Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39586 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica della difesa che ha chiesto l’accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale della Libertà di Roma, con ordinanza in data 2 maggio 2024, res l’appello proposto nell’interesse di NOME avverso il provvedimento di rigetto di sostituzione o revoca della misura cautelare della custodia in carcere allo stess quanto ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto d rapina aggravata.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’ AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
violazione dell’art. 606 e) cod. proc. pen. quanto alla ritenuta inadeguatezza misura dovendosi sottolineare come uno dei precedenti giudiziari valutati a carico de per affermare l’idoneità della sola misura carceraria si era risolto in una condann
per il delitto di tentato furto così che, l’unico precedente a suo carico, era relat di rapina per il quale risultava scontata la pena;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. contraddittorietà della travisamento della prova quanto alla ritenuta gravità indiziaria, avuto riguardo al quadro probatorio ricavabile dalle altalenanti dichiarazioni della persona offesa, ricognizione fotografica dell’indagato da parte della stessa, alla sussistenz contrastanti rispetto alle dichiarazioni del 15 gennaio 2024 ricavabili dalla an servizio 8-1-2024, dalla querela e dalle successive integrazioni di atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati, e devono, pertanto, dichiarati inammissibili.
Ed invero, quanto al motivo in punto gravità indiziaria, che per ordine lo essere analizzato per primo, va ricordato come in tema di misure cautelari persona sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento e tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezz suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura de legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indizi dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutaz elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 2 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 – 01). Orbene, nel caso in esame, tale complet delle emergenze indiziarie appare essere stata compiuta dal giudice della libertà pe con le precise argomentazioni svolte alle pagine 3 e seguenti dell’impugnata o sottolinea come il coinvolgimento del ricorrente nei fatti di rapina si giustifichi dichiarazioni della persona offesa riscontrate dalla visione dei fotogrammi de sorveglianza della zona, con valutazione che appare, pertanto, esente dalle lamentat
2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo alle doglianze p in relazione alle esigenze cautelari posto che, con le specifiche argomentazioni pagina 6 dell’impugnato provvedimento, il giudice dell’appello cautelare ha spiegato la gravità del fatto commesso durante la sottoposizione ad altra misura cau imponeva il divieto di dimora nel comune di Roma, unica misura adeguata fosse quell custodia carceraria, senza che, la diversa qualificazione data ad uno degli episodi ricorrente e dedotta dalla difesa possa scalfire tale giudizio, confermando an dedizione dello stesso ad atti predatori del patrimonio.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 61 pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al ver favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profi emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciscuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 com disp.att.cod.proc.pen..
mpériali