Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20956 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20956 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di ammissio alla semilibertà, deducendo violazione di legge per avere il Tribunale fondato la sua valutazione sulla gravità dei reati commessi, e valorizzando in termini negativi un recent episodio disciplinarmente sanzionato;
Considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuo di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 871 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);
Considerato che, nel caso di specie, nell’esercizio del suo potere discrezionale, il giudic a quo ha ritenuto ostativi all’accoglimento dell’istanza, il fatto che analoga richiesta f stata recentemente respinta dal Tribunale (con ordinanza 06/06/2023); che non fossero intervenuti elementi per addivenire ad una diversa conclusione, anche alla luce della recente infrazione disciplinare (commessa il 30/05/2023), sanzionata con 5 gg. di EARS, e ritenuta dal Tribunale, con valutazione insindacabile in questa sede, non lieve;
Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, i quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024