cumulativa di più misure coerative o interdittive, non condizionato richiesta del pubblico ministero di applicazione della custodia in carcere, risultando, al cont del tutto irragionevole pensare che il legislatore abbia voluto riconoscere al pubblico mini la facoltà di domandare l’applicazione cumulativa di più misure coercitive o interdittive nella dinamica della cautela, allorquando le esigenze risultino aggravate, negandogli, poi, la medesim facoltà di richiesta nella fase genetica della vicenda cautelare. Si è anche precisato che «N medesima ottica di una esegesi sistematica, non va neppure dimenticato che il legislatore dell novella del 2015 ha pure modificato l’art. 308, comma 2, cod. proc. pen., aumentando il termin di durata massima delle misure interdittive, scelta che è stata letta nel senso di super attraverso una diversa modulazione della loro efficacia nel tempo, il limite ad una pi utilizzazione in combinazione all’applicazione di misure coercitive. Né va trascurato come soluzione che qui si intende privilegiare sia accreditata anche dalla ricerca della voluntas legis, desumibile dai lavori preparatori, tenuto conto che la legge n. 47 del 2015 venne votata Parlamento partendo dalla proposta di legge n. 631, presentata alla Camera dei Deputati il 3 aprile 2013 (a firma COGNOME e altri), nella cui nota illustrativa si legge che l’intento g quell’intervento riformatore era quello di limitare l’applicazione della custodia caute carcere, anche per attenuare il pericoloso fenomeno del sovraffollamento negli istitut detenzione, e che tale finalità sarebbe stato perseguito anche con la modifica della discipl codicistica con il riconoscimento, senza riserve, della possibilità di applicazione cumulati misure coercitive o interdittive. E’, dunque, fondato concludere – in linea con quanto asse dalla più accreditata dottrina processualpenalistica – che l’intento del legislatore del 20 stato quello di ribadire “la regola decisoria, derivante dalla combinazione tra la logica gradualità e quella della adeguatezza, che individua nel ricorso alla carcerazione dell’impu una vera e propria extrema ratio, tale, cioè, da utilizzarsi soltanto quando, in concreto, esigenze cautelari del singolo caso non possano venire soddisfatte da nessuna diversa, o meno vessatoria, forma di limitazione della libertà, anche risultante dall’applicazione congiu Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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misure coercitive e interdittive (…) possibilità, quest’ultima, oggi espressamente generale».
3.3. Da ultimo, Sez. 6, n. 45063 del 13/10/2022, COGNOME, ha ritenuto che «è l’applicazione da parte del Tribunale del riesame, adito ai sensi dell’art. 310 c.p cautelare coercitiva in aggiunta alla misura interdittiva già in atto. «Invero, l’art c.p.p. – come modificato dalla legge n. 47 del 2015 – stabilisce che la custodia carcere può essere “disposta soltanto quando le altre misure cautelari, coercitive o anche se applicate cumulativamente risultano inadeguate”. Quindi, a fronte della ric P.M., avente ad oggetto l’applicazione della custodia in carcere, il giudice di prime cure può applicare – al posto di questa – in via cumulativa una misura interdittiva ed una coe o II, n. 30900 dell’8 settembre 2020, Rv. 280003). Nella specie, il PM c n l’impugnazione si è doluto proprio della esclusiva applicazione della misura interdittiva e il Tribuna ha proceduto ad attuare ciò che il Gip avrebbe potuto già fare con l’ordinanza geneti
3.4. Il Collegio intende ribadire tale orientamento, che ormai risulta consolidat si è conformata l’ordinanza impugnata, atteso, tra l’altro, che la contraria tes produce l’effetto, irragionevole e contra reum, per cui se il giudice, richiesto ex art. 299 cod. proc. pen., ritenga che le esigenze cautelari sino ad allora soddisfatte con una misur potrebbero ricevere adeguata tutela con l’applicazione – cumulativa – di più misure, (ma non custodiali) o interdittive, non potrebbe applicarle, essendo così costretto la misura maggiormente limitativa della libertà personale.
h Per le suesposte considerazioni si impone il rigetto del ricorso / . .1-1. ‘4’ GLYPH C2, · Llu 2[
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il AVV_NOTAIO stensore
Il Presidente