Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51574 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51574 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/08/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17/08/2023, il Tribunale di Milano rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 04/05/2023, con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare della custodia in carcere.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 405, 406, 407,335 anche in relazione all’art. 191 cod.proc.pen.
Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto infondata l’eccezione di inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine di cui all’art. 406 cod.proc nonostante il termine semestrale decorrente dalla data di iscrizione per il delitto di cui all’art. 416 cod.pen. -in data 28/04/2021- era già decorso al momento della prima richiesta di proroga delle indagini (ed a maggior ragione ‘al momento delle successive richieste di proroga), tardivamente depositata dal Pm in data solo in data 8/11/2021; nessun provvedimento autorizzativo del Giudice per le indagini preliminari, comunque, si rinveniva in atti nè era stato prodotto dal PM; l’orientamento del Tribunale di Milano, che aveva sottolineato la natura permanente del reato di cui all’art. 416 cod.pen. era minoritario e superato da numerose pronunce di legittimità che individuano il termine di durata ielle indagini di sei mesi anche in relazione al predetto reato in quello semestrale , salvo i casi (che qui non ricorrono) in cui l’associazione sia diretta alla commissione dei reati previsti dall’art. 380, comma secondo lett. a),b),c), d), f), g) ed i); tutti gl delle indagini poste in essere dopo la data del 25/10/2021 erano, pertanto, inutilizzabili e da ultimo l’annotazione della GdF di Milano del 12/4/2023 e la CNR del 6/6/2022.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 274 cod.proc.pen. e vizio di motivazione.
Lamenta che il Tribunale del riesame aveva espresso in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione dei reati ed inquinamento probatorio) una motivazione generica ed in contrasto con gli specifici elementi addotti dalla difesa del ricorrente (nomina di amministratori giudiziari della società della quale COGNOME RAGIONE_SOCIALE non ricopriva più il ruolo di legale rappresentante; fallimento di quasi tutte le società riferibili al predetto, sequestr dei conti correnti intestati o riferibili allo stesso, iscrizione del ricorrente
banca dati CR, confessione resa dal COGNOME, notifica del decreto di giudizio immediato incidente sul pericolo di inquinamento probatorio), in ordine ai quali non era stata svolta alcuna critica osservazione.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è generico.
Il ricorrente si limita a censurare l’ordinanza impugnata deducendo l’inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti oltre il termine di cui all cod.proc.pen. senza indicare alcun elemento di specificità e concretezza in ordine all’esatta individuazione di tali atti, al contenuto degli stessi e alla loro inciden decisiva sul complessivo quadro cautelare posto dall’ordinanza impugnata alla base della valutazione di persistenza delle esigenze cautelari.
La doglianza, dunque, oltre che intrinsecamente generica, è anche formulata senza in alcun modo prospettare a questa Corte la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza degli elementi asseritamente inutilizzabili sulla complessiva motivazione posta a fondamento della contestata affermazione di responsabilità.
Questa Corte, con orientamento (Sez.2, n.7986 del 18/11/2016, dep.20/02/2017, Rv.269218; Sez.6,n.18764 del 05/02/2014, Rv.259452; Sez. 4, n. 18764 del 5.2.2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità o la nullità di prova daIIE quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventual eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’ide convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull’appello avverso l’ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata – oltre che dall’effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi – anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all’ordinanza impositiva della misura.
Invero, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021,Rv. 282292 – 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez.3, n. 43112 del 07/04/2015,Rv.265569 – 01 n. 43112 del 2015 Rv. 265569).
Nella specie, il Tribunale, richiamando e confermando la valutazione di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, non si è limitato ad evocare la gravità del titolo di reato ma ha espressamente richiamato la significativa capacità a delinquere del ricorrente in relazione alle modalità del fatto ( “il fatto che il sistema di COGNOME NOME è ideatore abbia intrinsecamente dimostrato non solo di alimentarsi e implementarsi ma anche di rinnovarsi con adeguate sostituzioni al suo interno ovvero con ampliamento della piattaforma dei soggetti coinvolti” … “l’intrinseca capacità riproduttiva dei delitti in contestazi non è stata minimamente inficiata dalle attività di investigazione delle quali pure gli indagati erano a conoscenza”…”COGNOME NOMENOME peraltro, ha proseguito nella commissione dei gravi fatti di cui è anche oggi incolpato nonostante l’apertura di un procedimento a suo carico”…”COGNOME NOME risulta aver preso parte a un cce iplesso sistema di frodi fiscali per centinaia di migliaia di euro, posto i i esser con numerosi altri soggetti”).
Tale valutazione è conforme ai principi da tempo affermati da questa Corte (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013), secondo cui, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall’a 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell’indagato deve risult congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità- nonché al disposto dell’art. 274 lett c) cod.proc.pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47.
Il Tribunale, inoltre, ha tenuto in debito conto, ritenendoli infondati, g elementi di novità evidenziati dalla difesa, valutando che i sequestri e la pedissequa nomina di amministratori giudiziari non costituivano circostanze idonee a scalfire la prognosi di ricaduta attesa la già evidenziata capacità di “autorigenerarsi” palesata da COGNOME NOME, indipendentemente dalla possibilità o meno di interferire con le vicende delle società sottoposte a sequestro e ad amministrazione giudiziaria.
Ha, poi, rimarcato che a fronte delle modalità dell’azione – contegni criminosi recenti e radicati su prassi radicate – e della considerazione che i fatti contestati giungevano all’attualità con riferimento alle specifiche condotte distrattive, i pericolo di reiterazione doveva considerarsi immanente
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta materia.
Invero, l’attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti – e non congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l’analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell’indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto “prossima” – anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente – all’epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216).
L’ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione delle condotte delittuose, il contesto in cui i reati si son realizzati ed hanno prodotto effetti, la personalità negativa palesata dal ricorrente, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza.
Con riferimento, poi, al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale ha richiamato il contenuto delle intercettazioni trascritte nel corpo dell’ordinanza genetica, dalle quali emergeva la condotta del COGNOME tesa a prodigarsi per cancellare ed eliminare elementi di prova (cancellazione di messaggi, mail, software), nonchè la natura fraudolenta dei reati ed il ricorso sistematico alla strumentalizzazione di altri soggetti, quali elementi dimostrativi di concreto rischio di manipolazione a fini processuali, così giustificando con argomentazioni sufficienti la ritenuta sussistenza della esigenza cautelare di natura probatoria.
Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell’applicazione o del mantenimento di una misura cautelare personale, il pericolo di inquinamento probatorio deve essere valutato con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti di prova già acquisite; e ciò in considerazione della spiccata valenza endoprocessuale del dato riferito alle indagini preliminari ed alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento. Pertanto, al fine di prevenire il persisten concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva il fatto che le indagini
siano in stato avanzato ovvero siano già concluse, in quanto l’esigenza di salvaguardare da inquinamento l’acquisizione e la genuinità della prova non si esaurisce con la chiusura delle indagini preliminari (Sez.5, n.6793 del 07/01/2015, Rv.262687; Sez. 5, 26 novembre 2010 n. 1958; Sez. 6 11 febbraio 2010 n. 13896, Sez.1,n.10347 del 20/01/2004, Rv.227228).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso il 06/12/2023