Misure Alternative: L’Inaffidabilità del Condannato Porta all’Inammissibilità
Le misure alternative alla detenzione rappresentano uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per favorire il reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico, ma è subordinata a una rigorosa valutazione della personalità e dell’affidabilità del soggetto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 4074/2024) ribadisce questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo la cui storia personale e giudiziaria deponeva contro la concessione di qualsiasi beneficio.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un uomo che ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, il quale aveva respinto la sua richiesta di ammissione a una misura alternativa. Il ricorrente lamentava una presunta illogicità nella motivazione del provvedimento, ma la sua storia raccontava una realtà diversa. Il Tribunale, infatti, aveva basato la sua decisione su una serie di elementi concreti e negativi:
1. Precedenti fallimenti: In passato, l’uomo aveva già beneficiato di due diverse misure alternative. La prima, un affidamento in casi particolari, gli era stata revocata per violazioni. Successivamente, anche la detenzione domiciliare concessagli in sostituzione era stata revocata per lo stesso motivo.
2. Denunce recenti: A suo carico risultavano denunce recenti, che indicavano una persistente tendenza a delinquere.
3. Episodio di violenza domestica: L’elemento forse più grave era un intervento della polizia presso la sua abitazione, richiesto dalla figlia, la quale aveva riferito di essere stata aggredita dal padre.
Di fronte a questo quadro, il Tribunale di Sorveglianza aveva concluso per la totale inaffidabilità del soggetto, negando la misura richiesta.
La Decisione della Cassazione sulle Misure Alternative
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso “manifestamente infondato” e, di conseguenza, inammissibile. Secondo i giudici supremi, la motivazione del Tribunale di Sorveglianza non presentava alcuna illogicità. Al contrario, essa derivava in modo coerente da una valutazione complessiva degli elementi a disposizione, che dipingevano un quadro di assoluta inaffidabilità del condannato.
La Corte ha sottolineato come la decisione impugnata fosse correttamente fondata non solo sulle recenti denunce, ma soprattutto sul duplice fallimento delle precedenti misure alternative. La revoca per violazioni di ben due benefici consecutivi è un indice forte e chiaro dell’incapacità del soggetto di rispettare le prescrizioni e di meritare la fiducia dell’ordinamento.
Le Motivazioni: Perché le Misure Alternative sono State Negate?
La motivazione della Cassazione si concentra sulla logicità del ragionamento seguito dal giudice di sorveglianza. Il rigetto della richiesta non è un atto arbitrario, ma la conseguenza diretta di una valutazione predittiva negativa sul comportamento futuro del condannato. Gli Ermellini hanno evidenziato in particolare un punto cruciale: la palese contraddizione nella richiesta di detenzione domiciliare.
Come si poteva concedere al condannato di scontare la pena nella propria abitazione, quando proprio in quel luogo si era verificato un grave episodio di violenza ai danni della figlia? L’intervento della polizia, riportato nell’ordinanza, rendeva la richiesta di detenzione domiciliare non solo inopportuna, ma del tutto illogica. Questo fatto, da solo, era sufficiente a giustificare il diniego, dimostrando l’incapacità del soggetto di mantenere un comportamento corretto anche nel suo ambiente familiare.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: l’accesso alle misure alternative è strettamente legato a un giudizio di affidabilità che il giudice compie analizzando l’intera storia del condannato. Precedenti fallimenti nella gestione di benefici simili, uniti a nuovi comportamenti negativi come denunce o episodi di violenza, costituiscono un ostacolo quasi insormontabile. La decisione ribadisce che la fiducia dello Stato deve essere meritata attraverso un percorso di reale cambiamento, non potendo essere concessa a chi ha già dimostrato, in più occasioni, di non essere in grado di rispettare le regole. Per il ricorrente, la decisione si è tradotta non solo nel rigetto, ma anche nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, dato che la decisione del Tribunale di Sorveglianza era del tutto logica e basata su prove concrete dell’inaffidabilità del condannato.
Quali comportamenti passati del ricorrente hanno influenzato la decisione?
La decisione è stata pesantemente influenzata dalla revoca per violazioni di due precedenti misure alternative (un affidamento e una detenzione domiciliare) e dalla presenza di recenti denunce a suo carico.
L’episodio di violenza domestica ha avuto un peso nella valutazione per la detenzione domiciliare?
Sì, ha avuto un peso determinante. La Corte ha considerato illogico concedere la detenzione domiciliare in un’abitazione dove era stato necessario l’intervento della polizia a seguito di una segnalazione di aggressione da parte del condannato nei confronti della propria figlia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4074 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto deduce una illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, che in modo del tutto logico ricava il giudizio di non affidabilità del condannato, che h comportato il rigetto della richiesta di misura alternativa, oltre che dalla esistenza denunce recenti a carico dello stesso (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 277924), anche dal fallimento della misura alternativa dell’affidamento in casi particolari di cui all’art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 che. il condannato aveva ottenuto in occasione di una precedente espiazione, e che gli è stata revocata per violazioni, ed, inoltre, dal fallimento dell’ulteriore misura alternativa della detenzi domiciliare in cui era stato sostituito l’affidamento ex art. 94 citato, e che pure è st revocata per successive violazioni, talchè è manifestamente infondato anche l’argomento speso nella parte finale dell’unico motivo di ricorso della mancanza di motivazione sulla mancata concessione quantomeno della detenzione domiciliare, alla luce dell’intervento di polizia, riportato nell’ordinanza, effettuato presso l’abitazione del condannato, su richiest della figlia di questi che riferiva alle forze dell’ordine di essere stata aggredita dal pad
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2024.