Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17262 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Presidente: COGNOME
In nome del Popolo Italiano Relatore: COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17262 Anno 2025
Data Udienza: 13/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 595/2025
CC – 13/02/2025
– Relatore –
R.G.N. 43018/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Albania il 07/12/1993
avverso l’ordinanza del 12/11/2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere, NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, V. COGNOME, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la richiesta della difesa, Avv. NOME COGNOME di trattazione in udienza camerale partecipata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale il Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art 678 cod. proc. pen., ha respinto l’istanza di affidamento al servizio sociale e ha di ufficio concesso in via provvisoria, la misura della detenzione domiciliare, senza ammissione ad attività lavorativa, reputata tardiva la produzione documentale.
Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME che ha denunciato plurimi vizi, attraverso due motivi di seguito riassunti, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta inammissibilità della produzione del contratto di lavoro, in data 11 gennaio 2024, per il mancato rispetto del termine di giorni cinque di cui all’art . 127 comma 2 cod. proc. pen.
Su tale punto, il ricorrente osserva che il termine di cinque giorni deve essere limitato, nel procedimento di sorveglianza, alle sole memorie.
La difesa, inoltre, dopo aver ripercorso il contenuto di numerosi precedenti di legittimità in tema di affidamento in prova e circa i requisiti necessari per la sua concedibilità, denuncia, vizio di motivazione per la mancata considerazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, degli elementi favorevoli, costituiti dall ‘ assenza di nuove denunce, dalla scelta responsabilizzante del lavoro, dalla constatazione dello stile di vita regolare da parte dei servizi sociali e della polizia giudiziaria, così come emerge da informative e relazioni, segnalando che il provvedimento permette tutti i fattori oggettivi e soggettivi di positiva predisposizione alla misura da parte del ricorrente risultanti dagli atti istruttori richiamati dal Tribunale di sorveglianza, rendendo anche motivazione illogica e tradendo lo spirito della normativa che riguarda la misura alternativa richiesta.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce l ‘ illegittimità dell ‘ impugnata ordinanza nella parte in cui non ha accolto l’eccezione, sollevata nell’atto di opposizione, con la quale si evidenziava che il Tribunale in composizione monocratica, investito della sola istanza di affidamento ai servizi sociali, non avrebbe potuto disporre d’ufficio la detenzione domiciliare.
Il Sostituto Procuratore generale, V. Senatore, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va premesso che è stata respinta la richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata, con provvedimento presidenziale, trattandosi di procedimento introdotto ex art. 611 cod. proc. pen., che non consente la trattazione ex art. 127 cod. proc. pen.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Primo motivo è infondato.
La motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza è non manifestamente illogica e, anzi, immune da vizi (cfr. pagina seconda).
Invero, l ‘ ordinanza fa riferimento all’assenza di elementi per procedere ad un giudizio prognostico positivo di attenuazione della pericolosità e di idoneità della misura dell’affidamento alla risocializzazione.
Si segnala che il Tribunale monocratico ha valutato la commissione del reato nel 2022, la sussistenza di un’immediata ricaduta, come attestano i carichi pendenti, l’assenza di attività lavorativa retribuita documentata da cui ricavare redditi per il bisogno familiare, la mancanza di altre opportunità di reinserimento.
Inoltre, il Tribunale di Sorveglianza, pur premettendo che la documentazione (il contratto di lavoro concluso nell’immediatezza dell’udienza, con atto depositato il giorno 11 novembre 2024) era tardiva, ha, comunque, svolto, anche rispetto a tale documento, una delibazione di merito che risulta esauriente e immune da vizi di ogni tipo, quindi non censurabile in questa sede.
Invero, il provvedimento impugnato segnala che l ‘attività lavorati va retribuita o altra opportunità di reinserimento non risultava oggetto di ricerca né dalla istanza originaria, né dall’atto di opp osizione (per essere stata introdotta solo in prossimità dell ‘udienza) . Quindi, si svolge, comunque, una delibazione di merito, con la quale il Tribunale, in definitiva, ha reputato quel contratto non incidente significativamente sul giudizio prognostico positivo di attenuazione della pericolosità e di effettiva sussistenza del percorso di reintegrazione, presupposti della misura.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile.
L ‘ ordinanza di applicazione della misura da parte del Tribunale monocratico è espressamente definita dalla norma come ‘provvisoria’ e per es sa è prevista l’opposizione, all’esito della quale il T ribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1, quindi applicando o non applicando una misura alternativa.
Il provvedimento del Tribunale monocratico non è impugnabile, se non con l’opposizione, e l’ordinanza del T ribunale di sorveglianza non è impugnabile con riferimento alla conferma o meno della decisione provvisoria.
Del resto, l’esecuzione dell’ordinanza provvisoria fino alla decisione sull’opposizione è sospesa.
Di qui l ‘ inammissibilità del motivo di ricorso posto che questo può riguardare solo la decisione del Tribunale di sorveglianza di applicare la detenzione domiciliare.
Invero, questa Corte ha affermato il condivisibile principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale in tema di misure alternative alla detenzione, il provvedimento di revoca di quella provvisoriamente applicata dal magistrato di sorveglianza non è, al pari dell’ordinanza concessiva da parte del medesimo, autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, essendo la valutazione delle ragioni della revoca rimessa al momento della decisione definitiva sulla concedibilità della misura da parte del Tribunale di sorveglianza. (Sez. 1, n. 33911 del 07/07/2021, Rv. 281793 -01).
Il provvedimento di provvisoria applicazione della misura alternativa alla detenzione, infatti, ha natura meramente interinale ed è destinato a perdere
efficacia con la decisione definitiva del Tribunale di sorveglianza, al quale devono essere trasmessi gli atti e che deve decidere nel termine di 45 giorni; sicché esso non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile avverso la decisione del giudice collegiale, a norma del combinato disposto degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5483 del 13/1/2010, COGNOME, Rv. 246117 – 01; Sez. 1, n. 22881 del 27/6/2006, COGNOME, Rv. 234291 -01).
3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/02/2025 Il consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME