Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13528 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 22/06/2023 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania;
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile l’istanza di NOME COGNOME, volta ad ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione in ordine a titolo esecutivo sospeso ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., sul presupposto che l’interessato si trovasse in regime di custodia cautelare in carcere per altro titolo.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando violazione di legge.
Deduce il ricorrente che la custodia cautelare in carcere, considerata dal Tribunale di sorveglianza come astrattamente preclusiva della concessione delle invocate misure alternative, non sarebbe stata tale, in base alla giurisprudenza di questa Corte, che viceversa esige che l’organo giudicante effettui comunque l’esame di merito in contraddittorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, è illegittimo il decreto che dichiara l’inammissibilità de plano della richiesta di misure alternative alla detenzione in conseguenza della sottoposizione del detenuto a custodia cautelare per altra causa, atteso che la concorrenza del titolo cautelare non è preclusiva alla concessione della misura, ferma restando la possibilità di valutare, nel contraddittorio delle parti, l’incidenza sui relativi presupposti dei fatti oggetto de procedimento ancora pendente (Sez. 1, n. 30973 del 04/06/2019, Alfardous, Rv. 276609-01; Sez. 1, n. 22077 del 19/05/2009, COGNOME, Rv. 244015-01; Sez. 1, n. 21377 del 01/04/2003, Zaza, Rv. 224520-01).
Seguono l’annullamento senza rinvilo del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso 1’08/02/2024