Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31680 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31680 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 11/06/2025
R.G.N. 13761/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a XXXX il 09/07/2006
avverso l’ordinanza del 04/04/2025 del Tribunale per i minorenni di XXXX visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale per i minorenni di XXXX, in funzione di Tribunale di sorveglianza, dichiarava inammissibile – in relazione a titolo la cui esecuzione era stata sospesa a norma dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., e per effetto della mancata valida elezione o dichiarazione di domicilio, a norma dell’art. 677, comma 2bis , stesso codice – l’istanza proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, volta ad ottenere l’ammissione alle misure alternative alla detenzione.
XXXXXXXXX ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale l’onere di corredare l’istanza di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., anche se presentata dal difensore, con la dichiarazione o elezione di domicilio, ritualmente sottoscritta dal condannato o da suo procuratore speciale – onere stabilito a pena di inammissibilità – non deve tuttavia osservarsi ove il condannato medesimo risulti in stato di latitanza.
Tale sarebbe stata, nel processo di cognizione e ancora al tempo della notificazione dell’ordine di carcerazione sospeso, la sua condizione giuridica. Solo successivamente alla presentazione dell’istanza difensiva di misure alternative, XXXXXXXXX si sarebbe reso rintracciabile, conferendo al difensore mandato specifico per la proposizione del ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ manifestamente infondato.
Ferma il principio di diritto in ricorso richiamato (che risale a Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246720-01), la circostanza della latitanza, nel processo, di XXXXXXXXXXXXXXXX non fu affatto prospettata al Tribunale per i minorenni
di XXXX, come risulta dal tenore letterale dell’istanza di misure alternative ad esso indirizzata dal difensore del condannato (nØ, peraltro, la circostanza Ł debitamente documentata, nel rispetto del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, neppure in questa sede).
L’istanza al Tribunale per i minorenni, all’esatto contrario, faceva riferimento ad un preciso domicilio del condannato, senza menzionare l’evenienza che XXXXXXXXX fosse, ivi e già al tempo del giudizio, non rintracciabile.
Il Tribunale per i minorenni ha, dunque, correttamente preso atto che la dichiarazione in questione non era stata personalmente sottoscritta dall’interes-sato, nØ era stata effettuata sulla base di autorizzazione contenuta in procura speciale da lui rilasciata, non essendo ammessa – alla stregua dei principi sanciti da Sez. U, COGNOME, cit. – surroga da parte del difensore. E, non essendo stata al Tribunale esplicitata (ove pure realmente esistente) l’eccezionale situazione, che avrebbe reso i menzionati adempimenti inesigibili per il condannato, nØ avendo il Tribunale alcun obbligo di specifica indagine in proposito, la decisione adottata risulta ineccepibile al vaglio di legittimità.
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorrente minorenne al tempo del giudizio di cognizione, trova ulteriore applicazione l’art. 29 d.lgs. n. 272 del 1989 e non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese del grado, nØ al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 26870 del 03/10/2014, dep. 2015, S., Rv. 264025-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così Ł deciso, 11/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME