Misure Alternative e Precedenti Penali: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’accesso alle misure alternative alla detenzione rappresenta un pilastro del sistema sanzionatorio moderno, orientato al reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e dipende da una valutazione complessa del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso contro una decisione negativa, sottolineando come il passato del condannato e il suo atteggiamento siano determinanti.
Il Caso: Dalla Richiesta di Affidamento in Prova alla Detenzione Domiciliare
Il caso in esame riguarda un condannato che aveva presentato istanza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di Sorveglianza, pur respingendo tale richiesta, aveva concesso una misura meno ampia, ovvero la detenzione domiciliare.
La decisione del Tribunale si basava su una valutazione complessiva della vita del soggetto, delle sue esperienze giudiziarie passate e, soprattutto, degli esiti negativi di altre misure alternative che gli erano state concesse in precedenza. Secondo i giudici di merito, il suo comportamento non mostrava segni di una revisione critica del proprio passato criminale, un requisito fondamentale per la fiducia che l’istituto dell’affidamento in prova presuppone.
Il Ricorso e le Argomentazioni della Difesa
Contro questa ordinanza, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che il Tribunale di Sorveglianza non avesse adeguatamente considerato alcuni fattori personali. Nello specifico, la difesa ha sostenuto che non fosse stato dato il giusto peso all’età avanzata del ricorrente, alle sue condizioni di salute e alle potenziali conseguenze negative, sia psicologiche che economiche, derivanti dalla detenzione domiciliare.
Le Motivazioni della Suprema Corte sulle Misure Alternative
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sulla natura del suo giudizio. I giudici supremi hanno ribadito che il loro compito non è quello di riesaminare i fatti del caso, ma di verificare la corretta applicazione della legge.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza era ben motivata. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale aveva preso in esame l’intero vissuto del condannato, valutando nel merito l’incidenza delle sue pregresse esperienze giudiziarie. L’atteggiamento del soggetto era stato giudicato incompatibile con la concessione dell’affidamento in prova, una misura che richiede un percorso di revisione critica non riscontrato.
Di conseguenza, il ricorso è stato qualificato come un tentativo di ottenere una ‘rivalutazione delle circostanze di fatto’, un’attività preclusa nel giudizio di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest’ultima è logicamente e giuridicamente corretta.
Le Conclusioni: L’Importanza della Condotta Passata e i Limiti del Ricorso
La decisione riafferma un principio fondamentale: per la concessione delle misure alternative, in particolare quelle che si basano su un patto di fiducia con il condannato come l’affidamento in prova, la valutazione della personalità e della condotta passata è cruciale. Un atteggiamento che non dimostri un reale cambiamento interiore può legittimamente portare al diniego della misura più favorevole. Inoltre, l’ordinanza sottolinea che il ricorso in Cassazione non può diventare un terzo grado di giudizio nel merito. Se il giudice di sorveglianza ha motivato in modo congruo la sua decisione, basandosi su elementi concreti, la Suprema Corte non può fare altro che prenderne atto, dichiarando inammissibile un ricorso che mira a rimettere in discussione tale valutazione.
Perché il Tribunale di Sorveglianza ha negato l’affidamento in prova?
Il Tribunale ha respinto la richiesta perché ha valutato negativamente le pregresse esperienze giudiziarie del condannato e gli esiti fallimentari di precedenti misure alternative. Ha ritenuto che il suo atteggiamento non mostrasse una revisione critica del passato, elemento incompatibile con la fiducia richiesta per l’affidamento in prova.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione delle circostanze di fatto, ovvero a un nuovo esame della vita e del comportamento del condannato. Questa attività è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è solo verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non riesaminare il merito della vicenda.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 939 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 939 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il 22/02/1951
avverso l’ordinanza del 22/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro dato avviso alle parti;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 22 giugno 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da NOME COGNOME e gli ha concesso la detenzione domiciliare;
Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto dell’età, delle condizioni di salute e delle conseguenze negative che potrà avere la detenzione domiciliare sulle condizioni psicologiche ed economiche;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’ordinanza in realtà prende in considerazione l’intero vissuto del condannato e valuta nel merito l’incidenza delle sue pregresse esperienze giudiziarie e degli esiti negativi delle misure alternative in precedenza a lui concesse, segnalando comportamenti che evidenziano come egli non abbia tratto dalle precedenti condanne motivo di revisione critica ed evidenziando un atteggiamento che viene ritenuto incompatibile con l’affidamento necessario a giustificare la concessione della misura alternativa richiesta;
che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità;
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME