Misure alternative: la discrezionalità del Giudice di Sorveglianza
L’applicazione delle misure alternative alla detenzione rappresenta un pilastro del nostro sistema penale, mirando al recupero e al reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la scelta della misura più idonea non è automatica e spetta al Tribunale di Sorveglianza, che gode di un’ampia discrezionalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questo potere, chiarendo perché l’affidamento in prova può essere negato in favore della detenzione domiciliare.
I Fatti del Caso
Un uomo, condannato in via definitiva, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali, una delle più note misure alternative alla detenzione. Il Tribunale, tuttavia, rigettava la richiesta, ritenendo più adeguata la misura più contenitiva della detenzione domiciliare. La decisione si fondava su una valutazione di elevata pericolosità sociale residua del soggetto.
Insoddisfatto della decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. A suo avviso, il Tribunale avrebbe errato nel valutare gli elementi a sua disposizione, giungendo a conclusioni illogiche.
La Valutazione delle Misure Alternative da Parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La Suprema Corte ha chiarito un punto fondamentale: il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare che la motivazione della decisione impugnata sia logica, coerente e rispettosa dei principi di legge.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito una giustificazione esaustiva e corretta. La scelta della detenzione domiciliare, misura più restrittiva rispetto all’affidamento in prova, era stata fondata su precisi indicatori della pericolosità del condannato.
Gli Indicatori di Pericolosità Sociale
Il Tribunale di Sorveglianza, nell’esercizio del suo potere discrezionale, aveva valorizzato una serie di elementi per delineare il profilo del soggetto. Questi indicatori, ritenuti sufficienti a giustificare una misura più contenitiva, includevano:
* Precedenti di polizia: La storia criminale pregressa del soggetto.
* Frequentazione di pregiudicati: Le compagnie e l’ambiente sociale frequentato.
* Misure di prevenzione: La sottoposizione a un divieto di accesso a manifestazioni sportive.
* Assenza di revisione critica: La mancanza di una riflessione critica e di un pentimento riguardo al proprio passato criminale.
Questi elementi, considerati nel loro complesso, hanno portato il giudice a ritenere che l’affidamento in prova non fosse, in quel momento, la misura adeguata a fronteggiare la pericolosità del condannato, in un’ottica di gradualità del trattamento rieducativo.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi del ricorso erano manifestamente infondati. Il ricorrente, infatti, non denunciava una reale violazione di legge, ma si limitava a sollecitare una diversa lettura delle prove e delle circostanze, chiedendo di fatto alla Suprema Corte di sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del Tribunale di Sorveglianza. Questo tipo di richiesta esula dai poteri della Corte di Cassazione.
La decisione del Tribunale di Sorveglianza è stata giudicata logica e non contraddittoria. L’apparato argomentativo è stato ritenuto esaustivo e rispettoso dei presupposti normativi, giustificando la scelta della misura alternativa più contenitiva della detenzione domiciliare in ragione dell’elevata pericolosità sociale residua del condannato. La Corte ha richiamato il principio di gradualità del trattamento rieducativo, secondo cui la misura deve essere adeguata alla personalità del soggetto e al suo percorso.
le conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cardine del sistema di esecuzione penale: la valutazione del giudice di sorveglianza sulla misura alternativa più idonea è ampiamente discrezionale e può essere contestata in Cassazione solo per vizi logici evidenti o per violazioni di legge, non per un diverso apprezzamento dei fatti. La pericolosità sociale, desunta da elementi concreti come i precedenti e le frequentazioni, rimane il criterio guida per bilanciare le esigenze di reinserimento del condannato con quelle di sicurezza della collettività. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un giudice può negare l’affidamento in prova in favore della detenzione domiciliare?
Un giudice può preferire la detenzione domiciliare, una misura più restrittiva, quando ritiene che il condannato presenti un’elevata pericolosità sociale residua che non può essere adeguatamente fronteggiata con l’affidamento in prova, che offre minori controlli.
Quali fattori può considerare il giudice per valutare la pericolosità sociale di un condannato?
Il giudice può considerare vari indicatori, come i precedenti di polizia, la frequentazione di persone con precedenti penali, l’eventuale sottoposizione a misure di prevenzione (come il divieto di accesso a manifestazioni sportive) e l’assenza di una revisione critica del proprio passato criminale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove valutate dal Tribunale di Sorveglianza?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della decisione impugnata, ma non può effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21700 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita 1 3 relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
rilevato che entrambi i motivi dedotti da NOME COGNOME, per quanto formalmente denunzino violazione di legge e vizio di motivazione, si risolvono nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito e sono comunque manifestamente infondati.
Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato, con apparato argomentativo esaustivo e rispettoso dei presupposti normatavi, la scelta della misura alternativa più contenitiva della detenzione domiciliare e della preferenza accordata a quest’ultima rispetto all’affidamento in prova con la elevata residua pericolosità sociale del condannato.
Tenuto conto della logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A, Rv. 274513 – 01), nell’esercizio del potere discrezionale previsto dalla normativa di riferimento ai fini della individuazione della misura più adeguata, sono stati valorizzati quali indicatori della pericolosità fronteggiabil esclusivamente con la più contentiva delle misure alterative: i precedenti di polizia, la frequentazione di pregiudicati la sottoposizione al divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, l’assenza di revisione critica.
Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza a sollecitare una diversa letture delle fonti di prova da sovrapporre a quella non illogica del Tribunale ed un nuovo apprezzamento fondato sulle medesime circostanze già valutate nel giudizio prognostico meno pregnanti rispetto a quelle di segno contrario.
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore COGNOME