Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51702 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 51702 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in COLOMBIA avverso l’ordinanza del 09/06/2023 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostit AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 09/06/2023 della Corte di appello di L’aquila, che h rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custod carcere.
Deduce:
Violazione di legge per la mancata applicazione dell’art. 275, comma 2bis, cod. proc. pen..
Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione
CONSIDERATO IN 1M COGNOME b.
Il ricorso va convertito in appello e gli atti vanno trasmessi al giud
territoriale funzionalmente competente.
Va ribadito, infatti, che «avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell’appello, previsto dall’art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo “status libertatis” non altrimenti impugnabili», (Sez. 6 -, Ordinanza n. 15125 del 07/03/2023, T., Rv. 284581 – 01).
2. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L’Aquila competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen..
Così deciso il 17 novembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pres dente