Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32561 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32561 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a OSTUNI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 03/04/2025, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto l’istanza di affidamento ex art. 47 ord. pen., avanzata da NOME COGNOME.
Il Tribunale di sorveglianza motivava la decisione in considerazione dei plurimi precedenti per violenza privata, lesioni, rapina, estorsione, stupefacenti, violazioni delle disposizioni in materia di competizioni sportive e altro, nonchØ di due recenti rapporti della Polizia di Stato di Ostuni che attestavano denunce a suo carico anche recenti. Evidenziava che COGNOME si era responsabile di reati dopo aver beneficiato per due volte dell’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/90 e che in entrambe le occasione la predetta misura alternativa alla detenzione era stata revocata per condotta colpevole.
Il condannato era ritenuto, infine, non credibile e affidabile allorquando affermava di aver commesso il reato in un periodo di particolare crisi economica ed a causa di fragilità personali.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME.
2.1 Con il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancata assunzione di una prova decisiva.
Il Tribunale di sorveglianza aveva valorizzato precedenti penali risalenti e dall’ultima revoca della misura alternativa ex art. 94 d.P.R. n. 309/90 era trascorso un lungo periodo pari ad otto anni, arco temporale ben superiore a quello – pari a tre anni – trascorso il quale la legge consente al condannato di beneficiare nuovamente di misure alternative ai sensi dell’art. 58quater ord. pen.
2.2 Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in particolare sulla presenza di sentenze di condanna successive a quella per cui si procede. E lamenta che il Tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto della
proposta di affidamento formulata dall’UEPE, dalla quale si traeva prova della sua resipiscenza e della sua volontà di avviare un percorso di revisione critica e un programma di disintossicazione rispetto alla sua dipendenza da stupefacenti.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto con memoria scritta dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
I due motivi di ricorso, per quanto richiamino la violazione di legge, la mancata assunzione di prova decisiva e la manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo, si risolvono nella formulazione di censure non consentite che esprimono un mero dissenso rispetto alle valutazioni del Tribunale di sorveglianza rispetto ai precedenti penali del condannato, alle condotte da lui tenute in passato in occasione della concessione di altre misure alternative e alle condanne intervenute successivamente a quella da eseguire.
Secondo il ricorrente non doveva darsi privilegiato apprezzamento a questi elementi rispetto al tempo trascorso e alle risultanze della relazione dell’UEPE.
Tutte le considerazioni difensive sono, però, meramente rivalutative e valicano abbondantemente i confini del giudizio di legittimità.
Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il Tribunale di sorveglianza deve respingere le istanze di applicazione di misura alternativa alla detenzione quando «le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura richiesta, a fronte dell’accertata pericolosità del richiedente e dell’assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa in attività risocializzanti, tale da non richiedere ulteriori approfondimenti» (Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292 – 01).
Si tratta di una verifica preliminare sulla concedibilità della misura, che, comportando l’osservanza di prescrizioni, rende «giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di esito favorevole della misura allorchØ il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto sulla base dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie» (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 – 01).
A maggior ragione Ł richiesto un apprezzamento particolarmente rigoroso in presenza di comportamenti reiterati sintomatici di assoluta insensibilità all’osservanza delle regole minime poste a presidio di un adeguato percorso di risocializzazione.
Ed, infatti, «allorchØ il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, Ł giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barila’, Rv. 255362 – 01).
Il provvedimento impugnato valuta nel complesso il vissuto e disattende motivatamente la proposta contenuta nella relazione dell’UEPE e i motivi di ricorso mirano, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione degli elementi già esaminati nel provvedimento impugnato.
Rispetto alla richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen., in relazione alla pena residua di 2 anni 10 mesi e 28 giorni per il reato di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/90 commesso in data 15/7/2023 e accertato con sentenza n. 625/2024, divenuta definitiva in data 12/6/2024, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha fondato la sua decisione di rigetto con una lineare e congrua motivazione, con la
quale ha passato in rassegna i numerosi precedenti penali dell’imputato, per condotte allarmanti e indicativi dei elevata propensione a delinquere, proprio per la loro reiterazione nel tempo.
Egli era stato ritenuto colpevole di violenza privata, rapina e lesioni commessi nel 2011, tentata estorsione e stupefacenti commessi nel 2007, nel 2009 e poi di nuovo nel 2023; violazione delle disposizioni relative a competizioni sportive commesse nel 2005; inosservanza dell’ordine di comparizione alla P.S. in occasione di manifestazioni sportive commessa nel 2006, reiterata e accertata con due sentenza di condanna del 2007 e del 2008.
Il Tribunale di sorveglianza richiamava, inoltre, due informative di polizia del gennaio e del febbraio 2025 nelle quali gli uffici di pubblica sicurezza di Ostuni riportava oltre alle condotte commesse dal 2005 e al 2023 anche segnalazioni relative a condotte piø recenti, che davano conto del permanere di una sua scarsa propensione all’osservanza delle leggi e di una pericolosità sociale non compatibile con l’accoglimento dell’istanza richiesta.
Si trattava di elementi sintomatici quali la denuncia a suo carico del 05/02/2025 per avere svolto illecitamente nel mese precedente l’attività di buttafuori presso locali pubblici e l’arresto eseguito a suo carico in data 04/02/2025, perchØ era stato trovato in possesso di carta d’identità elettronica valida per l’espatrio con apposta la foto della propria effige ma intestata ad altra persona, provvedimento nel corso dell’esecuzione del quale le forze dell’ordine avevano rinvenuto nella sua abitazione due pistole giocattolo, una katana giapponese e hashish per uso personale.
SicchŁ il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l’istanza, non si Ł limitato a formulare valutazioni circa la natura e la gravità del reato per il quale Ł stata irrogata la condanna o circa fatti risalenti nel tempo, ma ha dato doveroso rilievo ad eventi anche successivi e sintomatici della persistente pericolosità sociale (Sez. 1, sentenza n. 7873 del 18/12/2023, dep. 22/02/2024, Rv. 285855-01).
E proprio richiamando tali eventi il Tribunale ha valutato negativamente la proposta di concessione dell’affidamento in prova formulata dall’RAGIONE_SOCIALE in data 20/3/2025: a fronte dell’affermazione contenuta nella relazione, secondo la quale l’imputato aveva commesso il reato per il quale deve scontare la pena a causa di fragilità personali e in un periodo di crisi economica e si era comunque allontanato dalle pratiche di detenzione e consumo di sostanze stupefacenti, il Tribunale rilevava, in smentita, il contrasto con quanto risultava dal rapporto informativo di poco antecedente e in particolare con quanto emerso in occasione dell’arresto del 04/02/2025 con il rinvenimento di hashish per uso personale nell’abitazione dell’imputato.
Il Tribunale, nel tener conto e nel valutare congiuntamente le relazioni della Polizia di Stato di Ostuni e quella dell’U.E.P.E., ha svolto il doveroso apprezzamento su tutte le «informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato contenute nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione penitenziaria» (Sez. 1, sentenza n. 20040 del 26/01/2024, dep. 21/05/2024, Rv. 286402-01).
I motivi di ricorso non si confrontano con il percorso argomentativo stringente seguito dal Tribunale di sorveglianza e ripropongono argomenti favorevoli al condannato, esaltandone la valenza solo perchØ decontestualizzati dal complessivo quadro di elementi esaminati nel provvedimento impugnato.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della
sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME