Misure alternative: quando il ricorso è inammissibile
L’accesso alle misure alternative alla detenzione rappresenta un punto cruciale nel percorso di risocializzazione del condannato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica ma subordinata a una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del riesame di legittimità quando il Tribunale di Sorveglianza ha già espresso un giudizio ponderato e logico, basato su elementi concreti.
Il Caso: Rigetto delle Misure Alternative
Un uomo, condannato a una pena detentiva, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere la detenzione domiciliare o, in subordine, l’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale rigettava entrambe le richieste, dichiarando la prima inammissibile e respingendo la seconda. La decisione si fondava su una valutazione complessiva della situazione del condannato, considerata non ancora idonea per beneficiare di misure non contenitive.
Avverso tale decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. Sostanzialmente, il ricorrente chiedeva una rilettura degli elementi già valutati dal giudice di merito, sperando in un esito diverso.
La Valutazione sulle misure alternative alla detenzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto l’operato del Tribunale di Sorveglianza. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Se la motivazione del provvedimento impugnato è logica, coerente e priva di vizi evidenti, non spetta alla Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente gli elementi del caso.
L’Analisi del Tribunale di Sorveglianza
Il Tribunale di Sorveglianza aveva basato la sua decisione su diversi fattori cruciali:
* Gravità dei reati: La natura dei crimini commessi.
* Entità della pena: La durata della condanna ancora da scontare.
* Pericolo di reiterazione: Il rischio concreto che il condannato potesse commettere nuovi reati, desunto dalla sua totale assenza di consapevolezza riguardo ai pregiudizi arrecati.
* Risultanze dell’equipe: Un documento redatto da esperti che, evidenziando una scarsa revisione critica del proprio passato criminale, suggeriva la necessità di un percorso graduale.
Secondo il Tribunale, l’approccio più adeguato consisteva nell’iniziare con una misura meno ampia, come il lavoro all’esterno previsto dall’art. 21 dell’Ordinamento Penitenziario, per testare la reale volontà di reinserimento del soggetto.
Inammissibilità del Ricorso e le misure alternative alla detenzione
La Cassazione ha osservato che i motivi del ricorso non evidenziavano reali violazioni di legge, ma si limitavano a proporre una lettura alternativa degli stessi fatti già esaminati. Il percorso logico seguito dal Tribunale di Sorveglianza è stato giudicato immune da censure. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio di gradualità del trattamento penitenziario. Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto, con un ragionamento logico, che concedere immediatamente misure ampie come la detenzione domiciliare o l’affidamento in prova sarebbe stato prematuro e potenzialmente controproducente. La mancanza di una ‘consapevolezza dei pregiudizi arrecati’ è un elemento chiave, indicativo di una persistente pericolosità sociale. Il giudice ha quindi correttamente optato per un percorso più cauto, che permettesse una sperimentazione graduale dei benefici, ritenendo al momento le misure non contenitive inidonee a favorire una progressiva risocializzazione.
Conclusioni
Questa pronuncia riafferma la discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza nella valutazione dell’idoneità del condannato a beneficiare di misure alternative alla detenzione. La decisione non deve essere arbitraria, ma basata su un’analisi completa di elementi oggettivi, come la gravità del reato, e soggettivi, come la revisione critica del proprio operato. Quando tale valutazione è supportata da una motivazione coerente e priva di vizi logici, il ricorso in Cassazione che si limiti a sollecitare un nuovo esame del merito è destinato all’inammissibilità. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma del diniego, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché sono state respinte le richieste di detenzione domiciliare e affidamento in prova?
Le richieste sono state respinte perché il Tribunale di Sorveglianza ha valutato negativamente diversi elementi: la gravità dei reati, l’entità della pena da scontare, il concreto pericolo di reiterazione e l’assenza di consapevolezza dei pregiudizi arrecati da parte del condannato. Inoltre, un documento di equipe ha evidenziato la necessità di un percorso graduale.
Su quali basi la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non contestava reali violazioni di legge, ma si limitava a richiedere una diversa interpretazione degli elementi di fatto già compiutamente valutati dal Tribunale di Sorveglianza. Il percorso logico del giudice di merito è stato ritenuto immune da fratture e ben motivato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla conferma della decisione del Tribunale di Sorveglianza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31953 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31953 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLISTENA il 08/06/1982
avverso l’ordinanza del 04/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 04/03/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da NOME COGNOME;
Ritenuto che, con due motivi di censura tra loro strettamente connessi, si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un’alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere con percorso logico immune da fratture la decisione impugnata;
che il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto della gravità dei reati, dell’entità della pena da scontare, del concreto pericolo di reiterazione alla luce dell’assenza di qualsiasi consapevolezza del condannato dei pregiudizi arrecati e delle risultanze del documento di equipe che, in ragione dell’inadeguatezza della revisione critica, fa emergere l’esigenza di procedere con gradualità alla sperimentazione dei benefici e di limitare questa fase al lavoro in regime di cui all’art. 21 Ord. pen.; ha motivatamente ritenuto l’inidoneità delle misure non contenitive, escludendone al momento l’utilità ai fini di una progressiva risocializzazione;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025 Il/cohsi Here estensore GLYPH
A COGNOME Il Presidente