Lavoro all’estero e Misure Alternative: La Cassazione chiarisce i requisiti
L’ordinanza in esame affronta un tema di grande rilevanza pratica: la possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova, per chi ha un’attività lavorativa stabile ma al di fuori dei confini nazionali. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha ribadito il principio di territorialità, stabilendo che le condizioni per un efficace reinserimento sociale devono essere verificate in Italia, luogo di esecuzione della pena. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
Il caso: la richiesta di affidamento in prova e il diniego del Tribunale
Un uomo, condannato a una pena di due anni e otto mesi di reclusione, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, la detenzione domiciliare. A sostegno della sua richiesta, evidenziava di avere un contratto di lavoro stabile in Svizzera, attivo sin dal 2017.
Nonostante ciò, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava la richiesta di affidamento e dichiarava inammissibile quella di detenzione domiciliare. La decisione si basava sulla mancanza di un’attività lavorativa in Italia e su informazioni di polizia giudiziaria relative a fatti pregressi, considerate rilevanti per valutare la gravità dei reati commessi.
Il ricorso in Cassazione: le ragioni del condannato
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la sua difesa, il Tribunale di Sorveglianza aveva commesso due errori principali:
1. Mancata considerazione del lavoro in Svizzera: Non aver dato il giusto peso al contratto di lavoro, indice di un percorso di reinserimento sociale già avviato.
2. Errata valutazione delle informazioni: Aver attribuito un rilievo eccessivo a informazioni fornite dalla polizia giudiziaria relative a fatti ormai risalenti nel tempo.
Misure Alternative e il principio di territorialità
La Corte di Cassazione ha respinto completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il fulcro della decisione risiede in un principio cardine dell’esecuzione penale.
L’irrilevanza del lavoro all’estero
I giudici di legittimità hanno chiarito che, sebbene il lavoro sia un elemento fondamentale per valutare il percorso di risocializzazione, esso deve essere contestualizzato nel luogo in cui la misura alternativa verrà eseguita. Poiché l’affidamento in prova si svolge in Italia, sotto la supervisione dei servizi sociali italiani, è nel nostro Paese che devono sussistere le condizioni per un suo corretto svolgimento. L’assenza di un’attività lavorativa sul territorio nazionale è stata quindi correttamente evidenziata dal Tribunale come un ostacolo alla concessione del beneficio.
La valutazione della gravità dei fatti
La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il riferimento del Tribunale alle informazioni di polizia giudiziaria, anche se non recentissime. Tali elementi, infatti, sono stati considerati utili non per valutare la pericolosità attuale, ma per ponderare la gravità dei reati per cui è intervenuta la condanna, un fattore essenziale nel giudizio complessivo sull’idoneità del soggetto alle misure alternative.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sottolineando che il ricorso non denunciava un reale errore di diritto, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza è stato giudicato logico e coerente. La motivazione è chiara: l’esecuzione della misura alternativa deve avvenire in Italia e, di conseguenza, è in Italia che si deve verificare l’idoneità della stessa a completare il percorso di reinserimento sociale del condannato. Un impiego stabile all’estero, pur essendo un dato positivo, non è sufficiente a soddisfare questo requisito territoriale.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza fornisce un’indicazione chiara per tutti coloro che si trovano in situazioni simili. Per poter accedere a una misura alternativa alla detenzione, non è sufficiente dimostrare di avere una vita lavorativa e sociale stabile, ma è indispensabile che tale stabilità sia radicata sul territorio italiano. Qualsiasi progetto di reinserimento, per essere considerato valido dal Tribunale di Sorveglianza, deve includere elementi concreti e verificabili in Italia, come un’offerta di lavoro, una rete familiare di supporto e una residenza effettiva. La sola prospettiva di un’occupazione all’estero non costituisce, secondo la Cassazione, un presupposto sufficiente per la concessione del beneficio.
È possibile ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali se si ha un lavoro stabile all’estero?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la valutazione sull’idoneità della misura alternativa al reinserimento sociale del condannato deve essere effettuata con riferimento al territorio italiano, luogo in cui la misura stessa deve essere eseguita. Un lavoro all’estero non è un elemento rilevante a tal fine.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte, non presentava una vera e propria violazione di legge, ma sollecitava una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. La decisione del Tribunale di Sorveglianza è stata ritenuta correttamente motivata.
Il giudice può considerare fatti risalenti nel tempo per negare una misura alternativa?
Sì. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretto che il Tribunale di Sorveglianza abbia fatto riferimento a informazioni, anche se non recentissime, in quanto rilevanti per valutare la gravità dei reati commessi dal condannato e, di conseguenza, la sua idoneità al percorso di reinserimento sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29423 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SOMMA VESUVIANA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da COGNOME NOME e ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare in relazione alla pena di anni due e mesi otto;
Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione del contratto di lavoro relativo all’attività che il ricorrente svolge in Svizzera sin dall’anno 2017 e all’errato rilievo attribuito alle informazioni fornite dalla polizia giudiziaria relative a fatti risalenti nel tempo;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, pure facendo riferimento alle informazioni ricevute, comunque rilevanti in ordine alla gravità dei19 -31 commessi, ha correttamente evidenziato l’assenza di un lavoro in Italia, luogo di esecuzione della misura alternativa e dove, quindi, si deve verificare l’idoneità della stessa per il completamento del reinserimento sociale del condanNOME;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.