Misure Alternative alla Detenzione: Quando la Condotta in Carcere Preclude la Libertà
L’accesso alle misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova ai servizi sociali o la semilibertà, rappresenta un pilastro del sistema penitenziario moderno, orientato alla rieducazione del condannato. Tuttavia, la concessione di tali benefici non è un diritto automatico, ma è subordinata a una valutazione rigorosa della personalità e del percorso riabilitativo del detenuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, chiarendo come gravi illeciti disciplinari commessi durante la detenzione possano precludere ogni possibilità di scontare la pena al di fuori del carcere.
I Fatti di Causa
Il caso in esame riguarda un detenuto che si era visto respingere dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. Il tribunale aveva basato la sua decisione negativa su una serie di elementi oggettivi e preoccupanti:
* La gravità dei reati per i quali era stato condannato.
* L’entità della pena ancora da scontare.
* La commissione di gravi illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione.
In particolare, era stato accertato che il soggetto, insieme ad altri detenuti, possedeva e utilizzava illecitamente telefoni cellulari per comunicare con persone all’esterno, inclusi soggetti appartenenti a gruppi criminali. Questa condotta, unita ad altri fatti negativi risalenti al 2015 che avevano interrotto il percorso riabilitativo, è stata considerata un indicatore decisivo della sua inaffidabilità e pericolosità sociale.
La Valutazione delle Misure Alternative alla Detenzione da parte della Cassazione
Di fronte al ricorso del detenuto, la Corte di Cassazione ha confermato in toto la decisione del Tribunale di Sorveglianza, dichiarando l’impugnazione inammissibile. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non aveva sollevato reali violazioni di legge o vizi di motivazione, ma si era limitato a proporre una lettura alternativa degli stessi fatti già correttamente esaminati dal giudice di merito. La Corte ha sottolineato come la decisione impugnata fosse basata su un percorso logico solido e privo di contraddizioni.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha evidenziato che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente formulato un giudizio negativo sui presupposti di affidabilità del condannato. La valutazione non è stata arbitraria, ma fondata su elementi concreti e oggettivi. Il possesso e l’uso di telefoni cellulari in carcere per mantenere contatti con ambienti criminali esterni non è una semplice infrazione disciplinare, ma un comportamento che mina alla base la fiducia necessaria per la concessione di misure alternative alla detenzione. Tale condotta dimostra la persistenza di legami con il mondo del crimine e un’incapacità di rispettare le regole, elementi che rendono le misure non contenitive palesemente inadeguate a contenere la sua pericolosità. Il giudice di merito ha quindi legittimamente concluso che il percorso rieducativo si era drasticamente incrinato, rendendo impossibile accogliere le richieste di proseguire l’espiazione della pena in un contesto extramurario.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale nell’esecuzione penale: la concessione di benefici come l’affidamento in prova o la semilibertà richiede una prova concreta di cambiamento e affidabilità da parte del condannato. La valutazione del giudice non può prescindere dall’analisi della condotta tenuta durante la detenzione. Gravi violazioni, specialmente quelle che indicano il mantenimento di contatti con ambienti criminali, costituiscono un ostacolo insormontabile. La decisione sottolinea che l’obiettivo rieducativo della pena non può prevalere sulla necessità di tutelare la sicurezza della collettività quando il detenuto dimostra, con i suoi comportamenti, di non essere ancora pronto per un reinserimento sociale controllato.
Perché sono state negate le misure alternative alla detenzione in questo caso?
Le misure sono state negate perché il detenuto ha dimostrato di non essere affidabile. Il Tribunale ha considerato la gravità dei reati, i gravi illeciti disciplinari commessi in carcere e l’uso di telefoni cellulari per comunicare con ambienti criminali esterni, concludendo che le misure non contenitive sarebbero state inadeguate a contenerne la pericolosità.
Quali comportamenti del detenuto sono stati considerati particolarmente gravi?
Il comportamento più grave, che ha incrinato drasticamente il percorso riabilitativo, è stato l’accertato possesso e utilizzo di telefoni cellulari in carcere per colloquiare con terzi all’esterno, inclusi appartenenti a gruppi criminali. Questo ha dimostrato la persistenza di legami pericolosi e una mancanza di rispetto per le regole.
Cosa significa che il ricorso è stato dichiarato “inammissibile”?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non presentava validi motivi di censura contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza. In pratica, il ricorrente non ha contestato una violazione di legge, ma ha semplicemente tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti già correttamente analizzati dal giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31991 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31991 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARINI il 12/11/1977
avverso l’ordinanza del 26/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 26/03/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, avanzate da NOME COGNOME;
Ritenuto che, con due motivi di censura tra loro strettamente connessi, si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma, in realtà, senza confrontarsi con gli elementi fattuali decisivi che sorreggono la decisione impugnata, si richiede un’alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato con un percorso logico immune da fratture;
che il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto della gravità dei reati, dell’entità della pena da scontare, dei gravi illeciti disciplinari commessi durante la detenzione, dell’accertamento che egli, insieme ad altri soggetti ristretti con lui in carcere, detenevano e utilizzavano telefoni cellulari per colloquiare con terzi all’esterno, anche appartenenti a gruppi criminali, dei fatti più recenti, risalenti a 2015 che hanno incrinato drasticamente il percorso riabilitativo, e sulla base di tali elementi oggettivi ha formulato un giudizio congruamente motivato di insussistenza dei presupposti di affidabilità per accogliere le richieste di proseguire l’espiazione della pena in ambito extrannurario, stante l’inidoneità delle misure non contenitive a contenere la pericolosità espressa con i suoi anteatti comportamenti;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025
IfÌonsigliere estensore
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Il Presidente